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Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004

Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Finalità ed oggetto della legge
1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando al contempo:
a) l'assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati;
b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale;
c) il complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale dei territori interessati.
2. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione, nel territorio della Regione, delle acque minerali, di sorgente e termali, riconosciute tali ai sensi della normativa vigente.
3. La coltivazione si esercita attraverso lo strumento della concessione a titolo oneroso ed a tempo determinato. L'entità economica e la durata della concessione è disciplinata dalla presente legge.
4. La presente legge reca altresì disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale e la valorizzazione delle risorse territoriali degli ambiti termali.
Art. 2
- Natura dei beni
1. Le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.
Art. 3
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque minerali naturali: le acque che ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali)”, (67)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 90.

avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;
b) acque di sorgente: le acque che, ai sensi del Sito esternod. lgs. 176/2011 (68)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 90.

sono destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;
c) acque termali: le acque minerali naturali, utilizzate a fini terapeutici, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione Sito esternodel Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947 , contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini);
c bis) piscina termale: un complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o più bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale, che ha ottenuto il riconoscimento delle proprietà terapeutiche di cui all'articolo 6, lettera t), Sito esternodella legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e all'Sito esternoarticolo 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e che sia collocato all’interno di uno stabilimento termale così come definito dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera d), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale); (80)

Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 1.

c ter) balneoterapia in piscina termale: immersione in acqua termale contenuta in una piscina termale, effettuata con finalità terapeutiche o anche preventive e profilattiche di uno stato di malattia, ancorché in assenza di prescrizione medica. (80)

Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 1.

2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "idrotermale", "idrominerale" sono utilizzati esclusivamente in riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica.
2 bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, ai fini della presente legge si intendono per:
a) acquifero: corpo roccioso, costituito da una o più litologie, con caratteristiche tali da consentire l’assorbimento, l’immagazzinamento, il deflusso e la restituzione o l’estrazione della risorsa idrica sotterranea in quantità apprezzabili;
b) giacimento: è un acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui al comma 1 e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose;
c) bacino di ricarica: area in cui avviene l’assorbimento e quindi la ricarica diretta o indiretta di un acquifero da parte di acque meteoriche o superficiali. Quando interessa più bacini imbriferi si parla di bacino idrogeologico;
d) coltivazione di un giacimento: tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 e al loro corretto sfruttamento. (5)

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 1.

Art. 4
- Funzioni comunali
1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali sono attribuite al comune interessato, in tutto ovvero in parte, in ragione della superficie territoriale prevalente, individuata come tale dal permesso di ricerca o dalla concessione di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 14 .Restano ferme le funzioni riservate alla Regione dalla presente legge.
2. Nello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, i comuni si attengono ad analisi e valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto, tra l'altro, delle specifiche prescrizioni dettate dal regolamento di cui all' articolo 49 .
3. Le funzioni amministrative in materia di attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono attribuite al comune nel quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento dell’acqua minerale naturale e di sorgente. (60)

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 73.

Art. 5
- Proporzionalità del riparto fra i comuni dei proventi di canoni di ricerca e di concessione
1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4 circa la titolarità delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali di sorgente e termali, i proventi dei canoni sono così ripartiti:
a) per i permessi di ricerca, il 50 per cento a favore del comune maggiormente interessato per territorio, titolare delle funzioni di gestione di cui all' articolo 4 , comma 1 ed il restante 50 per cento a favore del suddetto comune e di altri comuni interessati in misura proporzionale alla superficie di permesso di ricerca ricadente nel loro territorio;
b) per le concessioni, il 50 per cento a favore del comune titolare delle funzioni di gestione di cui all' articolo 4 , comma 1, ovvero 25 per cento e 25 per cento nel caso di separazione tra tali funzioni minerarie (attribuite al comune maggiormente interessato per territorio) e le funzioni sanitarie di cui all' articolo 4 , comma 3 (attribuite al comune ove ha sede l'impianto), ed il restante 50 per cento a favore dei suddetti comuni e di altri comuni interessati, in misura proporzionale alla superficie di concessione ricadente nel loro territorio.
Art. 6
- Funzioni regionali
1. La Regione, fatte salve le funzioni di programmazione previste dall'articolo 7, provvede inoltre specificamente:
a) alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni;
b) a fornire la necessaria assistenza tecnica ai comuni per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, in particolare per l’esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione; (6)

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 2.

c) al monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio indisponibile costituito, ai sensi dell' articolo 2 , dalle acque minerali, di sorgente e termali, ed al conseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al presente articolo, i comuni sono tenuti a trasmettere alla competente struttura regionale i dati e gli elementi specificati nel regolamento di cui all' articolo 49 .
3. La Giunta regionale emana, con apposita deliberazione, i provvedimenti ritenuti opportuni a fini di tutela del patrimonio di cui al comma 1, lettera c), ivi comprese eventuali limitazioni, sentite le rappresentanze degli enti locali e delle parti sociali interessate, alle attività di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, relativamente ad ambiti territoriali delimitati.
3 bis. Il giacimento oggetto della concessione è cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione qualora il comune, d’ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, accerti la mancanza del requisito relativo al mantenimento delle caratteristiche di cui all’articolo 3. (7)

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 2.

3 ter. Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 3 bis, il comune si avvale della struttura regionale competente (99)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 1.

e comunica tempestivamente alla Giunta regionale l’assenza dei requisiti richiesti per la cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile della Regione.(7)

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 2.

Art. 7
- Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale
1. La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche, mediante gli interventi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese). Essa realizza altresì specifici interventi sia per la valorizzazione delle acque minerali, sia per la promozione dell'offerta turistico-termale, mediante le attività di promozione economica di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale). (100)

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 2.

3. La Regione garantisce la coerenza delle attività disciplinate dalla presente legge con gli atti di programmazione previsti dal Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). (8)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 3.

4. La Regione assicura altresì la coerenza delle attività di cui al comma 3 con la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e con la legge regionale 8 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). (100)

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 2.

Art. 7 bis
1. La Regione attua le politiche di sostegno e promozione del settore termale tramite il programma regionale di sviluppo e gli altri atti della programmazione regionale, dando priorità, in particolare, agli interventi di riqualificazione del patrimonio idro-termale e di rigenerazione urbana.
2. Le politiche di cui al comma 1 sono attuate avendo come riferimento i comuni termali individuati nell’Allegato A della presente legge.
Titolo II
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE
Capo I
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA
Art. 8
- Permesso di ricerca
1. Il permesso di ricerca delle acque minerali, di sorgente e termali è rilasciato dal comune competente ed ha per oggetto:
a) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere minerali, di sorgente e termali;
a bis) gli esami dell’acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari; (9)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 4.

b) la captazione di sorgenti ovvero il rinvenimento di falde acquifere non affioranti.
2. Il permesso di cui al comma 1 abilita alla ricerca delle tre tipologie di acqua oggetto della presente legge, individuando la superficie sulla quale può essere svolta la relativa attività, e dettando le prescrizioni che devono essere osservate, ivi comprese quelle inerenti al ripristino ambientale.
3. Il permesso di cui al presente articolo è rilasciato dal competente comune per un'area non superiore a duecento ettari, ed ha validità fino a tre anni, fatta salva la possibilità, qualora ne ricorrano motivate esigenze, di prorogarne la durata per un ulteriore anno.
4. Il comune competente può procedere a ridurre, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il limite di superficie previsto nel permesso di ricerca. Può inoltre procedere ad aumentare o diminuire il limite stesso, su richiesta del titolare del permesso, qualora ricorrano specifiche esigenze da questi documentate.
5. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi nello stesso bacino, purché non sia superato il limite dei quattrocento ettari complessivi.
5 bis. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta di riconoscimento di acqua minerale naturale e di acqua di sorgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 3, e dell’ Sito esternoarticolo 21, comma 3, del d.lgs. 176/2011 . (10)

Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 91.

6. Il permesso di ricerca non costituisce in nessun caso titolo di legittimazione al commercio delle acque captate.
Art. 8 bis
- Disposizioni relative al rilascio di permessi di ricerca in prossimità di altri permessi o concessioni (11)

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 5.

