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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. (69)

Si veda la l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 19, comma 2.

(71)

Regolamento regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 12 gennaio 2005

Capo III
- DISCIPLINA DELLA PESCA
Art. 15
- Licenze di pesca
1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera b);
b) licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;
c) licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);
d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21. (59)

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11.

2. L'importo delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca è così determinato:
a) euro 50,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera a);
b) euro 35,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera b);
c) euro 10,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera c);
d) euro 1,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera d).
3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data del versamento della tassa (60)

Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11.

di concessione.
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana. Le esenzioni dall’obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non hanno validità sul territorio regionale della Toscana. (5)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 57.

Art. 16
- Pesca professionale
1. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dal piano di cui all'articolo 8, (30)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 93.

in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.
2. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al Sito esternodecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' Sito esternoarticolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57 ), in possesso della licenza di cui all' articolo 15 , comma 1, lettera a), che abbiano provveduto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all' articolo 15 , comma 2, lettera a).
3. La licenza per la pesca professionale è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale, (31)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 93.

a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
4. La competente struttura della Giunta regionale iscrive (32)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 93.

i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che viene aggiornato di norma ogni tre anni, sentiti i pescatori iscritti, e tenuto conto dei dati semestrali di cui al comma 6.
5. La Giunta regionale può (33)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 93.

limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.
6. I pescatori professionali forniscono alla competente struttura della Giunta regionale dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, la competente struttura della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili. (34)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 93.

7. Salvo diversa disposizione, (35)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 93.

nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica, nel rispetto delle previsioni della presente legge.
Art. 17
Pesca dilettantistica
1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per una delle licenze di cui all' articolo 15 , comma 1, lettere b), c).
2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:
a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze; (61)

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 12.

b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;
c) per la pesca a pagamento negli impianti di cui all' articolo 12 e nelle acque in concessione di cui all’articolo 7 (76)

Parole aggiunte con l.r. 31 ottobre 2023, n. 40, art. 2.

.
Art. 18
- Commercio e detenzione di specie ittiche
1. È vietata la detenzione e il commercio di specie ittiche allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando ne sia vietata la pesca, o quando siano di misura inferiore a quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non leciti.
2. I soggetti incaricati della vigilanza sulla pesca possono ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al materiale allevato o di importazione la cui legittima provenienza risulti da idonea documentazione.
3 bis. È vietato il commercio di pesci catturati nell'esercizio della pesca dilettantistica. (62)

Comma aggiunto con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 13.

Art. 18 bis
1. È vietato disporre:
a) reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta;
b) reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d’acqua. (73)

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2018, n. 34, art. 2.

2. Sono altresì vietate le seguenti attività:
a) la pesca con le mani;
b) la pesca subacquea;
c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
d) la pesca mediante prosciugamento;
e) la pesca con materiale esplodente;
f) la pesca con la corrente elettrica;
g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;
h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;
i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
j) la pesca con l'utilizzo di specie vertebrate vive come esca.
3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca esche, ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa, anche estetica, dei luoghi.
4. È fatto divieto di pesca nei corsi d'acqua soggetti ad asciutta laddove il tratto bagnato continuativamente da acque defluenti sia lungo meno di 200 metri.
5. È vietata l'immissione di fauna ittica nelle acque pubbliche senza il documento di trasporto rilasciato dall'ente gestore per gli impianti ittici pubblici o senza autorizzazione della Regione.
6. Nell'esercizio di pesca con la bilancia è vietata la pasturazione.
7. È vietato trasferire da un luogo ad un altro fauna ittica viva prelevata nell'esercizio della pesca dilettantistica, salvo i casi espressamente autorizzati dalla Regione e gli interventi di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere g) e h).
8. È vietato impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponendo in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o recare molestie ai pescatori nel corso delle loro attività.
Art. 19
1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.
2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 30,00. Se entro dieci giorni dalla contestazione il soggetto non provvede a dimostrare il possesso della licenza valida al momento del controllo, all'organo che ha operato l'accertamento, è contestata anche la violazione di cui al comma 1.
3. Chi causa morie di fauna ittica è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla Regione i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.
4. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 5 e 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00, per ciascun capo.
5. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00 per ciascun capo.
6. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 1 e 4, e la violazione alle disposizioni sui luoghi e tempi per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
7. La violazione delle disposizioni sui limiti di cattura della fauna ittica di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 per ogni capo.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere d) e f), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), la violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 2, e 6 e la violazione delle disposizioni sulle modalità e mezzi consentiti per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00; in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.
9. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera h), relativamente alla tabellazione abusiva, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
10. La violazione del divieto di cui all'articolo 18 bis, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.
11. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento attuativo della stessa non espressamente richiamate nel presente articolo, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.
12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'articolo 20.
13. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Art. 20
1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali (74)

Parole soppresse con l.r. 3 luglio 2018, n. 34, art. 3.

, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e/o delle associazioni di cui all'articolo 4 ter, delle associazioni venatorie di cui all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.
2. L'attività di vigilanza ittica volontaria è svolta dai soggetti appartenenti alle associazioni di cui al comma 1 che abbiano conseguito l'attestato di idoneità rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20 bis ed in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria.
3. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1, possono chiedere l'esibizione della licenza, del pescato, di attrezzature da pesca, esche e pasture alle persone trovate in esercizio o attitudine di pesca.
Art. 20 bis
1. La qualifica di guardia ittica volontaria è riconosciuta, ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.
2. L'attestato di idoneità è rilasciato dalla struttura competente della Giunta regionale, previo superamento di un esame di idoneità.
3. L'esame di idoneità concerne le materie di ecologia e zoologia ittica, legislazione in materia di pesca e tecniche e attrezzature da pesca, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica.
4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 59/2017.
5. Per la preparazione all'esame di idoneità la Regione può istituire corsi aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3.
6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'articolo 4 ter, previo nulla osta della Regione.
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della l.r. 59/2017, siano in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione di cui al comma 2. Detti soggetti devono partecipare ai corsi di cui al comma 5, entro un anno dalla prima attivazione degli stessi, con frequenza obbligatoria per almeno due terzi dei giorni previsti.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 111.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 78.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 80.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 81.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 83.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 84.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .

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Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 87.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 89.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 91.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Lettera abrogata con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

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Articolo inserito con l.r. 16 giugno 2016, n. 37 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2018, n. 34, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.