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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 28
- Fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona può fondersi con altra o altre aziende pubbliche di servizi alla persona. La fusione può avvenire mediante la creazione di una nuova azienda o mediante incorporazione.
2. La fusione è deliberata da ciascuna delle aziende che vi partecipa e lo statuto della nuova azienda deve prevedere che siano rispettate le originarie finalità statutarie degli enti. Alla fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona si applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di trasformazione delle IPAB di cui agli articoli 4 e 5 .
3. La fusione, nei modi di cui al comma 1, può essere indicata dalle IPAB nell'istanza per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona; in tale caso gli atti di approvazione della trasformazione dispongono contestualmente in merito alla fusione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.