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Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004

Titolo II
- AMMINISTRAZIONE DEI BENI REGIONALI
Capo I
- NORME COMUNI
Art. 2
- Strutture competenti
1. La conservazione, gestione e manutenzione dei beni regionali è effettuata dalle strutture organizzative della Giunta regionale e del Consiglio regionale (4)

Parole inserite con l.r. 4 luglio 2007, n. 37, art. 2.

competenti in base all'ordinamento interno.
Art. 3
- Inventario generale
1. I beni regionali ed i diritti reali costituiti per l'utilità di tali beni sono iscritti nell'inventario generale, compilato e aggiornato anche attraverso sistemi informatici.
2. L'inventario generale è separatamente costituito:
a) dal registro dei beni demaniali;
b) dal registro dei beni del patrimonio immobiliare;
c) dal registro dei beni mobili;
d) dal registro dei titoli e delle azioni.
2 bis. Al fine di garantire l’unicità e la completezza dell’inventario generale, al termine di ogni esercizio le strutture di cui all’articolo 2 inviano al dirigente competente in materia di patrimonio i dati relativi al patrimonio assegnato in uso necessari all’aggiornamento dei registri di cui al comma 2. (5)

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37, art. 3.

Art. 4
- Acquisto di beni immobili
1. Il dirigente regionale competente in materia di patrimonio procede all'acquisto di beni immobili o di diritti reali su beni immobili da destinare ad usi pubblici in esecuzione di atti normativi, di programmazione o di indirizzo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. L'acquisto avviene di norma a seguito di bando pubblico; tra le offerte pervenute viene individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al prezzo, all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche e funzionali dell'immobile.
3. Qualora specifiche caratteristiche o esigenze inerenti la localizzazione, composizione e dimensione dell'immobile rendano opportuno il ricorso alla trattativa privata, l'acquisto è disposto sulla base di una stima del valore del bene.
4. La stima dei beni avviene con le modalità di cui all' articolo 21.
Art. 5
- Acquisizione per espropriazione
1. I beni acquisiti alla proprietà regionale a seguito di espropriazioni fanno parte del demanio regionale o del patrimonio indisponibile, in relazione alla natura del bene ed alla sua destinazione.
Art. 6
- Opere pubbliche
1. Le opere pubbliche realizzate dalla Regione, ove suscettibili di un utilizzo diretto in ambito locale, possono essere trasferite anche a titolo gratuito agli enti locali interessati per territorio.
2. Le opere pubbliche acquisite alla proprietà regionale vengono assunte in inventario sulla base del certificato finale di collaudo, ovvero, quando la realizzazione si protragga per più esercizi, annualmente, sulla base dei relativi stati di avanzamento.Tali atti sono corredati dal nulla osta alla realizzazione delle opere e all’acquisizione delle aree stesse, rilasciata dalla struttura regionale competente.(16)

Parole inserite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36, art. 1.

Art. 6 bis
Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo (17)

Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36, art. 2.

1. Le opere pubbliche di proprietà regionale per le quali non è reperito il certificato finale di collaudo sono assunte in inventario sulla base di un atto, redatto da tecnici abilitati al collaudo, che ne verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell’opera.
Art. 7
- Cessioni gratuite
1. La Giunta regionale con propria deliberazione ha facoltà di disporre il trasferimento in proprietà a titolo gratuito di porzioni di terreno di scarsa rilevanza economica e comunque di superficie non superiore ad un ettaro, originate dalla realizzazione di strade, sistemazioni idrauliche o altre opere pubbliche, ai comuni o ai soggetti pubblici titolari dell'opera pubblica connessa.
2. Al trasferimento si provvede mediante verbali di consegna che costituiscono titolo per la trascrizione e per le volture catastali.
Art. 8
- Permute
1. Per fini di utilità generale, di razionalizzazione funzionale della gestione patrimoniale, oppure in relazione a particolari situazioni immobiliari, la Giunta regionale con propria deliberazione, può disporre che si proceda alla permuta di beni del patrimonio regionale con beni in proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
2. La permuta è effettuata a trattativa privata in ragione della specificità dei beni interessati, previa stima degli stessi, da effettuare con le procedure di cui all' articolo 21.
3. Qualora il valore di stima dei beni non coincida si procede a conguaglio. Il conguaglio dovuto dalla Regione o dal terzo contraente non può essere superiore ad un quarto del valore del bene di proprietà regionale.
Art. 9
- Acquisto di beni mobili
1. L'acquisto dei beni mobili necessari al funzionamento degli uffici ed all'attività della Regione è effettuato con le procedure stabilite dalla legge regionale 12 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale) e successive modifiche, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici di forniture.
Art. 10
- Donazioni ed altre liberalità
1. Le donazioni, le eredità ed i legati in favore della Regione sono accettate o rinunciate con atto del dirigente competente in materia di patrimonio, espressamente motivato in relazione all'interesse pubblico perseguito, anche con riferimento alla natura dei beni oggetto della liberalità.
1 bis. Le donazioni di beni, ivi comprese quelle che hanno ad oggetto universalità di beni mobili quali fondi librari e archivistici, si perfezionano, ai sensi del codice civile, mediante atto pubblico. (6)

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37, art. 4.

