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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 8
- Piano di adeguamento
1. Il piano di adeguamento persegue la finalità di consentire il superamento delle condizioni di cui all' articolo 2 , comma 2, lettere a), b), e c), la ripresa dell'attività nel campo sociale e il conseguente mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Tale piano consente la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona quando sia stato portato a definitivo compimento.
2. Il piano presentato dalla IPAB è assoggettato alla fase istruttoria di cui all' articolo 4 , commi 4 e 5, e si conclude con decreto del dirigente, il quale accerta che il piano di adeguamento sia attuabile entro il termine espressamente previsto, non superiore a centottanta giorni qualora non indicato nel piano stesso.
3. A seguito della chiusura della fase istruttoria, entro i novanta giorni successivi, il piano è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del comune ove l' IPAB ha la sua sede legale. Il comune esprime il parere entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione celere del procedimento.
4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale autorizza la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona a condizione che il piano di adeguamento sia portato a definivo compimento.
5. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona acquista efficacia dalla dichiarazione di accertamento positivo dell'avvenuto compimento del piano di adeguamento da parte del comune, su istanza dell' IPAB. La dichiarazione di accertamento è trasmessa dal comune alla Giunta regionale.
6. Qualora il piano non sia stato presentato ovvero qualora nei termini di cui al comma 2 esso non abbia avuto definitivo compimento, la Giunta regionale procede ad estinguere l' IPAB secondo quanto disposto dagli articoli 9 , 10 e 11.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.