Menù di navigazione

Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004

Art. 5
- Iscrizione ai repertori regionali
1. L'iscrizione delle risorse genetiche ai repertori è effettuata dalla competente struttura della Giunta regionale (3)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 69.

, sulla base del parere favorevole espresso da apposite commissioni tecnico-scientifiche, costituite dalla Giunta regionale.
2. L'iscrizione ai repertori avviene su iniziativa dalla competente struttura della Giunta regionale, ovvero su proposta dell’ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), (13)

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 50.

di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini. (4)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 69.

3. Con il regolamento di cui all' articolo 12 sono disciplinati:
a) le modalità e le procedure per l'iscrizione ai repertori;
b) la composizione e il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 70, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 72, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 72, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.