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Legge regionale 15 novembre 2004, n. 63

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004

Capo IV
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Art. 12
- Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) tiene conto dei principi di cui all'articolo 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall' articolo 29 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).
Art. 13
- Monitoraggio
1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all' articolo 29 , comma 1, lettera a), numero 5), della l.r. 22/2002 , effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona.
Art. 14
- Accesso
1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all' articolo 29 , comma 1, lettera b), numero 1), della l.r. 22/2002 , garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 giugno – 4 luglio 2006, n. 253 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.