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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 15
- Statuto
1. Lo statuto, adottato dall'azienda pubblica di servizi alla persona, tenendo conto delle originarie finalità statutarie della IPAB da cui proviene, conformemente ai principi della presente legge ed approvato ai sensi dell' articolo 14 , definisce:
a) le norme fondamentali per perseguire gli scopi istituzionali, le attività e l'organizzazione dell'ente;
b) la composizione e le attribuzioni degli organi e i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione per tutto quanto non previsto nella presente legge;
c) i criteri e le modalità di nomina o di sostituzione degli organi dell'azienda e del direttore, qualora previsto, nonché la durata del loro mandato e le modalità di funzionamento degli stessi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.