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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 23
- Decadenza dalla carica degli organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona
1. Gli organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall' articolo 20 o dall' articolo 22 decadono dalla carica qualora, previa contestazione ed entro un congruo termine determinato dallo statuto, non rimuovano la causa di incompatibilità ovvero non formulino osservazioni che la facciano ritenere insussistente. L'atto di decadenza è adottato dal comune che opera la vigilanza sull'azienda ai sensi dell' articolo 14 , comma 2.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.