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Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5)

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 1.

(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004

Capo I
- PROCEDIMENTO ELETTORALE
Sezione I
- Indizione
Art. 1
- Decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale
1. Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), con decreto del Presidente della Giunta regionale (6)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 2.

per una data non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio come previsto dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione). (23)

Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 1.

2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero minimo e (24)

Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 1.

massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale sulla base dell'articolo 8, comma 4, della l.r. 51/2014. (7)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 2.

3. Il decreto di indizione stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.
4. Il decreto è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
5. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Sezione II
- Uffici centrali circoscrizionali e ufficio centrale regionale
Art. 2
- Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale
1. L'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale nel cui circondario è il comune capoluogo della provincia è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale). (8)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 3.

2. L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello nel cui distretto è il capoluogo della Regione è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della l. 108/1968. (9)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 3.

Sezione III
- Presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale(10)

Sezione così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 4.

Art. 3
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione, comprensive degli eventuali candidati regionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 51/2014, sono presentate all'ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; in tale periodo la cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Per il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste di cui al comma 1 e le relative modalità di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11 della l.r. 51/2014.
3. Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:
a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni di cui al (25)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 2.

capo III del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
d) in entrambi i casi di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014, la dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o loro delegato, del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta che la lista è espressione del gruppo consiliare o del singolo componente del gruppo misto. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare o al singolo componente del gruppo misto cui fa riferimento la lista presentata, qualora il partito o movimento si sia costituito successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 51/2014. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata nell’ipotesi di partito o movimento, indipendentemente da quando costituito, la cui lista presenti simbolo o denominazione non immediatamente riconducibili a quelli utilizzati dal gruppo consiliare di cui si attesta l’espressione. (26)

Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 2.

4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
5. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento.
Art. 4
- Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale(12)

Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 6.

1. Secondo le modalità previste dall'articolo 12 della l.r. 51/2014, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale mediante una dichiarazione sottoscritta, per ciascun gruppo di liste circoscrizionali, dal delegato di cui all'articolo 3, comma 5, accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento.
2. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.
3. I delegati, contestualmente alla presentazione delle candidature, depositano presso l'ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.
4. Non è ammessa la presentazione:
a) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
b) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;
c) di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Sezione IV
- Ammissione e ricorsi delle liste circoscrizionali (27)

Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 3.

e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
Art. 5
- Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale(13)

Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 7.

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero previsto di elettori;
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati:
1) a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni (28)

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 4.

, ovvero del capo III del d.lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 3, comma 3, lettera b);
2) che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;
3) per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
4) compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
c) verifica altresì se le liste presentate rispettino le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della l.r. 51/2014; in caso negativo le esclude dalla consultazione elettorale;
d) verifica se le liste comprendano il numero di candidati (29)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 4.

minimo previsto dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 51/2014 ed esclude le liste non conformi;
e) verifica se le liste comprendano un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato; quindi verifica se le liste così modificate rispettino le condizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'articolo 8, commi 5 e 6, della l.r. 51/2014; se tali condizioni risultano rispettate la lista viene ammessa, altrimenti viene esclusa dalla consultazione elettorale;
f) verifica se i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale siano stati presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 51/2014; in caso affermativo, fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali o circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste circoscrizionali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui all'articolo 8, commi 5, 6, 8 e 9, della l.r. 51/2014.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore 12 del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
4. Avverso le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito del ricorso all'ufficio centrale circoscrizionale.
5. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.
6 L'ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'ufficio centrale regionale non appena:
a) sia scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ai sensi del comma 2 se non ne sono stati presentati;
b) abbia deciso ai sensi del comma 3 quando non sia presentato reclamo di cui al comma 4;
c) abbia ricevuto la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale nel caso di reclamo ai sensi del comma 4.
Art. 6
- Operazioni dell'Ufficio centrale regionale
1. L’ufficio centrale regionale, in ogni caso non oltre le dodici ore successive all’invio di cui al comma 6 dell’articolo 5, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:
a) l'ammissibilità dei simboli ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
b) la sussistenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni della l.r. 51/2014:
1) articolo 8, comma 8;
2) articolo 8, comma 9;
3) articolo 10, commi 1 e 2;
2. Nel caso in cui le verifiche relative al comma 1, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 2) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale esclude il candidato Presidente o i relativi gruppi di liste dalla consultazione elettorale.
3. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale, rispettivamente:
a) procede all'esclusione delle candidature inammissibili sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, a partire dall'ultima, fatto salvo il rispetto delle norme sulla rappresentanza di genere;
b) fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali e circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste circoscrizionali (30)

Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 5.

così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) e 2).
4. I delegati e i rappresentanti di ciascun candidato e di ciascun gruppo di liste possono presentare opposizione, entro ventiquattro ore dalla comunicazione delle decisioni di cui ai commi 1, 2 e 3 all'ufficio centrale regionale che delibera, in via definitiva, entro le successive ventiquattro ore.
5. L’ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali gli esiti delle verifiche non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero, in caso di ricorsi di cui al comma 4, ai ricorrenti e ai medesimi uffici circoscrizionali le relative decisioni. (15)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 8.

Art. 7
- Manifesto e schede elettorali
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale di cui al comma 5 dell’articolo 6:
a) effettua i sorteggi previsti dall'articolo 13, comma 5, della l.r. 51/2014 al fine di determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali collegate sulla scheda elettorale; a tale scopo assegna in primo luogo un numero progressivo a ciascun candidato Presidente e, mediante sorteggio, ne determina la posizione sulla scheda. Nel caso di una coalizione, un successivo sorteggio determina la posizione dei rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale all'interno del rettangolo più ampio che delimita la coalizione stessa. Tutti i sorteggi si effettuano alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, appositamente convocati;
b) procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della circoscrizione che ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo (31)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 6.

giorno antecedente quello della votazione;
c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede; i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera a). (16)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 9.

2. Le schede, rispettivamente per il primo o per il secondo turno di votazione, sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B o B bis e B ter della presente legge. (40)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 1.

Sezione V
- Spoglio dei voti e operazioni elettorali
Art. 8
1. La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, secondo il principio del più ampio riconoscimento, fatto salvo quanto disposto al comma 4.
2. Sono in ogni caso validi, e dunque attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali:
a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonché i nomi dei relativi candidati circoscrizionali;
b) i voti espressi tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo;
c) i voti delle schede con casi di nullità di voti di preferenza per una medesima lista ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dell’articolo 14 della l.r. 51/2014.
3. Sono altresì validi, e dunque attribuiti al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:
a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome (32)

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 7.

del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
c) i voti desunti dalla compresenza nella scheda di espressioni di voto in favore di più liste diverse appartenenti alla medesima coalizione, anche quando non sia specificato il candidato Presidente prescelto dall’elettore.
4. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
a) sono difformi da quelle di cui agli allegati della presente legge;
b) non portano la firma o il bollo prescritti;
c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Art. 9
- Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale.
1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio centrale circoscrizionale si applica il comma 1.
Art. 10
- Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le proteste e i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione interessata.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza della Giunta regionale nonché la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale ed invia immediatamente all'ufficio centrale regionale estratto del verbale. (18)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 11.

4. Un esemplare del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti allegati, sono inviati dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale all'ufficio centrale regionale, il quale rilascia ricevuta.
5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
Art. 11
- Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi(19)

Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 12.

1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:
a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, proclamando eletto Presidente il candidato che, all’esito del procedimento di cui all’articolo 15 della l.r. 51/2014, abbia riportato il maggior numero di voti validi; nel caso di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 51/2014, comunica i risultati al Presidente della Giunta regionale affinché con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) sia reso noto lo svolgimento della votazione di ballottaggio;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e delle coalizioni (34)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 8.

, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 51/2014;
c) procede all'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di (34)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 8.

di liste ai sensi degli articoli 17 e seguenti della l.r. 51/2014.
Art. 12
- Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione dei consiglieri regionali(20)

Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 13.

1. L'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale le candidate e i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'articolo 21, comma 2, della l.r. 51/2014.
2. L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 17 e seguenti della l.r. 51/2014, proclama eletti gli altri consiglieri regionali.
3. L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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v. B.U. 1 aprile 2005, n. 22, Avviso di Rettifica.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 3.

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Sezione così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 15.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 7.

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Lettera soppressa con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 1.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 15 giugno 2021, n. 19, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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