Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Art. 35
- Etichette delle acque minerali
2. Fanno parte dell'etichettatura anche eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione.
3. In conformità con quanto disposto
dall'articolo 12 del d. lgs. 176/2011 (73) Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 94.
le analisi riportate in etichetta devono essere aggiornate almeno ogni
cinque(1) Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.
anni. A tal fine
il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente(39) Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 23.
di cui all'
articolo 41 richiede ai laboratori autorizzati ai sensi della normativa vigente il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi chimiche, chimico-fisiche, e microbiologiche almeno novanta giorni prima della scadenza del
quinquennio(1) Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.
di validità delle analisi stesse.
4. Nel caso di cui al comma 3 ed in tutti i casi in cui il
il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente (39) Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 23.
apporti variazioni all'etichettatura, due esemplari di tutti gli stampati soggetti a variazione sono inviati, a cura dello stesso titolare, al comune competente per territorio.
5. Nel caso in cui la composizione chimica e chimico-fisica delle acque minerali subisca variazioni rispetto ai valori dichiarati in etichetta il comune competente per territorio può disporre un aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta secondo i criteri, le modalità e le norme tecniche indicati nel regolamento regionale di cui all'
articolo 49 .
6. E' consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana.