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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 14
- Funzioni della Regione e controlli dei comuni sulle aziende pubbliche di servizi alla persona
1. Lo statuto e le modifiche dello statuto concernenti il mutamento delle finalità, la trasformazione, la costituzione di una azienda pubblica di servizi alla persona a seguito di fusione ai sensi dell' articolo 28 , sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del comune ove l'azienda ha la sua sede legale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione del procedimento.
2. Il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale:
a) esercita la vigilanza ed il controllo sull'azienda;
b) adotta atti di indirizzo, nel rispetto dell'autonomia gestionale, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi fissati dalla programmazione zonale nelle specifiche aree di intervento;
c) approva il regolamento di organizzazione e di contabilità dell'azienda;
d) approva le modifiche statutarie non concernenti il mutamento delle finalità.
3. L'azienda pubblica di servizi alla persona trasmette per conoscenza alla Regione le modifiche statutarie diverse da quelle indicate al comma 1, contestualmente alla trasmissione effettuata al comune per l'approvazione.
4. L'azienda pubblica di servizi alla persona approva il bilancio economico preventivo annuale, il bilancio economico preventivo pluriennale ed il bilancio di esercizio, e li trasmette al comune nel termine di dieci giorni dall'avvenuta approvazione. In caso di mancata approvazione di tali atti, il comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario "ad acta" per la loro predisposizione ed approvazione.
5. Nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui al comma 2, il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale può sciogliere, previa diffida, gli organi dell'azienda e può nominare un commissario qualora gli amministratori di essa compiano gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale ovvero casi di irregolare costituzione dell'organo di governo, nonché in caso di accertata pro tratta inattività dell'azienda pubblica di servizi alla persona. Gli organi dell'azienda sono ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento.
6. L'azienda pubblica di servizi alla persona può partecipare a società o a fondazioni di diritto privato, ovvero a consorzi di enti locali, aventi finalità affini agli scopi statutari dell'azienda stessa.
7. Gli atti di partecipazione di cui al comma 6, possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.
8. Parimenti, gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di valore superiore ad euro 50.000,00 relativi ad immobili dell'azienda pubblica di servizi alla persona ovvero gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di valore complessivamente superiore ad euro 10.000,00 relativi a titoli dell'azienda stessa possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove essa ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.
9. Il comune, nei casi di cui ai commi 7 e 8, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, può chiedere chiarimenti. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini. Nelle more dei chiarimenti le aziende dei servizi pubblici alla persona devono astenersi da assumere gli atti interessati. Le aziende di servizi pubblici alla persona devono altresì astenersi da assumere gli atti interessati in caso di atto motivato di dissenso del comune.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.