Legge regionale 15 novembre 2004, n. 63
Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004
Capo V
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E COMMERCIALI
Art. 15
- Promozione di eventi culturali
1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte ai diversi stili di vita, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dalle condizioni personali, opinioni religiose e identità etniche degli utenti.
Art. 16
- Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e commerciali(1)
1. Gli esercenti di pubblici esercizi non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle praticate alla generalità degli utenti senza un legittimo motivo e in particolare, fra l'altro, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere.
2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso agli esercenti di professioni turistiche e di imprese commerciali.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza dei divieti, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate dai comuni.
4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 516,00 euro a un massimo di 3.098,00 euro.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 21 giugno – 4 luglio 2006, n. 253 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.