1 ter. La donazione deve risultare da lettera di intenti del donante o da sua disposizione testamentaria. (6)

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37, art. 4.

1 quater. Le donazioni di beni mobili di modico valore si perfezionano, ai sensi del codice civile, con la diretta consegna dei beni che ne costituiscono oggetto. (6)

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37, art. 4.

1 quinquies. La cessione a titolo gratuito di beni mobili di non elevato valore, effettuata a titolo di ringraziamento da parte di soggetti ai quali la Giunta regionale o il Consiglio regionale conferiscono riconoscimenti o che ospitano in esposizioni artistiche e culturali o in occasioni di ricorrenze od altre manifestazioni, si perfeziona mediante scrittura privata. (6)

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37, art. 4.

Art. 10bis
- Donazioni ed altre liberalità a favore del Consiglio regionale(7)

Articolo inserito con l.r. 4 luglio 2007, n. 37, art. 5.

1. Le donazioni specificamente effettuate a favore del Consiglio regionale sono accettate, con le modalità dell’articolo 10, previa deliberazione favorevole dell’Ufficio di presidenza. Nel caso dei beni librari la deliberazione dell’Ufficio di presidenza è assunta previa istruttoria della struttura responsabile della biblioteca del Consiglio.
2. I beni oggetto delle donazioni, comprese quelle di beni mobili di modico valore, e delle cessioni a titolo gratuito specificamente effettuate a favore del Consiglio regionale sono acquisiti, con il perfezionamento dell’atto di liberalità, al patrimonio in uso allo stesso Consiglio e conseguentemente inventariati.
Capo II
- PATRIMONIO IMMOBILIARE. INTERVENTI E VALORIZZAZIONE
Art. 11
- Piano di intervento sul patrimonio immobiliare
1. La Giunta regionale predispone con deliberazione il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, nel quale sono indicate le iniziative di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e riqualificazione da porre in essere nel corso del periodo di riferimento.
2. Il Piano è elaborato in coerenza con il programma (20)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 8.

triennale delle opere pubbliche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (18)

Parole così sostituite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36, art. 3.

, ed è aggiornabile annualmente. I contenuti del piano sono definiti dal regolamento di cui all' articolo 32 .
Art. 12
- Progetti di miglioramento e valorizzazione dei beni
1. La Giunta regionale elabora e realizza, anche con la partecipazione di soggetti terzi pubblici e privati, progetti di miglioramento finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
1 bis. In caso di realizzazione da parte di soggetti terzi, i beni interessati possono essere affidati in concessione di valorizzazione, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, mediante procedure di evidenza pubblica in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare dell’articolo 58. (21)

Comma inserito con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 1.

2. Il regolamento di cui all' articolo 32 disciplina modalità, forme e contenuti della partecipazione dei soggetti terzi.
Art. 12 bis
1. La Regione, in applicazione dell’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), utilizza per finalità istituzionali o sociali (36)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 43.

beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
2. Ai fini del miglior utilizzo dei beni confiscati ai sensi del d.lgs. 159/2011, la Regione promuove accordi con gli enti locali e i soggetti del Terzo settore.
Capo III
- AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO
Art. 13
- Utilizzazione dei beni
1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialità, purché esse siano compatibili e non contrastino con la natura del bene.
2. Sui beni del demanio regionale non possono essere costituiti diritti a favore di terzi, salvo in caso di autorizzazione all'occupazione temporanea di aree ed edifici ovvero di concessioni in uso dei beni stessi, purché da ciò non derivi alcun pregiudizio alla continuità della loro funzione pubblica.
3. Il regolamento di cui all' articolo 32 stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, per la scelta del concessionario, i criteri di determinazione del canone e gli obblighi di manutenzione del bene. Nelle concessioni a terzi l'onere degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è posto (23)

Parole soppresse con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 3.