1. In prossimità di permessi di ricerca e di concessioni in essere anche in riferimento ai territori dei comuni limitrofi, il comune competente non procede al rilascio di nuovi permessi qualora sia verificata in corso di istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base del quadro idrogeologico di dettaglio basato sui dati disponibili, la non sostenibilità in termini quantitativi e qualitativi.
Art. 8 ter
1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, purché dimostri, mediante la presentazione di un programma di ricerca e di ogni ulteriore titolo od elemento atto a comprovarla, l'idoneità tecnica, economica e professionale ed altresì il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 14, comma 11.
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca è tenuto a dimostrare il possesso sia dei requisiti morali, che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, allegando all’istanza presentata al comune competente la documentazione prevista dal regolamento di cui all’articolo 49.
3. Il permesso di ricerca è rilasciato previa presentazione di polizza fideiussoria corrispondente almeno al 20 per cento dell’importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca di cui al comma 1.
Art. 8 quater
1. L’istanza di permesso di ricerca è soggetta a pubblicazione con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 49.
2. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l’inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all’albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla ricerca.
3. Nei casi di cui al comma 2 (102)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 3.

, a parità di altre condizioni, prevale, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, la priorità nella presentazione dell’istanza.
Art. 8 quinquies
- Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori (14)

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 8.

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, l’avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi sia al comune competente che ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati.
2. Il titolare del permesso di ricerca provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti; egli è tenuto altresì a comunicare immediatamente e per iscritto l’avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere, ed a provvedere agli adempimenti ulteriori di cui al regolamento regionale previsto dall’articolo 49.
3. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto, in ogni caso di cessazione dell’attività di ricerca, a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate.
4. Al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non più in uso, devono essere svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.
Art. 9
- Rilascio del permesso
1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle domanda. Per l’esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca, i comuni si avvalgono della struttura regionale competente (103)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 4.

. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dell’Autorità idrica toscana (AIT) titolare delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della l.r. 80/2015 . (104)

Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 4.

(15)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 9.

2. Salvo termini diversi eventualmente stabiliti col regolamento comunale di cui al comma 1, il titolare del permesso è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune competente, ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi.
2 bis. Il comune corrisponde al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di ricerca, maggiorata del 20 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui all’articolo 14, a cui anche il medesimo partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto. (16)

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 9.

Art. 10
- Pagamento del canone per la ricerca
1. Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento di un canone annuo, pari ad euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della relativa superficie, con un minimo comunque non inferiore ad euro 600,00, che il titolare del permesso è tenuto a corrispondere al comune competente che ne stabilisce le modalità tenendo conto di quanto previsto dall' articolo 5 ; tale canone viene corrisposto all'atto del rilascio del permesso pena la decadenza dello stesso qualora il ritardo del pagamento superi i dodici mesi.
2. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze dei comuni e degli operatori interessati, provvede ogni due anni all'aggiornamento degli importi dei canoni di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.
Art. 11
- Trasferimento del permesso
1. Il permesso di ricerca può essere trasferito, previo l'assenso del comune competente, esclusivamente per atto negoziale tra vivi, secondo quanto previsto in materia dall'ordinamento civilistico. In tal caso, il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso stesso è stato rilasciato.
Art. 12
- Cause di cessazione del permesso
1. Oltre che in caso di scadenza del termine previsto, la validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano altresì in caso di:
a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la dichiarazione di rinuncia è presentata, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del canone per l'anno di presentazione della dichiarazione di rinuncia, che non costituisce titolo per la restituzione del canone versato.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il comune competente provvede alla pronuncia di decadenza dal permesso di ricerca:
a) qualora non sia stato dato inizio ai lavori nel termine stabilito, ovvero i lavori stessi siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza giustificato motivo;
b) nel caso di violazione delle prescrizioni poste dal comune competente;
c) qualora il soggetto obbligato, per due anni consecutivi, non abbia provveduto al pagamento del relativo canone;
d) qualora sia stato fatto commercio delle acque captate, in violazione di quanto disposto dall' articolo 8 , comma 6.
4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.
5. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), il comune competente provvede alla revoca del permesso di ricerca per motivi di interesse pubblico sopravvenuti.
Art. 13
- Accesso ai fondi
1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro cui il permesso di ricerca si riferisce, fermi restando i divieti di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 9 aprile Sito esterno1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 , non possono opporsi ai lavori di ricerca, fatti salvi l'obbligo del ricercatore relativo al risarcimento dei danni e i mancati redditi sulla conduzione del fondo eventualmente causati dai lavori di ricerca.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il proprietario del terreno soggetto alla ricerca può, in ogni caso, richiedere il rilascio di apposita garanzia fideiussoria o cauzione che il ricercatore interessato deve depositare entro il termine stabilito dal comune competente. Tale termine, in attesa dell'emanazione dei regolamenti comunali di cui all' articolo 9 , è stabilito in trenta giorni dalla relativa richiesta.
3. La misura della garanzia fideiussoria o della cauzione di cui al comma 2 è stabilita dal comune competente in tempi utili e tenendo conto della natura e della prevedibile entità dei rischi di danneggiamento che possono derivare dalle attività di ricerca.
Capo II
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE
Art. 14
1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a venticinque anni e deve, in ogni caso, essere proporzionata all’ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento.
2. La concessione è rilasciata dal comune a seguito di valutazione delle istanze presentate dai vari soggetti con le modalità di cui al presente articolo.
3. Il titolare del permesso di ricerca presenta al comune una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici previsti dal regolamento regionale e la documentazione relativa alle spese sostenute di cui all’articolo 9, comma 2 bis.
4. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, il comune avvia una procedura di evidenza pubblica sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione, individuando l’area interessata che deve coincidere o essere inferiore all’area oggetto del permesso di ricerca; l’avviso di procedura di evidenza pubblica, a cui è allegato lo schema di convenzione prevede, fra l’altro, la durata della concessione e le modalità di determinazione per la valutazione finale degli elementi di cui al comma 5.
5. Entro un termine stabilito dal comune, ogni soggetto interessato, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, compreso il titolare del permesso di ricerca, ha facoltà di presentare istanza di concessione di coltivazione, con allegati:
a) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità a condurre l’impresa;
b) la documentazione comprovante l’idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;
c) il programma di coltivazione del giacimento;
d) un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell’eventuale impatto che l’attività produce sul territorio medesimo;
e) la ulteriore documentazione tecnica prevista.
6. Il regolamento regionale di cui all’articolo 49 specifica i contenuti di cui al comma 5, lettere a), b), c) ed e).
7. La concessione viene assegnata con il criterio dell’offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 5, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il comune ed il concessionario ai sensi dell’articolo 22, comma 5.
8. In caso di valutazione paritaria delle offerte, è fatta salva la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca.
9. Il comune garantisce la pubblicità dei termini per la presentazione delle istanze mediante pubblicazione di appositi avvisi nell’Albo pretorio e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
10. Prima dell’avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 4, il comune stabilisce l’importo da corrispondere ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, al titolare del permesso di ricerca. Il vincitore della procedura è tenuto, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a corrispondere al comune tale somma al momento del rilascio della concessione di coltivazione; in mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.
11. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, nonché in materia di misure di prevenzione, la concessione non può, in nessun caso, essere rilasciata:
a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all’ordinamento civilistico;
b) qualora sia stata iniziata a carico del richiedente alcuna delle procedure di cui alla lettera a);
c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
d) qualora il richiedente risulti non aver ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.
12. I comuni disciplinano con proprio regolamento la procedura per il rilascio della concessione di coltivazione.
Art. 15
- Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento
1. . I comuni provvedono al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto:
a) delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 97 del d.lgs. 152/2006 ;
b) delle determinazioni della competente Autorità di bacino di cui alla l.r. 80/2015 (105)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 5.

, e relative al bilancio idrico dell’area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente comune;
c) delle possibili interferenze tra lo sfruttamento richiesto e altre concessioni riferite alla l.r. 80/2015 (105)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 5.

