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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge ha per oggetto il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) istituite con la Sito esternolegge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle IPAB) aventi la loro sede legale in Toscana.
2. La presente legge disciplina i procedimenti per l'accertamento dei requisiti riguardanti la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato nonché i conseguenti procedimenti di trasformazione delle IPAB esistenti e prevede l'estinzione di quelle che non possono essere trasformate.
3. La presente legge detta altresì norme sulle aziende pubbliche dei servizi alla persona.
Art. 2
- Trasformazione delle IPAB
1. Le IPAB, con le modalità e i termini di cui all'articolo 4, sono tenute a trasformarsi in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori.
2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, fatto salvo quanto disposto all' articolo 4 , commi 2, 3 e 5, è esclusa:
a) nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio sia inferiore a euro 500.000,00;
b) nel caso in cui l'importo complessivo del bilancio sia inferiore a euro 500.000,00, ovvero nel caso in cui, pur essendo l'importo complessivo del bilancio superiore a euro 500.000,00, sia comunque insufficiente per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
c) nel caso di inattività nel campo sociale da almeno due anni verificata ai sensi dell'articolo 4;
d) nel caso in cui le finalità statutarie risultino ai sensi dell'articolo 4 esaurite o non più conseguibili.
3. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo. A tal fine l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.
Art. 3
- Persone giuridiche di diritto privato
1. Su istanza delle stesse IPAB è riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che continuano a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato, secondo quanto disposto all'articolo 4:
a) il carattere associativo;
b) il carattere di IPAB promossa ed amministrata da privati;
c) l'ispirazione religiosa.
2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato sono considerate IPAB a carattere associativo quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) la nascita sia avvenuta per iniziativa volontaria di soci o di promotori privati;
b) l'amministrazione e la gestione dell' IPAB siano attribuite, per disposizione statutaria, ai soci, ai quali compete anche:
1) l'elezione di almeno la metà dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
2) l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente;
c) l'attività dell' IPAB sia esplicata anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci ivi comprese forme di contribuzioni economiche o donazioni patrimoniali.
3. Sono considerate IPAB promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) l'atto costitutivo o l'atto di fondazione siano stati posti in essere da privati;
b) almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante sia designata, ai sensi dello statuto o dell'atto costitutivo originario, da privati;
c) il patrimonio risulti per la parte maggiore costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni acquisiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale e l'ente non abbia beneficiato, nei venti anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del 10 per cento della consistenza patrimoniale, ovvero a prescindere dal termine dei venti anni non abbia beneficiato di contributi e/o finanziamenti pubblici a fondo perduto in misura superiore al 25 per cento della consistenza patrimoniale, fatta esclusione in entrambi i casi per i finanziamenti pubblici finalizzati sia alla conservazione dei beni artistici e culturali, sia all'acquisto, costruzione e ristrutturazione, riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie, purché queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla vigente normativa.
4. Sono considerate IPAB di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) svolgano come attività prevalente il perseguimento di indirizzi religiosi o comunque inquadrino l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
b) abbiano un collegamento ad una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizione statutaria o costitutiva, di ministri di culto, di appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di attività ed associazioni religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
5. Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1, può essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno istanza presentando, nei termini di cui all' articolo 4 , comma 1, un atto d'intesa con il comune nel cui territorio l' IPAB ha la sua sede legale. Qualora con decreto il Presidente della Giunta regionale, sentita l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci ove l' IPAB ha la sua sede legale, si approvi la trasformazione, l' IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, presentando istanza entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto.
Art. 4
- Procedimento di trasformazione della IPAB
1. La IPAB presenta alla Regione istanza per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona o in persona giuridica di diritto privato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare in uno dei casi di cui all' articolo 2 , comma 2, lettere a), b) e c) ed intenda mantenere la personalità giuridica di diritto pubblico, allega all'istanza di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona il piano di adeguamento di cui all' articolo 8.
3. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare nel caso previsto all' articolo 2 , comma 2, lettera d), ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità comunque attinenti all'ambito sociale o socio-assistenziale. La deliberazione di modifica delle finalità statutarie è trasmessa alla Regione ed è allegata all'istanza di trasformazione.
4. A seguito dell'istanza presentata dalla IPAB e sulla base del parere acquisito dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale, il dirigente della struttura regionale competente accerta l'esistenza dei requisiti che ne consentono la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persona giuridica di diritto privato.
