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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Capo III
- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31
- Disposizioni comuni
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona e la persona giuridica di diritto privato subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.
2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
3. I comuni e le province possono adottare nei confronti delle IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione ovvero l'esenzione del pagamento di tributi di loro pertinenza.
Art. 32
- Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze"
1. L'Istituto degli Innocenti di Firenze, costituito quale IPAB ai sensi Sito esternodella l. 6972/1890 , sulla base delle disposizioni della presente legge, si trasforma in azienda pubblica di servizi alla persona alla quale si applicano le disposizioni del capo II della presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. In considerazione dell'attività svolta avente un rilievo regionale e nazionale, le funzioni di cui agli articoli 14 e 23 per l'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona sono esercitate direttamente dal Presidente della Giunta regionale.
3. La nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona compete alla Regione ed è effettuata ai sensi dello Statuto regionale vigente all'atto della nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i membri nominati dalla Regione.
4. Per l'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona, due membri del collegio dei revisori sono nominati dal Consiglio regionale.
5. All'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza).
Art. 33
- Norme transitorie
1. Nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle istanze di estinzione, presentate dalle IPAB non oltre la data dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96 (Procedure amministrative per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
2. I consigli di amministrazione ed i collegi dei revisori in carica all'atto della trasformazione delle IPAB decadono decorsi centoventi giorni dalla data in cui è approvata dalla Regione la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.
Art. 34
- Clausola valutativa
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzi l'entità dei procedimenti attivati di cui all' articolo 2 , commi 1 e 2 e l'eventuale contenzioso fra le IPAB ed i comuni.
2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzi le trasformazioni e le estinzioni avvenute.
Art. 35
- Abrogazioni
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96 (Procedure amministrative per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.