;
d) della sostenibilità del giacimento in relazione alle quantità di utilizzo proposto, anche con riguardo alle concessioni in essere nei territori dei comuni limitrofi;
e) delle specifiche prescrizioni individuate dall' AIT (105)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 5.

e dalle province nell’ambito del parere di competenza di cui al comma 4. (18)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio;
b) la previsione relativa alla durata della concessione;
c) la individuazione e la delimitazione dell'area della concessione quale specifico ambito territoriale;
c bis) l’indicazione della portata di concessione, che non può superare l’80 per cento della somma della portata di esercizio delle singole opere di presa; tale percentuale può essere elevata fino alla percentuale massima del 90 per cento in presenza di documentate verifiche di sostenibilità; (19)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.

d) la delimitazione delle aree di salvaguardia e di valorizzazione di cui agli articoli 18 e 19 ;
e) l'indicazione dei canoni che il concessionario è tenuto a corrispondere;
f) gli ulteriori obblighi e condizioni alle quali il comune competente intenda subordinare il rilascio della concessione medesima; (20)

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.

f bis) l’obbligo del concessionario a garantire al comune, su richiesta degli organi competenti, in caso di emergenza di approvvigionamento idrico, la disponibilità di derivazioni d’acqua ad uso della collettività; (19)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.

g) l'indicazione della denominazione concessa al giacimento, su richiesta del richiedente, previo apposito accertamento al fine di garantire l'unicità della denominazione indicata.
4. I comuni, per l’esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono della struttura regionale competente. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dell’AIT, titolare delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze, in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della l.r. 80/2015 . Gli organi competenti all’istruttoria accertano, tra l’altro, che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione ed indicandone la delimitazione specifica. (106)

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 5.

5. La concessione di coltivazione è accordata per un'area in ogni caso non superiore ai 200 ettari. Tale limite può essere ridotto dal comune competente per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato che fissi altresì l'indennità eventualmente spettante al concessionario. Può altresì essere aumentato o ridotto, su richiesta di quest'ultimo, per documentate esigenze riconosciute dal comune; eventuali richieste di ampliamento, per le aree eccedenti il perimetro originario della concessione, devono essere successive all’acquisizione del permesso di ricerca al fine di dimostrare la sussistenza nel sottosuolo, di tali aree, della stessa falda acquifera, qualora tale dimostrazione non sia già acquisita agli atti della Regione, attraverso idonea documentazione. (22)

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.

Art. 16
- Esercizio della concessione
1. La coltivazione del giacimento oggetto di concessione deve essere mantenuta in attività. Qualora ricorrano fondati motivi il comune può consentirne la sospensione fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire, anche durante la sospensione dell'attività, la regolare manutenzione degli impianti e delle opere.
2. La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione delle acque di cui alla presente legge è disciplinata dal Sito esternod.p.r. 128/1959 e dal Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto).
2 bis. Il concessionario è tenuto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell’ambito della concessione e un programma di lavori da realizzare nell’anno successivo. Le nuove opere di presa eventualmente previste sono approvate dal comune previa istruttoria.(23)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 12.

2 ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell’attività, il titolare della concessione è tenuto a provvedere a proprie spese al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi, limitatamente alle opere di captazione e di adduzione, nonché al rispetto di quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell’attività. (23)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 12.

Art. 17
- Deposito cauzionale
1. A fronte degli obblighi inerenti la concessione ed in relazione alla natura e all'entità di essi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità disposte dal comune competente a partire da un minimo di euro 75.000,00. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall' articolo 14 , comma 12(24)

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 13.

il termine per la prestazione della garanzia è stabilito in trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.
2. In caso di decadenza dalla concessione di coltivazione, ai sensi dell' articolo 28 , comma 1, l'importo della fideiussione è finalizzato dal competente comune ad interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeologico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle attività dismesse.
Art. 18
- Aree di salvaguardia
1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sono stabilite aree di salvaguardia da individuarsi mediante specifica indagine idrogeologica distinte in:
a) zone di rispetto, costituite da una superficie territoriale minima indispensabile a garantire la certezza di difesa da agenti inquinanti;
b) zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale, costituite dagli ambiti dei bacini imbriferi relativi alle aree di ricarica delle falde.
2. Le zone di cui al comma 1, lett. a) sono individuate dal comune competente, tenendo conto di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006 (25)

Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 14 .

in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere. A tal fine il comune valuta l'apposita proposta di delimitazione presentata dal soggetto concessionario a carico del quale restano, in ogni caso, gli oneri relativi all'acquisto o alle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati da tali aree. Le zone di rispetto sono quindi indicate nel provvedimento di concessione o di rinnovo della concessione.
3. Le zone di cui al comma 1, lett. b), sono individuate dalle province, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento (PTC), ovvero con apposita variante ad esso, ed in conformità con le prescrizioni del piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione. A tal fine, il PTC stabilisce obiettivi e parametri riferiti alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale; il PTC stabilisce, altresì, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, lettera e), della l.r. 65/2014 (107)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 6.

, i criteri relativi all'uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree individuate, formulando specifiche prescrizioni.(26)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 14.

4. Le province, nell'ambito delle funzioni di tutela ambientale ad esse attribuite ai sensi delle leggi vigenti, provvedono al costante aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle risorse essenziali oggetto della presente legge, ed al loro grado di vulnerabilità, con particolare riguardo alle zone di protezione ambientale.
Art. 19
1. I comuni aggiornano il quadro conoscitivo di cui all'articolo 92, comma 2, della l.r. 65/2014 (108)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 7.

, con la puntuale previsione delle zone di rispetto disciplinate dall'articolo 18 della presente legge.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i comuni, in attuazione delle prescrizioni provinciali di cui all'articolo 18, comma 3, possono individuare, nei piani strutturali di cui all'articolo 92 della l.r. 65/2014 (108)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 7.

e con riferimento al settore delle acque termali, apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali. Le aree in tal modo individuate possono ricomprendere, oltre che gli edifici e le attrezzature necessarie all'erogazione delle prestazioni termali, ambiti territoriali più ampi che includano altresì le attrezzature di tipo turistico, ricreativo e sportivo, costituendo elemento di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed architettoniche del territorio interessato.
Art. 20
- Accesso ai fondi
1. I proprietari e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni dei termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, ivi comprese nuove opere di captazione. E' fatto salvo il diritto al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti. E' fatta salva inoltre la facoltà prevista dall' articolo 13 , comma 2 ed il relativo obbligo da determinarsi secondo quanto previsto dallo stesso articolo 13 , comma 3.
Art. 21
- Pubblica utilità
1. Entro il perimetro della concessione le specifiche opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque, come individuate dal comune, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente Sito esternodella Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
Art. 22
- Pagamento del canone per la concessione. Convenzione per gli oneri sostenuti dai comuni
1. La concessione di coltivazione è soggetta al pagamento di un canone annuo posticipato nelle seguenti misure:
a) per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento viene corrisposto un canone posticipato proporzionale alla quantità di acqua utilizzata per l'imbottigliamento, nell'anno di riferimento, corrispondente ad un importo compreso fra un minimo di euro 0,50 ed un massimo di euro 2,00 per metro cubo di acqua imbottigliata;
b) l'acqua destinata ad usi termali è soggetta ad un canone annuale posticipato di euro 0,10 per metro cubo, fino ai tetti massimi previsti in relazione alle tre fasce di portata di seguito definite:
1) per l'utilizzo di acqua termale fino ad una portata di 15 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 3.500,00;
2) per l'utilizzo di acqua termale compresa tra una portata superiore a 15 e fino a 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 7.500,00;
3) per l'utilizzo di acqua termale superiore ad una portata di 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 12.500,00.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla prima scadenza di annualità del canone successiva all’entrata in vigore della presente legge. (28)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16.

