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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 32
- Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze"
1. L'Istituto degli Innocenti di Firenze, costituito quale IPAB ai sensi Sito esternodella l. 6972/1890 , sulla base delle disposizioni della presente legge, si trasforma in azienda pubblica di servizi alla persona alla quale si applicano le disposizioni del capo II della presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. In considerazione dell'attività svolta avente un rilievo regionale e nazionale, le funzioni di cui agli articoli 14 e 23 per l'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona sono esercitate direttamente dal Presidente della Giunta regionale.
3. La nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona compete alla Regione ed è effettuata ai sensi dello Statuto regionale vigente all'atto della nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i membri nominati dalla Regione.
4. Per l'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona, due membri del collegio dei revisori sono nominati dal Consiglio regionale.
5. All'Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.