1.Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l. 323/2000, gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso dei titoli abilitativi previsti ai sensi della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing").
2.Gli stabilimenti termali possono commercializzare prodotti non legati alle proprietà terapeutiche delle acque termali nel rispetto delle vigenti normative di settore.
3.Gli stabilimenti termali possono esercitare, altresì, attività sanitarie di carattere non termale, come individuate e disciplinate dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso delle autorizzazioni previste dalla stessa l.r. 51/2009.
4.Negli stabilimenti termali e negli alberghi termali sono consentiti:
a) un accesso unico alle aree in cui si svolgono le attività di carattere estetico o cosmetico, le attività sanitarie e le attività termali;
b) la comunicazione interna tra le aree di cui alla lettera a).