2. Il comune determina gli specifici importi dei canoni indicati al comma 1 tenendo conto delle quantità, dei valori di mercato, delle qualità e delle tipologie d'uso delle acque minerali, di sorgente e termali imbottigliate e utilizzate su base annua prevedendo, per l'imbottigliamento in vetro, una riduzione del canone fino al 50 per cento. Per le acque termali utilizzate per cure convenzionate con il servizio sanitario nazionale è prevista una riduzione sul canone pari al 50 per cento. In caso di sospensione della produzione ai sensi dell' articolo 16 , comma 1 il comune può disporre la riduzione dei canoni dovuti dai concessionari.
3. Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT. (29)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16.

4. Il pagamento dell'importo dei canoni di cui al presente articolo è corrisposto dal concessionario al comune competente che provvede all'eventuale riparto di cui all' articolo 5 , entro trenta giorni dall’apposito rilevamento da quest’ultimo effettuato sulla misura dell’acqua utilizzata e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. (30)

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16 .

5. La concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario. La convenzione contiene, tra l’altro:
a) relativamente alle concessioni in atto all’entrata in vigore del regolamento regionale e suscettibili di conferma ai sensi dell’articolo 48, comma 1, l’individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati dalle opere correlate alle attività di estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali;
b) relativamente alle concessioni da rilasciare con la procedura di cui all’articolo 14, o con la procedura del rinnovo di cui all’articolo 26, comma 1, l’individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati in relazione agli elementi del piano industriale di cui all’articolo 14, comma 5, lettera d);
c) in ogni caso la determinazione degli importi dei canoni, nei limiti indicati al comma 1, la cui quantificazione è definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell’istruttoria tecnica;
d) in ogni caso la durata temporale della concessione e le modalità di applicazione dei canoni di cui al comma 1. (29)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16.

Art. 23
- Pertinenze
1. Costituiscono pertinenze dei giacimenti, le opere di captazione, e gli impianti di adduzione delle acque minerali, di sorgente e termali.
2. Non costituiscono in nessun caso pertinenze:
a) le attrezzature separabili dal giacimento senza alcun pregiudizio, neanche di carattere esclusivamente economico;
b) gli impianti e gli edifici di natura esclusivamente alberghiera, sanitaria e produttiva.
Art. 24
- Trasferimento della concessione
1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione del comune competente, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima.
2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione del comune competente, all'erede che ne faccia domanda entro dodici mesi dal decesso del concessionario stesso, salvo l'obbligo del possesso, nell'erede subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della concessione, previsti dall' articolo 14
3. In caso di più soggetti aventi causa, fatto salvo l'obbligo relativo al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario defunto, previa l'apposita richiesta degli interessati entro il termine di cui al comma 2, qualora provvedano a nominare un rappresentante unico, ovvero alla costituzione di una società commerciale, in conformità con le vigenti norme poste dall'ordinamento civilistico.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2, senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata.
5. Il nuovo titolare della concessione di coltivazione subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione stessa è stata rilasciata al titolare originario.
6. I contratti di somministrazione devono essere autorizzati dal comune competente.
Art. 25
1. Qualora il concessionario sia una società commerciale, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 11, sono soggetti a verifica da parte del comune competente:
a) il mutamento dei soci nelle società di persone;
b) la cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali;
c) il mutamento degli amministratori nelle società di capitali.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, il concessionario è tenuto a comunicare al comune, entro il termine massimo di trenta giorni, le variazioni intervenute.
3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, in carenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 14, comma 11, il comune applica la decadenza ai sensi dell’articolo 28.
Art. 26
1. Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il diverso termine individuato dal comune competente con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 12. La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all’articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1; il rinnovo della concessione è subordinato alla stipula della convenzione di cui all’articolo 22, comma 5, lettera b).
2. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura del comune competente. E’ fatto salvo il diritto di ritenzione, nelle forme e con le modalità stabilite dal comune, sui beni e sugli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati dal giacimento, senza che si verifichi un pregiudizio all’utilizzo ed alla valorizzazione del bene oggetto della concessione.
3. Nel caso di cui al comma 2, il comune competente provvede all’individuazione del nuovo concessionario mediante procedura di evidenza pubblica, con le modalità di cui all’articolo 14.
Art. 27
- Cessazione della concessione. Rinuncia
1. Oltre che per scadenza del termine, la concessione di coltivazione cessa per:
a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il concessionario deve presentare, al comune competente, espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, a decorrere dalla quale è costituito custode del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi.
3. Nei casi di cui al comma 2, il comune adotta i provvedimenti di conservazione necessari e, in caso di inosservanza degli stessi, ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario. La presentazione della rinuncia non esonera il concessionario dall'obbligo del pagamento del canone, relativamente all'anno nel quale è stata presentata, e non costituisce titolo per la restituzione del canone pagato.
Art. 28
- Decadenza e revoca
1. La decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), è pronunciata qualora il concessionario:
a) non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza;
b) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall' articolo 14 per il rilascio della concessione di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis (109)

Parole aggiunte con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 8.

;
c) non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto;
d) non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all' articolo 22 , comma 5;
e) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi consecutivi, o comunque per oltre quattro mesi nell'anno solare, i giacimenti oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo;
f) abbia trasferito la concessione senza la previa autorizzazione del comune prevista dall' articolo 24 , comma 1;
g) non consegua l'autorizzazione sanitaria disciplinata, per le acque termali, dalle disposizioni di legge vigenti per esse; (33)

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 19.

i) La mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 29; (33)

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 19.

l) abbia stipulato un contratto di somministrazione per le acque termali, in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all' articolo 24 , comma 6;
m) non abbia ottemperato a fornire ai comuni ed alle competenti strutture della Regione i dati e gli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 49 .
1 bis. Il comune effettua una valutazione caso per caso con riferimento alla pronuncia di decadenza nell’ipotesi in cui il concessionario sia costituito in forma di impresa commerciale e faccia ricorso alle procedure di composizione della crisi d’impresa, qualora garantisca la continuazione dell’attività aziendale. (110)

Comma inserito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 8.

1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il provvedimento con il quale il comune decide di pronunciare la decadenza è adeguatamente motivato in relazione all’esistenza di elementi d’interesse pubblico alla decadenza dalla concessione, anche in ragione della tutela delle fonti. (110)

Comma inserito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 8.

2. La decadenza dalla concessione è inoltre pronunciata qualora, a causa della perdita dei requisiti originari, il riconoscimento di acqua minerale, di sorgente e termale sia stato revocato.
3. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.
4. A seguito della pronuncia di decadenza, il comune, allo scopo di tutelare la risorsa e di salvaguardare l'occupazione, assume i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della prosecuzione delle attività, per un periodo comunque non superiore a trenta mesi, a condizione che la decadenza sia stata pronunciata per motivi diversi da quelli indicati alle lettere g) e h) del comma 1, ed in ogni caso non riconducibili alla tutela della salute pubblica.
5. Ai sensi dell' articolo 27 , comma 1, lettera c), il comune competente può procedere, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, alla revoca della concessione di coltivazione. In tal caso, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
Art. 29
- Installazione di apparecchi di misura
1. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente, hanno l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso in luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché all'imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua. Sono inoltre tenuti ad installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima.
2. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio aventi ad oggetto sorgenti e pozzi di acque termali, sono tenuti ad installare il misuratore automatico della portata. Essi devono inoltre eseguire:
a) misure del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri;
b) misure di temperatura, di conducibilità elettrica e del PH dell'acqua;
c) analisi chimiche ed isotopiche periodiche.
3. Tutti i dati ricavati mediante le strumentazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportati negli appositi registri previsti dall' articolo 39 , e trasmessi ogni tre mesi al comune ed alla struttura regionale competente (111)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 9.

. (35)

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 20.

3 bis. Sono fatte salve le apparecchiature già installate in ottemperanza all’articolo 56 della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), se adeguate a fornire i dati richiesti dalla presente legge.(36)

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 20.

Capo III
- FUNZIONI DI CONTROLLO
Art. 30
- Vigilanza e controlli
1. I comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente, e termali, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo. Sono fatte salve le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, attribuite alle aziende USL competenti per territorio ai sensi del Sito esternod.p.r. 128/1959 , dal Sito esternod.lgs. 624/1996 e dal Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (112)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 10.