a carico del concessionario.
4. La concessione è revocata nelle ipotesi di sopravvenuto interesse pubblico, debitamente motivato, alla diretta utilizzazione del bene, nonché nei casi di violazione degli obblighi assunti dal concessionario, modifica della destinazione d'uso del bene, morosità nel pagamento dei canoni di concessione. Il regolamento di cui all' articolo 32 definisce modalità e procedure di revoca.
Art. 14
- Tutela dei beni
1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita dal regolamento di cui all'articolo 32. Il relativo atto, notificato ai soggetti interessati, intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto ed indica, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'Amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene.
2. Tutti i soggetti concessionari di beni demaniali sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Regione le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa del bene demaniale.
3. Ove il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo agli enti locali, l'azione di autotutela è esercitata dall'ente assegnatario.
4. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione e dei soggetti di cui al comma 3 di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso dei beni.
5. In caso di accertata violazione nella effettiva utilizzazione del bene, si procede, con atto di diffida notificato agli interessati, ad intimare il ripristino della legittima utilizzazione con l'indicazione delle successive misure in caso di inosservanza della diffida stessa.
Capo IV
- AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
Art. 15
- Utilizzazione dei beni
1. I beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere messi a disposizione di enti locali, enti funzionali e strumentali della Regione, enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di interesse pubblico connesse alla destinazione del bene. L'uso è regolato da concessione amministrativa secondo quanto disposto dal regolamento di cui all' articolo 32 . Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 13.
2. Sui beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere costituiti diritti a favore di terzi per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica di destinazione, purché con questa compatibili e tali da non pregiudicarne il contemporaneo perseguimento.
3. Alla costituzione dei diritti di cui al comma 2 si provvede con concessione amministrativa.
4. La costituzione di diritti reali è ammessa in favore di enti pubblici, enti di diritto pubblico o gestori di pubblico servizio esclusivamente per finalità di pubblico interesse connesse alla destinazione del bene e deve essere effettuata nella forma dell'atto pubblico.
5. La concessione è revocata nei casi di cui all' articolo 13.
Art. 16
- Tutela dei beni
1. Per la tutela dei beni del patrimonio indisponibile si procede ai sensi dell' articolo 14.
Capo V
- AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
Art. 17
- Amministrazione diretta
1. I beni del patrimonio disponibile regionale, soggetti al regime di proprietà privata, sono amministrati direttamente con l'intento di perseguire il miglior risultato di opportunità organizzativa e convenienza economica.
2. Ove gli intenti di cui al comma 1 non risultino realizzabili e non sia concretamente prospettabile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione, si dispone:
a) la costituzione da parte della Regione di proprietà superficiaria per venti anni a favore del comune interessato, su richiesta motivata per contrastare l’emergenza abitativa; la cessione è gratuita e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ristrutturazione sono a carico del comune;
b) la alienazione del bene con le procedure di cui al titolo II; (24)

Comma sostituito con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 4.

3. La individuazione del contraente avviene di norma a seguito di avviso pubblico, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all' articolo 32 , che definisce altresì i criteri di determinazione del canone nei rapporti di locazione.
Art. 18
- Titoli ed azioni
1. I titoli e le azioni la cui titolarità è connessa funzionalmente alla partecipazione regionale in società di capitali e simili, sono acquistati e alienati con atto del dirigente competente nella materia cui la partecipazione societaria si riferisce, in esecuzione di atti di programmazione regionale e secondo tempi e procedure da questi indicati.
2. Le azioni ed i titoli provenienti da lasciti o donazioni sono alienati con atto del dirigente competente in materia di patrimonio, che individua il momento più favorevole per effettuare le operazioni in relazione all'andamento del mercato dei titoli interessati.
CAPO VI
Valorizzazione beni ad opera del terzo settore (25)

Capo inserito con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 5.

Art. 18 bis
Valorizzazione dei beni pubblici ad opera di soggetti del terzo settore (26)

Articolo inserito con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 5.

1. I beni regionali del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile, individuati con deliberazione della Giunta regionale ai fini di valorizzazione, possono essere utilizzati, a richiesta, dai soggetti del terzo settore con applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite dalla normativa di settore, con particolare riferimento agli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana), nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
2. Nei casi di cui al comma 1 sono posti a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per eventuali migliorie.
3. Per i lavori necessari per rendere e mantenere l’immobile agibile e fruibile, la Regione promuove forme di autorecupero ad opera dei concessionari e dei conduttori individuati ai sensi del presente articolo.
4. La Regione promuove, anche mediante appositi accordi tra amministrazioni, l’utilizzo per finalità di pubblico interesse di immobili degli enti locali, nell'ambito degli ordinamenti di tali enti, da parte di soggetti del terzo settore, anche sulla base di proposte presentate dagli stessi soggetti.
5. Gli enti locali possono procedere all'affidamento di beni pubblici a soggetti del terzo settore in base ai rispettivi ordinamenti ed alle disposizioni del presente articolo.
6. La Regione promuove l’affidamento di beni pubblici degli enti locali a soggetti del terzo settore in base ai rispettivi ordinamenti ed alle disposizioni del presente articolo.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2006, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 148.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 72.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 28 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.