Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Art. 15
- Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento
1. . I comuni provvedono al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto:
d) della sostenibilità del giacimento in relazione alle quantità di utilizzo proposto, anche con riguardo alle concessioni in essere nei territori dei comuni limitrofi;
2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio;
b) la previsione relativa alla durata della concessione;
c) la individuazione e la delimitazione dell'area della concessione quale specifico ambito territoriale;
c bis) l’indicazione della portata di concessione, che non può superare l’80 per cento della somma della portata di esercizio delle singole opere di presa; tale percentuale può essere elevata fino alla percentuale massima del 90 per cento in presenza di documentate verifiche di sostenibilità; (19) Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.
d) la delimitazione delle aree di salvaguardia e di valorizzazione di cui agli
articoli 18 e
19 ;
e) l'indicazione dei canoni che il concessionario è tenuto a corrispondere;
g) l'indicazione della denominazione concessa al giacimento, su richiesta del richiedente, previo apposito accertamento al fine di garantire l'unicità della denominazione indicata.
4. I comuni, per l’esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono della struttura regionale competente. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dell’AIT, titolare delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze, in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della l.r. 80/2015 . Gli organi competenti all’istruttoria accertano, tra l’altro, che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione ed indicandone la delimitazione specifica. (106) Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 5.
5. La concessione di coltivazione è accordata per un'area in ogni caso non superiore ai 200 ettari. Tale limite può essere ridotto dal comune competente per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato che fissi altresì l'indennità eventualmente spettante al concessionario. Può altresì essere aumentato o ridotto, su richiesta di quest'ultimo, per documentate esigenze riconosciute dal comune;
eventuali richieste di ampliamento, per le aree eccedenti il perimetro originario della concessione, devono essere successive all’acquisizione del permesso di ricerca al fine di dimostrare la sussistenza nel sottosuolo, di tali aree, della stessa falda acquifera, qualora tale dimostrazione non sia già acquisita agli atti della Regione, attraverso idonea documentazione. (22) Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.