.
2. Ferme restando le funzioni spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, i comuni, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del comma 1, provvedono altresì all'accertamento degli adempimenti posti dalla presente legge, e delle relative infrazioni alle stesse, con i poteri e per gli effetti previsti dall'Sito esternoarticolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla Sito esternolegge 12 giugno 2003, n. 134 .
Art. 31
- Sanzioni amministrative
1. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in mancanza del permesso previsto dall' articolo 8 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12.000,00 ad euro 18.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.
2. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca di cui all' articolo 8 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 4.000,00.
3. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in assenza della concessione di cui all' articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.
4. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 20.000,00.
5. Il mancato pagamento del canone relativo al permesso di ricerca o alla concessione disciplinati dalla presente legge, entro i termini stabiliti dal comune, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso, in misura pari:
a) al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;
b) al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.
6. La non corretta installazione degli apparecchi di misura di cui all’articolo 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. (37)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 21.

Titolo III
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE
Capo I
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E DI SORGENTE
Art. 32
- Denominazioni e designazioni commerciali
01. Ogni acqua minerale naturale e ogni acqua di sorgente è venduta con la denominazione assegnata dal Ministero della salute all’atto del riconoscimento. (38)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 22.

02. La denominazione è il nome che il Ministero della salute, su proposta del richiedente, assegna all’acqua minerale naturale o all’acqua di sorgente nell’atto di riconoscimento della medesima.(38)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 22.

03. La designazione commerciale è un nome di fantasia o un marchio commerciale diverso dalla denominazione. (38)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 22.

1. E' vietato attribuire denominazioni o designazioni commerciali diverse alla stessa acqua minerale o alla stessa acqua di sorgente.
2. E' consentito attribuire all'acqua minerale ed all’acqua di sorgente una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, e dall’Sito esternoarticolo 26, comma 2, del d.lgs. 176/2011 . (69)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 92.

3. La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di un’acqua di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui agli articoli 5 e 21 Sito esternodel d.lgs. 176/2011 . (70)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 92.

Art. 33
- Operazioni consentite e divieti
1. L'utilizzazione delle acque minerali e di sorgente deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente. Al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse l'utilizzazione deve avvenire altresì nel rispetto delle prescrizioni dettate in attuazione dell' articolo 18 e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.
2. Le operazioni consentite sulle acque minerali e di sorgente sono esclusivamente le seguenti:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione e decantazione eventualmente preceduta da ossigenazione a condizione che tale trattamento non comporti una modifica delle qualità microbiologiche di tali acque ed una modifica della composizione delle stesse in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;
c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono a condizione che sia soddisfatto l'insieme delle seguenti condizioni:
1) il trattamento sia stato autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), aggiunto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente);
2) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente giustifichi l'avvio al trattamento;
3) siano adottate tutte le misure necessarie a garantire l'innocuità e l'efficacia del trattamento;
4) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente in componenti caratteristiche non sia modificata dal trattamento;
5) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetti i criteri microbiologici di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Ministro della Sanità n. 542 del 1992;
6) il trattamento non provochi la formazione di residui ad una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato III del decreto ministeriale 29 dicembre 2003 o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica;
d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;
e) eliminazione totale o parziale del biossido di carbonio (anidride carbonica) libero mediante procedimenti esclusivamente fisici;
f) incorporazione, reincorporazione e aggiunta del biossido di carbonio (anidride carbonica) in conformità alla normativa vigente in materia di additivi alimentari (71)

Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 93.

;
g) miscelazione con un'altra acqua, avente le stesse caratteristiche chimiche e chimico - fisiche, captata da una nuova sorgente o da un nuovo pozzo nell'ambito dello stesso giacimento e concessione.
3. Sono vietate le seguenti operazioni :
a) il trasporto dell'acqua a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo finale;
b) i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua cosi come esso si presenta alla sorgente;
c) la miscelazione di acqua minerale con acqua di sorgente.
Art. 34
- Acque potabili
1. E' fatto divieto, con riferimento alle acque potabili poste comunque in commercio, di utilizzare, sia sulle confezioni ed etichette che nella pubblicità sotto qualsiasi forma, indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni figurativi o meno che possano ingenerare confusione con le acque minerali e di sorgente. In particolare con riferimento a tali acque, è vietata la dicitura "acqua minerale" o "acqua di sorgente".
Art. 35
- Etichette delle acque minerali
1. Sui contenitori delle acque minerali devono essere applicate apposite etichette conformi a quanto indicato all'Sito esternoarticolo 12 del d. lgs. 176/2011 (72)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 94.

, nonché agli articoli 2, 10 e 13 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 , ed altresì al decreto Ministero della Salute 11 settembre 200 3 (Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente).
2. Fanno parte dell'etichettatura anche eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione.
3. In conformità con quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 12 del d. lgs. 176/2011 (73)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 94.

le analisi riportate in etichetta devono essere aggiornate almeno ogni cinque(1)

Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

anni. A tal fine il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente(39)

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 23.

di cui all' articolo 41 richiede ai laboratori autorizzati ai sensi della normativa vigente il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi chimiche, chimico-fisiche, e microbiologiche almeno novanta giorni prima della scadenza del quinquennio(1)

Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

di validità delle analisi stesse.
4. Nel caso di cui al comma 3 ed in tutti i casi in cui il il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente (39)

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 23.

apporti variazioni all'etichettatura, due esemplari di tutti gli stampati soggetti a variazione sono inviati, a cura dello stesso titolare, al comune competente per territorio.
5. Nel caso in cui la composizione chimica e chimico-fisica delle acque minerali subisca variazioni rispetto ai valori dichiarati in etichetta il comune competente per territorio può disporre un aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta secondo i criteri, le modalità e le norme tecniche indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 49 .
6. E' consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana.
Art. 36
- Etichette delle acque di sorgente
1. Sui contenitori delle acque di sorgente devono essere applicate apposite etichette, conformi a quanto indicato all'Sito esternoarticolo 26 del d. lgs. 176/2011 (74)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 95.

al decreto Ministero della Salute 11 settembre 2003 (Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente) ed agli articoli 2, 10 e 13 Sito esternodel Sito esternod. lgs.109/1992 . Della etichettatura fanno parte altresì eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione.
2. E' consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana.
Art. 37
- Contenitori
1. I contenitori delle acque di cui al presente titolo sono predisposti e muniti di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, contaminazione e fuoriuscita.
1 bis. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari. (75)

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 96.

2. Il produttore deve indicare sull'etichetta o sul contenitore il volume(2)

Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

nominale del contenitore stesso secondo quanto indicato nel Sito esternodecreto legge 3 luglio 1976, n. 451 (Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 19 agosto 1976, n. 614 .
Art. 38
- Pubblicità
1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali e di sorgente è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua non possieda. Sono in particolare vietate, in ogni caso, le indicazioni che attribuiscano ad un'acqua minerale e di sorgente proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 è vietato, nella pubblicità sotto qualsiasi forma delle acque minerali e di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o dal luogo di utilizzazione, usare espressioni o marchi che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione e circa le caratteristiche del prodotto quali la natura, l'identità, la qualità, la composizione, la quantità, la durabilità.
Art. 39
- Procedure di autocontrollo
1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari. (40)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 24.

2. Gli adempimenti già previsti ai sensi del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 (Istruzioni per l'utilizzazione e il consumo delle acque minerali), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione Sito esternodel capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947 , contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini) e del decreto ministeriale 16 giugno 1941, sono sostituiti dalle procedure di autocontrollo di cui al comma 1.
3. I soggetti esercenti attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e dell’acqua di sorgente devono compilare ed aggiornare un registro tecnico nel quale deve essere annotata la portata delle sorgenti da rilevarsi almeno una volta al mese o con la maggiore frequenza necessaria in relazione alle precipitazioni atmosferiche. Su tale registro devono essere riportati altresì tutti i dati rilevati con gli apparecchi di cui all’articolo 29. (40)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 24.