5. Il comune competente trasmette il parere, di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente. In deroga a quanto previsto dall' articolo 2 , comma 2, lettere a) e b), il comune può dimostrare che le entità del patrimonio o del bilancio, ancorché inferiori a quelle previste, non sono limitative della effettiva capacità delle IPAB di svolgere, in qualità di azienda pubblica, i servizi alla persona di rilevante interesse per la comunità locale.
6. La fase istruttoria diretta agli accertamenti di cui al comma 4 si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte della IPAB interessata. Il decreto del dirigente emanato a chiusura di tale fase è comunicato alla IPAB ed al comune ove la IPAB ha la sua sede legale.
7. La IPAB per la quale sia stata accertata l'esistenza delle caratteristiche per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, nei centoventi giorni successivi alla comunicazione del decreto di cui al comma 6, pone in essere tutti gli atti necessari per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e provvede alla revisione dello statuto in base alle disposizioni di cui al capo II della presente legge. La proposta di nuovo statuto è trasmessa al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di cui all'articolo 5.
8. La IPAB per la quale si riscontri uno dei casi di cui all' articolo 2 , comma 2, lettere a), b), c), o d), può presentare alla Regione entro centoventi giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto di cui al comma 6, rispettivamente il piano di adeguamento di cui all' articolo 8 , ovvero la deliberazione di modificazione statutaria. Può presentare, entro il medesimo termine, istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Sulle nuove istanze è acquisito il parere del comune nei termini di cui al comma 4.
9. La IPAB per la quale siano accertate le caratteristiche indicate nell' articolo 3 , provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, presentando istanza al Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 6 del presente articolo. La trasformazione si attua tenendo conto delle originarie finalità statutarie.
10. La IPAB per la quale non siano accertate né le caratteristiche per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona né quelle per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, è estinta secondo quanto previsto all'articolo 9, tenuto conto di quanto disposto dall' articolo 3 , comma 5.
Art. 5
- Trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona
1. Nell'ipotesi in cui sia accertata la possibilità della trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona, acquisito il parere motivato del comune ove la IPAB ha la sua sede legale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, approva la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona e lo statuto trasmesso ai sensi dell' articolo 4 , comma 7. Decorso il termine di sessanta giorni entro il quale il comune deve esprimere il suo parere, il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione celere del procedimento.
2. Nel caso in cui il comune esprima parere contrario alla trasformazione, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza interistituzionale, composta nel modo seguente:
a) il sindaco del comune presso cui la IPAB ha sede legale ovvero da un assessore da lui delegato;
b) il legale rappresentante della IPAB interessata;
c) un rappresentante della Giunta regionale.
3. Sulla base delle determinazioni della conferenza interistituzionale, sentita l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci nel cui territorio regionale la IPAB ha la sua sede legale, il Presidente della Giunta regionale assume il provvedimento conclusivo di assenso alla trasformazione ovvero di diniego.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è assunto dal Presidente della Giunta regionale entro centottanta giorni dalla trasmissione dello statuto, che deve essere effettuata ai sensi dell' articolo 4 , comma 7.
5. Il termine di centottanta giorni di cui al comma 4 può essere sospeso per la richiesta di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio e per l'indizione della conferenza interistituzionale di cui al comma 2. Tale termine riprende a decorrere non appena effettuata l'acquisizione dei documenti necessaria ai fini dell'istruttoria e l'acquisizione delle determinazioni della conferenza.
Art. 6
- Trasformazione della IPAB in persona giuridica di diritto privato
1. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte della IPAB, dopo la chiusura del procedimento di accertamento delle caratteristiche che ne consentono la trasformazione, disciplinati dall'articolo 4, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 "Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private") e al decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private).
Art. 7
- Criteri per la trasformazione di particolari tipi di IPAB
1. Gli enti equiparati alle IPAB dall'Sito esternoarticolo 91 della l. 6972/1890 , vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica dei requisiti. Esse pertanto, presentano direttamente istanza per la trasformazione ai sensi dell'articolo 6 nel termine dei centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e non sono assoggettate al preventivo accertamento di cui all' articolo 4 , comma 4.
Art. 8
- Piano di adeguamento
1. Il piano di adeguamento persegue la finalità di consentire il superamento delle condizioni di cui all' articolo 2 , comma 2, lettere a), b), e c), la ripresa dell'attività nel campo sociale e il conseguente mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Tale piano consente la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona quando sia stato portato a definitivo compimento.
