Menù di navigazione

Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004

Art. 49
1. La Regione approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari di attuazione della presente legge al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla presente legge, disciplinando specificamente, tra l'altro:
a) i dati e gli elementi che i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ai sensi dell' articolo 6 , comma 2 nonché le modalità idonee al conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, lettere a) e b);
a bis) le modalità di delimitazione del territorio oggetto di permesso di ricerca e di concessione;(59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a ter) i contenuti del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a quater) l’indicazione della documentazione che l’istante deve presentare per la richiesta di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a quinquies) le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 8 quater; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a sexies) le modalità di chiusura dei pozzi; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a septies) le misure per la definizione della portata dei pozzi; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a octies) le modalità per l’effettuazione del monitoraggio. (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

b) i parametri chimici e chimico - fisici obbligatori, da riportare sulle etichette delle acque minerali e di sorgente;
c) le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali e di sorgente e dell'esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l'aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;
e) le modalità con le quali devono essere ritirate le partite imbottigliate non conformi ai parametri di legge;
f bis) le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 41; (78)

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 61.

g) i criteri e le modalità tecniche che presiedono all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo igienico - sanitario;
h) le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegua la decadenza dalla concessione disciplinata dal titolo III, capo II o l'impossibilità di conseguire l'autorizzazione medesima secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera g; (65)

Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 78.

i) i requisiti tecnici, professionali ed economici previsti dall' articolo 14 , comma 2;
l bis) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 47 septies; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l ter) i requisiti minimi autorizzativi di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l quater) i requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l quinquies) le modalità per il trattamento dell'acqua termale nell'ambito delle piscine termali; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l sexies) le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l septies) i requisiti, le modalità e le procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l octies) le informazioni che gli stabilimenti termali sono tenuti obbligatoriamente a comunicare e ad aggiornare al competente ufficio della Giunta regionale, ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell’ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell’Sito esternoarticolo 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016). (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Sito esternolegge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 91.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera soppressa con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011 , n. 10 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 95.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 96.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 97.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.