Art. 40
- Partite imbottigliate non conformi
1. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente (41)

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 25.

è tenuto al ritiro immediato delle partite non conformi ai parametri di legge nel caso che:
a) sia stato evidenziato il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo;
b) sia stata rilevata presso lo stabilimento la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell'acqua alla sorgente o ai depositi di accumulo nell'ambito delle procedure di autocontrollo di cui all' articolo 39 ;
c) l'autorità sanitaria rilevi la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell'acqua alla sorgente o presso i depositi di accumulo.
Capo II
- PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Art. 41
1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato al rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 22 Sito esternodel d.lgs. 176/2011 .
2. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. L’autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 42, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4, commi 1 e 3, e dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
3. La competente azienda USL espleta le funzioni di vigilanza e controllo ufficiale previste dall’articolo 46 della presente legge.
4. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP del comune competente la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni variazione significativa dell’attività.
Art. 42
-Requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente (43)

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 27.

1. Per l’utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente la captazione deve essere protetta contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dall’articolo 33.
2. La captazione, le canalizzazioni, i serbatoi, e comunque tutti gli impianti destinati al contatto con l’acqua devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari. (76)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 97.

3. I pozzi impiegati per l’ emungimento dell’acqua minerale naturale o di sorgente devono avere le necessarie garanzie igieniche di protezione delle falde attraversate. Con il regolamento di cui all’articolo 49 sono definite le caratteristiche costruttive dei pozzi e delle opere di presa.
Art. 43
- Procedimento
Art. 44
- Archivio dei materiali per i contenitori
Art. 45
- Cause di cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente.(46)

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 30.

1. l’azienda USL (61)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 75.

competente procede, secondo quanto previsto al comma 2 alla sospensione dell’attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nei seguenti casi:
a) mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004;
b) mancata applicazione delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 39 e delle eventuali azioni correttive a queste conseguenti;
c) presenza di inquinanti chimici, chimico-fisici e microbiologici alla sorgente o presso lo stabilimento;
d) esistenza di carenze impiantistiche strutturali di natura igienico sanitaria presso lo stabilimento;
e) effettuazione di operazioni sull’acqua diverse da quelle consentite dall’articolo 33;
f) utilizzazione di contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall’articolo 37 per il confezionamento.
2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, l’azienda USL (61)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 75.

invia al soggetto interessato apposito atto di diffida con il quale prescrive l’eliminazione della irregolarità entro un congruo termine decorso inutilmente il quale dispone la cessazione dell’attività.
3. La cessazione dell’attività è pronunciata entro sessanta giorni dall’inizio d’ufficio del procedimento previa contestazione dei motivi all’interessato al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Si dispone comunque la cessazione dell’attività in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal capo I del titolo II della presente legge.
5. l’azienda USL (61)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 75.

competente all’accertamento delle violazioni previste dal presente articolo procede al sequestro delle merci ove ne ricorrano i presupposti previsti dall’ordinamento amministrativo nei limiti previsti dallo stesso ordinamento con le forme e le modalità dallo stesso consentite.
Capo III
- FUNZIONI DI CONTROLLO
Art. 46
- Vigilanza e controlli
1. Il controllo ufficiale sull’attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente è effettuato dalle aziende USL in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. (47)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 31.

1 bis. Con regolamento d’attuazione sono individuate le modalità di svolgimento del controllo ufficiale sulle acque minerali naturali e di sorgente, e in particolare:
a) le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali naturali e di sorgente e dell’esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l’aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;
b) le modalità di trasporto dei campioni e la definizione del personale competente all’esecuzione dei prelievi e delle ispezioni;
c) le frequenze minime di controllo nelle varie parti della filiera;
d) le modalità di effettuazione dei controlli, ivi compresi quelli analitici, e di ripartizione dei costi;
e) i metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici;
f) le procedure per l’emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l’invio dei referti analitici;
g) le procedure di verifica della corretta applicazione del piano di autocontrollo. (48)

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 31.

Art. 47
- Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) 852/2004 sono indicate all’Sito esternoarticolo 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 , (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.(49)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 32.

1 bis. Chiunque intraprenda l’esecuzione di operazioni sull’acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell’articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell’attività.(50)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 32.

2. L'utilizzazione di denominazioni e designazioni commerciali difformi da quanto previsto dall' articolo 32 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.000,00 ad euro 45.000,00. Alla stessa sanzione sono assoggettati altresì:
a) la commercializzazione di acqua potabile con la denominazione di acqua minerale o acqua di sorgente in violazione di quanto disposto dall' articolo 34 ;
b) il confezionamento di acqua minerale naturale o di acqua di sorgente in contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall’articolo 37. (51)

Lettera così sostituita con con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 32.

3. La violazione delle disposizioni dettate con il regolamento regionale di cui all' articolo 49 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
4. Chiunque utilizzi un'etichettatura difforme rispetto a quanto previsto dagli articoli 35 e 36 ovvero una pubblicità difforme rispetto a quanto previsto dall' articolo 38 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
5. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 45 , comma 1 in caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
CAPO III bis
Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali
Art. 47 bis
1. L’utilizzazione delle acque termali deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione ai sensi dell’articolo 18, e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.
2. La sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, e dall’articolo 42, commi 1 e 3.
3. La captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi sono realizzati con materiali adatti all’acqua termale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica, e microbiologica dell’acqua, e consentire una efficace e rapida sanificazione.
4. Le operazioni consentite sulle acque termali sono esclusivamente quelle previste dall’articolo 33.
Art. 47 ter
Disposizioni specifiche per piscine termali (83)

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 4.

1. Al fine di garantire un duraturo ed adeguato sfruttamento della risorsa idrotermale, nell’ottica della sostenibilità ambientale dell’utilizzazione delle acque termali, è consentito il parziale ricircolo delle acque delle piscine termali nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) deve essere garantita un’immissione in vasca di acqua termale proveniente direttamente dalla captazione, cioè non trattata, nella misura di almeno il 2 per cento del volume della piscina ogni ora, considerando nelle ventiquattro ore solo l’orario di apertura dello stabilimento termale;
b) il trattamento dell’acqua termale deve avvenire esclusivamente con mezzi fisici con le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 49; in ogni caso i trattamenti possono essere effettuati a condizione che non si verifichi una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
c) è fatto divieto di utilizzare sostanze chimiche ossidative per il trattamento delle acque termali utilizzate per finalità terapeutiche;
d) è consentito il riscaldamento o raffreddamento dell’acqua termale nell’ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche. Nel regolamento di cui all'articolo 49 sono specificati i criteri tecnici per l'individuazione dell'intervallo di variazione della temperatura ammissibile rispetto alla temperatura dell'acqua alla sorgente;
e) lo stabilimento termale deve prevedere adeguate misure per il controllo e la limitazione degli accessi in vasca nell’ambito del regolamento interno di cui all’articolo 15 del r.d. 1924/1919;
f) lo stabilimento termale deve prevedere nell’ambito del piano di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies, adeguate misure preventive, gestionali e correttive riguardanti il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque;
g) i valori dei parametri microbiologici delle acque termali trattate immesse in vasca devono essere conformi alla normativa vigente ed essere uguali a quelli delle acque termali emunte alle captazioni;
h) deve essere effettuato un periodico svuotamento della vasca con frequenza almeno mensile per eseguire adeguate operazioni di sanificazione e manutenzione.
Art. 47 quater
1. Il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.
2. Il direttore sanitario in particolare:
a) assicura che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali;
b) si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale;
c) effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione;
d) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle cure termali erogate.
3. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.
3 bis. Qualora negli stabilimenti termali si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell’articolo 47 sexies, sono richiesti i requisiti di cui all’articolo 11, comma 5 quater, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento). (98)

Comma inserito con l.r. 4febbraio2020, n. 6, art. 1.