2. Il piano presentato dalla IPAB è assoggettato alla fase istruttoria di cui all' articolo 4 , commi 4 e 5, e si conclude con decreto del dirigente, il quale accerta che il piano di adeguamento sia attuabile entro il termine espressamente previsto, non superiore a centottanta giorni qualora non indicato nel piano stesso.
3. A seguito della chiusura della fase istruttoria, entro i novanta giorni successivi, il piano è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del comune ove l' IPAB ha la sua sede legale. Il comune esprime il parere entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione celere del procedimento.
4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale autorizza la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona a condizione che il piano di adeguamento sia portato a definivo compimento.
5. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona acquista efficacia dalla dichiarazione di accertamento positivo dell'avvenuto compimento del piano di adeguamento da parte del comune, su istanza dell' IPAB. La dichiarazione di accertamento è trasmessa dal comune alla Giunta regionale.
6. Qualora il piano non sia stato presentato ovvero qualora nei termini di cui al comma 2 esso non abbia avuto definitivo compimento, la Giunta regionale procede ad estinguere l' IPAB secondo quanto disposto dagli articoli 9 , 10 e 11.
Art. 9
- Estinzione della IPAB
1. L'IPAB è dichiarata estinta con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:
a) qualora ricorra uno dei casi di cui all' articolo 2 , comma 2, lettere a), b) e c) e la IPAB non presenti un piano di adeguamento di cui all' articolo 8 o presenti l'istanza di cui all' articolo 3 , comma 5 e la suddetta istanza sia respinta;
b) qualora ricorra il caso di cui all' articolo 2 , comma 2, lettera d) e l'IPAB non abbia deliberato la modifica delle finalità statutarie secondo quanto disposto dall' articolo 4 , comma 3;
c) nel caso di mancata presentazione dell'istanza di trasformazione da parte dell' IPAB nel termine indicato nell' articolo 4 , ovvero in caso di accertata inattività da parte degli organi dell' IPAB rispetto agli adempimenti richiesti, sia nella fase di accertamento che in quella di riordino e trasformazione ai sensi della presente legge;
d) nel caso indicato nell' articolo 8 , comma 6.
2. L'estinzione,qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, è richiesta:
a) dagli organi della IPAB;
b) dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale.
3. Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma 2 è acquisito dalla Giunta regionale il parere dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) ai quali è trasmessa, a cura del proponente, copia dell'atto di proposta.
4. I pareri di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta. Decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere a deliberare, ritenendo acquisito il parere dei soggetti di cui al comma 2.
5. In presenza dei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale può dichiarare d'ufficio l'estinzione dell' IPAB, acquisiti i pareri dei soggetti di cui al comma 2 nei termini indicati al comma 4.
Art. 10
- Assegnazione del patrimonio della IPAB estinta
1. Con la deliberazione di estinzione di cui all' articolo 9 , la Giunta regionale individua un'altra azienda pubblica di servizi alla persona avente finalità identiche o analoghe, facente parte della medesima zona socio - sanitaria.
2. L'individuazione avviene su proposta del comune ove ha sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona e d'intesa con l'azienda subentrante e con il comune ove questa ha la sua sede legale.
3. L'azienda, individuata ai sensi dei precedenti commi, subentra alla IPAB estinta nella proprietà di tutti i suoi beni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. In mancanza di un'azienda pubblica di servizi alla persona avente finalità identiche o analoghe, la Giunta regionale indica, quale ente subentrante, il comune nel quale l' IPAB estinta aveva la sua sede legale.
4. All'azienda pubblica di servizi alla persona individuata ovvero al comune è trasferita la proprietà dei beni, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, ed il personale della IPAB estinta.
5. La deliberazione di estinzione costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore dell'ente destinatario di tali beni.
6. La deliberazione di estinzione della Giunta regionale stabilisce le modalità del subentro dell'ente ai sensi del comma 3.
Art. 11
- Personale della IPAB estinta
1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l' IPAB estinta è assegnato con la deliberazione di estinzione all'ente al quale sono attribuiti i beni dell' IPAB a norma dell'articolo 10.
2. L'ente destinatario dei beni subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso al momento dell'adozione della deliberazione di estinzione di cui all' articolo 9.
3. Al personale di cui al comma 1, fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico vigenti nell' IPAB di provenienza al momento del trasferimento. E' fatto in ogni caso salvo il trattamento economico in godimento presso la IPAB di provenienza al momento dell'assegnazione al nuovo ente.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.