Menù di navigazione

Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004

Art. 5 bis
1. Al fine di tutelare le razze e specie zootecniche iscritte nei repertori di cui all’articolo 5 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale possono essere istituiti registri anagrafici.
2. Nel registro anagrafico sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza o specie con l’indicazione dei loro ascendenti .
3. Il registro anagrafico è istituito e tenuto da una associazione di allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalità giuridica, che a tal fine si dota di un regolamento contenente, in particolare:
a) le norme di organizzazione interna dell’associazione per la tenuta del registro;
b) le modalità di svolgimento della tenuta del registro;
c) le disposizioni relative ai requisiti necessari per l’iscrizione al registro;
d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro.
4. L’istituzione del registro anagrafico e il regolamento di cui al comma 3 sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 70, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 72, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 72, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.