Art. 47 quinquies
1. Ogni stabilimento termale deve dotarsi di un piano di autocontrollo.
2. Il piano di autocontrollo deve prevedere procedure o istruzioni operative atte a:
a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili per coloro che usufruiscono delle cure termali, con particolare riferimento alla qualità microbiologica, fisica e chimica delle acque ed alla prevenzione delle infezioni da legionella;
b) individuare un sistema di monitoraggio per verificare l’efficiente ed efficace attuazione delle procedure o delle istruzioni operative, stabilendo limiti critici in determinati punti di controllo che differenziano l'accettabilità o l'inaccettabilità della qualità delle acque ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati ed applicando procedure di sorveglianza efficaci nei punti di controllo;
c) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto non è sotto controllo;
d) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dello stabilimento termale al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c).
3. Qualora intervenga un cambiamento nelle prestazioni offerte dallo stabilimento termale, devono essere riesaminate le procedure ed apportate le necessarie modifiche.
4. Il piano di autocontrollo fa parte integrante del regolamento sanitario interno dello stabilimento termale.
5. Gli stabilimenti termali garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati e conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo di almeno ventiquattro mesi.
Art. 47 sexies
1. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 2, della l. 323/2000 , gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso dei titoli abilitativi previsti ai sensi della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing").
2. Gli stabilimenti termali possono commercializzare prodotti non legati alle proprietà terapeutiche delle acque termali nel rispetto delle vigenti normative di settore.
3. Gli stabilimenti termali possono esercitare, altresì, attività sanitarie di carattere non termale, come individuate e disciplinate dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso delle autorizzazioni previste dalla stessa l.r. 51/2009 .
4. Negli stabilimenti termali e negli alberghi termali sono consentiti:
a) un accesso unico alle aree in cui si svolgono le attività di carattere estetico o cosmetico, le attività sanitarie e le attività termali;
b) la comunicazione interna tra le aree di cui alla lettera a).
Art. 47 septies
1. Sono soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 16/2000 , le seguenti attività:
a) apertura ed esercizio di stabilimento termale;
b) modifiche o aggiunte di impianti e strutture di erogazione delle cure dello stabilimento termale, anche relativamente alla maturazione dei fanghi termali;
c) modifiche o aggiunte di strutture riguardanti locali accessori (spogliatoi, bagni, depositi, sale attesa ecc.) dello stabilimento termale;
d) utilizzo di nuova captazione della stessa acqua termale già riconosciuta per erogazione di cure termali;
e) operazioni di miscelazione di captazioni diverse della stessa acqua termale;
f) utilizzo di nuova captazione di una diversa acqua termale riconosciuta per erogazione di cure termali;
g) produzione a scopo terapeutico di sali minerali;
h) utilizzo di acque termali per la preparazione di cosmetici;
i) imbottigliamento e vendita di acqua termale.
2. La variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale è comunicata, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, all’ufficio competente della Giunta regionale che provvede alla modifica dell’autorizzazione.
3. La variazione del direttore sanitario, la modifica del regolamento interno e la variazione del periodo di apertura (stagionale o annuale) dello stabilimento sono soggette a comunicazione da presentare, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, agli uffici competenti della Giunta regionale e all’azienda USL competente per territorio.
Art. 47 octies
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (88)

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 9.

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 47 septies è rilasciata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
a) il richiedente sia in possesso della concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento acquifero in corso di validità o in corso di rinnovo o di valido contratto di somministrazione, in conformità a quanto previsto nella presente legge;
b) siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 47 bis;
c) siano rispettati i requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, indicati nel regolamento di cui all’articolo 49, in conformità a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia;
d) l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri valutati ed approvati nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, relativamente alla specificità terapeutica dell'acqua stessa; (97)

Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22, art. 1.

e) sia stato predisposto il piano di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies.
2. In relazione alle istanze di autorizzazione presentate dagli stabilimenti termali, le competenti strutture della Giunta regionale, nell’espletamento delle funzioni istruttorie, si avvalgono, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, della struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell’azienda USL del territorio in cui è situato lo stabilimento termale.
3. Il dipartimento di prevenzione di cui al comma 2, nello svolgimento della verifica, può coinvolgere anche altre strutture organizzative dell’azienda USL. Il coordinamento delle attività di verifica è svolto dal responsabile del dipartimento di prevenzione.
4. Le competenti strutture della Giunta regionale, anche su istanza del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL, possono disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, ai fini del buon andamento delle attività termali.
Art. 47 novies
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione (89)

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 10.

1. I titolari degli stabilimenti termali presentano la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 47 septies, allo SUAP del comune dove è situato lo stabilimento, quale punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, come previsto dall’articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), allegando la documentazione necessaria al rilascio della medesima autorizzazione.
2. Nel regolamento di cui all’articolo 49 è indicata la documentazione di cui al comma 1, in relazione alle attività soggette ad autorizzazione.
Art. 47 decies
1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure, nonché promuovere modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni, aziende USL e Regione su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende USL e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati, delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e di tutti gli altri atti, avviene tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete regionale dei SUAP.
2. Tutte le comunicazioni tra i soggetti previsti dal comma 1 si conformano, con graduazione differenziata in relazione alla specificità dei singoli settori, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), dalla l.r. 40/2009 e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), secondo modelli operativi appositamente definiti.
Art. 47 undecies
Cause di sospensione e cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua termale (91)

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 12.

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, della l.r. 16/2000 , le attività di cui all'articolo 47 septies possono essere sospese nei seguenti casi con atto del dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente per territorio:
a) qualora sia rilevata la perdita dei requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, nonché minimi generali e specifici per cicli di cure termali, indicati nel regolamento di cui all’articolo 49;
b) qualora sia rilevato il mancato adeguamento ai requisiti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali, Modifiche alla l.r. 38/2004 );
c) qualora sia rilevata la presenza di inquinanti chimici rispetto alla composizione individuata nell'atto di riconoscimento di cui all'articolo 47 octies, comma 1, lettera d), e microbiologici nell'acqua termale alla captazione o presso l'erogazione dell'acqua ai punti cura dello stabilimento termale;
d) qualora sia rilevata presso lo stabilimento termale l’esistenza di carenze impiantistiche e strutturali di natura igienico sanitaria, di natura diversa rispetto a requisiti minimi di cui alla lettera a), che pregiudicano il corretto e sicuro esercizio delle attività;
e) qualora il titolare dell’autorizzazione esegua operazioni sull’acqua termale diverse da quelle consentite all’articolo 47 bis;
f) in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni specificamente dettate dal regolamento di cui all’articolo 49;
g) qualora non siano ottemperate le disposizioni specifiche per le piscine termali di cui all’articolo 47 ter.
2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, il dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente invia al titolare dell’autorizzazione apposito atto, con il quale sospende l'attività e prescrive l’eliminazione dell’irregolarità, entro un congruo termine, commisurato alla complessità degli interventi da realizzare, decorso inutilmente il quale, provvede alla segnalazione al competente ufficio della Giunta regionale per la revoca dell’autorizzazione.
3. La revoca è pronunciata entro trenta giorni dalla segnalazione di cui al comma 2, previa contestazione dei motivi all’interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Si procede comunque alla revoca dell’autorizzazione in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal titolo II, capo I.
Art. 47 duodecies
1. Gli stabilimenti termali autorizzati che intendono erogare prestazioni termali per conto del servizio sanitario regionale devono ottenere l’accreditamento istituzionale di cui all'Sito esternoarticolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'Sito esternoart. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), da parte del competente ufficio della Giunta regionale.
2. L’accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali avviene a seguito dell’accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali. Tali requisiti sono indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 49, in conformità a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia.
3. L'accreditamento istituzionale è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 , da stipularsi, nell'ambito della programmazione regionale e locale, nel rispetto della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.
4. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 .
5. L’accreditamento ha validità di cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio e può essere rinnovato previa presentazione di istanza da parte del legale rappresentante della struttura al competente ufficio della Giunta regionale. Nelle more del provvedimento regionale di rinnovo, lo stabilimento termale continua ad operare in regime di proroga.
6. Eventuali nuovi accreditamenti aventi ad oggetto nuove attività avviate dallo stabilimento termale già accreditato non incidono sul termine temporale di validità dell’accreditamento rilasciato ai sensi del comma 5.
Art. 47 terdecies
Attribuzione dell'accreditamento istituzionale (93)

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 14.

