Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Art. 45
a) mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004;
b) mancata applicazione delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 39 e delle eventuali azioni correttive a queste conseguenti;
c) presenza di inquinanti chimici, chimico-fisici e microbiologici alla sorgente o presso lo stabilimento;
d) esistenza di carenze impiantistiche strutturali di natura igienico sanitaria presso lo stabilimento;
e) effettuazione di operazioni sull’acqua diverse da quelle consentite dall’articolo 33;
f) utilizzazione di contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall’articolo 37 per il confezionamento.
2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, l’azienda USL (61) Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 75.
invia al soggetto interessato apposito atto di diffida con il quale prescrive l’eliminazione della irregolarità entro un congruo termine decorso inutilmente il quale dispone la cessazione dell’attività. 3. La cessazione dell’attività è pronunciata entro sessanta giorni dall’inizio d’ufficio del procedimento previa contestazione dei motivi all’interessato al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Si dispone comunque la cessazione dell’attività in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal capo I del titolo II della presente legge.
5. l’azienda USL (61) Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 75.
competente all’accertamento delle violazioni previste dal presente articolo procede al sequestro delle merci ove ne ricorrano i presupposti previsti dall’ordinamento amministrativo nei limiti previsti dallo stesso ordinamento con le forme e le modalità dallo stesso consentite.