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Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004

Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina l'amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale secondo il regime giuridico previsto dagli articoli 822 e seguenti del codice civile e con riferimento all'Sito esternoarticolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).
1 bis. I beni mobili in uso presso le sedi e gli uffici del Consiglio regionale sono disciplinati, in conformità ai principi della presente legge, dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio, di cui all' articolo 3, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana). A tali beni, il regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 32, si applica per quanto non diversamente disposto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio. (2)

Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2006, n. 23 , art. 1.

1 ter. Per i beni immobili in uso al Consiglio regionale, lo stesso Consiglio può svolgere, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, anche interventi di manutenzione straordinaria, con la relativa progettazione, entro il limite di spesa di 150.000 euro, dandone comunicazione alla Giunta regionale. Al di fuori di questi casi, a tali beni si applicano le disposizioni del capo II del titolo II.(3)

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37, art. 1.


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2006, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 148.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 72.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 28 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.