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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. (69)

Si veda la l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 19, comma 2.

(71)

Regolamento regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 12 gennaio 2005

Capo II
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (18)

Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 84.

Art. 8
1. Tutte le acque pubbliche interne di interesse per la pesca di cui all'articolo 2 sono soggette a pianificazione.
2. Il Consiglio Regionale approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne.
3. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:
a) la suddivisione in zone ittiche, indicate all'articolo 10, comma 1, dei corpi idrici di cui all'articolo 2, comma 3 bis;
b) i criteri per la realizzazione e la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a luoghi, tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
d) l'elenco delle specie ittiche autoctone e le misure di tutela da adottare per la loro conservazione;
e) l'elenco delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione ed i relativi metodi di controllo da adottare;
f) le linee di indirizzo per le immissioni ittiche ed i criteri di gestione degli impianti ittiogenici pubblici della Toscana;
g) i corpi idrici sui quali possono essere installati i retoni di cui all'articolo 13, tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità rispetto alla risorsa ittica, determinandone altresì le modalità di esercizio e le misure;
h) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.
4. Per la predisposizione e il monitoraggio del piano di cui al comma 3, la Regione si avvale dell’ARPAT e può avvalersi del supporto tecnico scientifico di istituti di ricerca ed università.
Art. 8 bis
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di pesca nelle acque interne, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi nell’ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.
Art. 8 ter
1. I piani per la pesca nelle acque interne delle province restano in vigore fino all’approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, come modificato dalla legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), nelle parti relative alla pianificazione dei corpi idrici.
Art. 9
Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne (22)

Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 88.

Abrogato.
Art. 10
Assetto delle acque ai fini della pesca
1. I corpi idrici della Toscana ai fini della pesca sono suddivisi nelle seguenti zone ittiche:
a) zona a salmonidi;
b) zona a ciprinidi;
c) zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.
2. La Regione aggiorna (23)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 89.

la classificazione dei corpi idrici, quando ciò sia reso necessario da variazioni permanenti delle condizioni ambientali.
Art. 11
Acque di confine
1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale, in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la disciplina più restrittiva relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite, ai tempi e ai modi di pesca.
2. Sono di confine:
a) i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale;
b) i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico.
3. La Regione adotta iniziative per la diffusione delle informazioni relative alle acque di confine.
Art. 12
1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alla competente struttura della Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:
a) mappa topografica dell'area in cui ricade l’impianto;
b) indicazione delle specie ittiche presenti e di quelle che si intende immettere;
c) indicazione della connettività, in entrata ed in uscita, con il reticolo idrografico pubblico.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, la competente struttura della Giunta regionale può disporre, in particolare quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, limitazioni relativamente alle specie ittiche che possono essere immesse ed in merito all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. La competente struttura della Giunta regionale può disporre sopralluoghi negli impianti di cui al comma 1.
4. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
5. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare fauna ittica viva.
Art. 13
1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.
4. La struttura regionale competente può stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.
5. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.
6. Dalla data di entrata in vigore della l.r. 59/2017, è vietata l'installazione di nuovi retoni fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 8. (57)

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 9.

Art. 14
Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna (58)

Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 10.

1. L’immissione nelle acque interne della Regione di specie ittiche alloctone è vietata.
2. La struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino sommovimento del fondo alveo, l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica ed indicazioni operative volte a minimizzare gli impatti sull'ittiofauna, determinati dalla struttura competente in materia di pesca nelle acque interne sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.
3. Nel caso di opere e interventi che comunque comportino la limitazione, anche temporanea, delle condizioni biogeniche del corpo idrico, sono previsti obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica nel rispetto delle procedure di cui al comma 2.
4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino un'interruzione della continuità fluviale prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 111.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 78.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 80.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 81.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 83.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 84.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .

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Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 87.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 89.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 91.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Lettera abrogata con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

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Articolo inserito con l.r. 16 giugno 2016, n. 37 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2018, n. 34, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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