1. La domanda di accreditamento istituzionale è inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale da parte del legale rappresentante degli stabilimenti termali autorizzati.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante dello stabilimento termale, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di cui all’articolo 49 che ne definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio.
3. La domanda di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato è inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale che attribuisce il medesimo con le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 49.
Art. 47 quaterdecies
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività degli stabilimenti termali di cui alla presente legge, sono svolte dal dipartimento di prevenzione dell’azienda USL territorialmente competente.
2. Gli stabilimenti termali accreditati sono altresì soggetti a periodiche verifiche a campione, da parte del dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente per territorio, finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti dichiarati ai fini dell’accreditamento.
3. Nei casi di non conformità rilevati nell’ambito dei controlli di cui al comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale trasmette al legale rappresentante dello stabilimento apposita diffida a garantire l’adeguamento ai requisiti prescritti nel termine massimo di novanta giorni, decorso inutilmente il quale, il competente ufficio adotta i conseguenti provvedimenti che possono giungere fino alla revoca dell’accreditamento.
Art. 47 quinquiesdecies
Sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale (95)

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 16.

1. Chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 47 septies, comma 1, lettere a) ed i), senza la relativa autorizzazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell’attività. Alla stessa sanzione è assoggettata altresì l’esecuzione di operazioni sull’acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell’articolo 47 bis.
2. Chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 47 septies, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), ed h), senza la relativa autorizzazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività.
3. Chiunque non comunica la variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale, di cui all’articolo 47 septies, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00.
4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 47 ter è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 ed alla contestuale sospensione dell’attività.
5. La mancanza delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00.
Titolo IV
- NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48
- Norme transitorie
1. Le concessioni disciplinate dal capo II del titolo II in atto alla data di entrata invigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49(53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

della presente legge sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell' articolo 22 , comma 5, della convenzione con il comune competente. Tale obbligo deve essere assolto entro trentasei mesi(53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 pena la decadenza dalla concessione di cui si tratta. In tal caso la decadenza della concessione è pronunciata previo parere obbligatorio espresso dalla competente struttura amministrativa della Regione. (55)

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

Entro lo stesso termine si provvede all'adeguamento delle convenzioni eventualmente già in essere indicando l'importo dovuto dal concessionario ai sensi dell' articolo 22 . (54)

Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

2. Per le concessioni in atto precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 , le zone di rispetto di cui all'articolo 31 della medesima legge, assentite tacitamente ai sensi dell'articolo 58, comma 4 della stessa legge, sono soggette a revisione ed approvazione espressa entro trentasei mesi (53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 della presente legge.
3. La validità e gli effetti delle concessioni in atto prive, per qualsiasi ragione, di termine di scadenza certo cessano in ogni caso entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sul BURT.
4. Le concessioni di cui al capo II del titolo II eventualmente rilasciate in perpetuo sono suscettibili di conferma, previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), e dell'articolo 15(53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

ed hanno la durata massima prevista dallo stesso articolo 14 , comma 1. La conferma è subordinata alla stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera a). (56)

Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

5. La Regione provvede, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 49 (53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

ad effettuare una ricognizione completa dei provvedimenti emanati inerenti ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di cui al titolo II della presente legge e trasmette i dati relativi ai comuni i quali, entro trentasei mesi(53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 , provvedono a dettare, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ivi previste, le disposizioni atte a consentire l'adeguamento dei provvedimenti stessi alle norme di cui alla presente legge.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, la Regione provvede alla definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni della l.r. 86/1994 e della convenzione di cui all’articolo 22, comma 5, lettera a); successivamente all’entrata in vigore della presente legge, le domande sono presentate ai comuni con le procedure di cui al capo I (Disposizioni relative alla ricerca) ed al capo II (Disposizioni relative alla coltivazione) della presente legge. (57)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione completa delle autorizzazioni provvisorie e definitive di cui al titolo III già rilasciate e relative ai contenitori ed ai dispositivi di chiusura dei recipienti dell'acqua minerale. Essa provvede inoltre:
a) all'adeguamento alle disposizioni dettate dalla presente legge delle prescrizioni relative a dette autorizzazioni;
b) all'attribuzione di carattere definitivo alle autorizzazioni rilasciate in via provvisoria qualora ne ricorrano i presupposti.
7bis. Le aziende USL provvedono a trasferire i dati relativi alle autorizzazioni all’utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nell’anagrafe delle registrazioni prevista dal d.p.g.r 40/2006 ai fini del regolamento (CE) n. 852/2004, assegnando agli stabilimenti un numero di registrazione. (58)

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

8. I soggetti esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente (63)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 77.

disciplinate dal titolo III della presente legge sono tenuti, in occasione dei rinnovi quinquennali delle etichette, ad adeguare le medesime secondo le norme della presente legge.
Art. 48 bis
1. La Giunta regionale, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, approva le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 41, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 49, comma 1, lettera f bis).
2. Gli esercenti di attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente già registrati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), e quelli che hanno presentato una dichiarazione di inizio attività (DIA) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’avvio delle attività medesime, sono tenuti a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 41 nel termine di tre mesi dalla data di approvazione delle modalità di rilascio dell’autorizzazione ai sensi del comma 1.
3. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione gli esercenti di attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente continuano a svolgere la loro attività.
Art. 49
1. La Regione approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari di attuazione della presente legge al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla presente legge, disciplinando specificamente, tra l'altro:
a) i dati e gli elementi che i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ai sensi dell' articolo 6 , comma 2 nonché le modalità idonee al conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, lettere a) e b);
a bis) le modalità di delimitazione del territorio oggetto di permesso di ricerca e di concessione;(59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a ter) i contenuti del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a quater) l’indicazione della documentazione che l’istante deve presentare per la richiesta di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a quinquies) le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 8 quater; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a sexies) le modalità di chiusura dei pozzi; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a septies) le misure per la definizione della portata dei pozzi; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a octies) le modalità per l’effettuazione del monitoraggio. (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

b) i parametri chimici e chimico - fisici obbligatori, da riportare sulle etichette delle acque minerali e di sorgente;
c) le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali e di sorgente e dell'esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l'aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;
e) le modalità con le quali devono essere ritirate le partite imbottigliate non conformi ai parametri di legge;
f bis) le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 41; (78)

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 61.

g) i criteri e le modalità tecniche che presiedono all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo igienico - sanitario;
h) le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegua la decadenza dalla concessione disciplinata dal titolo III, capo II o l'impossibilità di conseguire l'autorizzazione medesima secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera g; (65)

Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 78.

i) i requisiti tecnici, professionali ed economici previsti dall' articolo 14 , comma 2;
l bis) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 47 septies; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l ter) i requisiti minimi autorizzativi di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l quater) i requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l quinquies) le modalità per il trattamento dell'acqua termale nell'ambito delle piscine termali; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l sexies) le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l septies) i requisiti, le modalità e le procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l octies) le informazioni che gli stabilimenti termali sono tenuti obbligatoriamente a comunicare e ad aggiornare al competente ufficio della Giunta regionale, ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell’ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell’Sito esternoarticolo 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016). (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Sito esternolegge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali).
Art. 50
- Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 .
2. Sono abrogate o restano abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale:
a) la legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali);
b) l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), modificata dalla legge regionale 19 novembre 2001, n. 58 .
Art. 51
- Norma finanziaria
1. Alle minori entrate per il bilancio regionale connesse ai canoni relativi ai permessi di ricerca e concessioni minerarie di acque minerali e termali si fa fronte, a partire dal 2005, con legge di bilancio.

Allegati:


Note del Redattore:

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Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

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Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 91.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Lettera soppressa con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 25.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Lettera così sostituita con con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011 , n. 10 , art. 34.

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Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 77.

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Lettera abrogata con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 95.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 96.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 60.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 61.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 .

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Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.