Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004
INDICE
Art. 1 - Decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale
Art. 2 - Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale
Sezione III - Presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
Art. 3 - Presentazione delle liste circoscrizionali
Art. 4 - Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
Sezione IV - Ammissione e ricorsi delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
Art. 5 - Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale
Art. 6 - Operazioni dell'Ufficio centrale regionale
Art. 7 - Manifesto e schede elettorali
Art. 8 - Validità e invalidità del voto
Art. 9 - Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 10 - Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale
Art. 11 - Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi
Art. 12 - Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione dei consiglieri regionali
Art. 13 - Spese per il procedimento elettorale
Art. 14 - Spese per la campagna elettorale
Art. 14 bis - Criteri di scelta degli scrutatori
Art. 15 - Intese
Art. 16 - Modifica all'articolo 13 della l.r. 51/2014
Art. 17 - Rinvio
Art. 18 - Entrata in vigore
Allegato A - Allegato A
Allegato B - Allegato B
Allegato B bis - Allegato B bis
Allegato B ter - Allegato B ter
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.