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Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004

Titolo II
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE
Capo I
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA
Art. 8
- Permesso di ricerca
1. Il permesso di ricerca delle acque minerali, di sorgente e termali è rilasciato dal comune competente ed ha per oggetto:
a) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere minerali, di sorgente e termali;
a bis) gli esami dell’acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari; (9)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 4.

b) la captazione di sorgenti ovvero il rinvenimento di falde acquifere non affioranti.
2. Il permesso di cui al comma 1 abilita alla ricerca delle tre tipologie di acqua oggetto della presente legge, individuando la superficie sulla quale può essere svolta la relativa attività, e dettando le prescrizioni che devono essere osservate, ivi comprese quelle inerenti al ripristino ambientale.
3. Il permesso di cui al presente articolo è rilasciato dal competente comune per un'area non superiore a duecento ettari, ed ha validità fino a tre anni, fatta salva la possibilità, qualora ne ricorrano motivate esigenze, di prorogarne la durata per un ulteriore anno.
4. Il comune competente può procedere a ridurre, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il limite di superficie previsto nel permesso di ricerca. Può inoltre procedere ad aumentare o diminuire il limite stesso, su richiesta del titolare del permesso, qualora ricorrano specifiche esigenze da questi documentate.
5. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi nello stesso bacino, purché non sia superato il limite dei quattrocento ettari complessivi.
5 bis. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta di riconoscimento di acqua minerale naturale e di acqua di sorgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 3, e dell’ Sito esternoarticolo 21, comma 3, del d.lgs. 176/2011 . (10)

Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 91.

6. Il permesso di ricerca non costituisce in nessun caso titolo di legittimazione al commercio delle acque captate.
Art. 8 bis
- Disposizioni relative al rilascio di permessi di ricerca in prossimità di altri permessi o concessioni (11)

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 5.

1. In prossimità di permessi di ricerca e di concessioni in essere anche in riferimento ai territori dei comuni limitrofi, il comune competente non procede al rilascio di nuovi permessi qualora sia verificata in corso di istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base del quadro idrogeologico di dettaglio basato sui dati disponibili, la non sostenibilità in termini quantitativi e qualitativi.
Art. 8 ter
1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, purché dimostri, mediante la presentazione di un programma di ricerca e di ogni ulteriore titolo od elemento atto a comprovarla, l'idoneità tecnica, economica e professionale ed altresì il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 14, comma 11.
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca è tenuto a dimostrare il possesso sia dei requisiti morali, che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, allegando all’istanza presentata al comune competente la documentazione prevista dal regolamento di cui all’articolo 49.
3. Il permesso di ricerca è rilasciato previa presentazione di polizza fideiussoria corrispondente almeno al 20 per cento dell’importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca di cui al comma 1.
Art. 8 quater
1. L’istanza di permesso di ricerca è soggetta a pubblicazione con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 49.
2. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l’inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all’albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla ricerca.
3. Nei casi di cui al comma 2 (102)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 3.

, a parità di altre condizioni, prevale, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, la priorità nella presentazione dell’istanza.
Art. 8 quinquies
- Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori (14)

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 8.

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, l’avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi sia al comune competente che ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati.
2. Il titolare del permesso di ricerca provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti; egli è tenuto altresì a comunicare immediatamente e per iscritto l’avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere, ed a provvedere agli adempimenti ulteriori di cui al regolamento regionale previsto dall’articolo 49.
3. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto, in ogni caso di cessazione dell’attività di ricerca, a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate.
4. Al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non più in uso, devono essere svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.
Art. 9
- Rilascio del permesso
1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle domanda. Per l’esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca, i comuni si avvalgono della struttura regionale competente (103)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 4.

. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dell’Autorità idrica toscana (AIT) titolare delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della l.r. 80/2015 . (104)

Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 4.

(15)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 9.

2. Salvo termini diversi eventualmente stabiliti col regolamento comunale di cui al comma 1, il titolare del permesso è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune competente, ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi.
2 bis. Il comune corrisponde al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di ricerca, maggiorata del 20 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui all’articolo 14, a cui anche il medesimo partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto. (16)

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 9.

Art. 10
- Pagamento del canone per la ricerca
1. Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento di un canone annuo, pari ad euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della relativa superficie, con un minimo comunque non inferiore ad euro 600,00, che il titolare del permesso è tenuto a corrispondere al comune competente che ne stabilisce le modalità tenendo conto di quanto previsto dall' articolo 5 ; tale canone viene corrisposto all'atto del rilascio del permesso pena la decadenza dello stesso qualora il ritardo del pagamento superi i dodici mesi.
2. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze dei comuni e degli operatori interessati, provvede ogni due anni all'aggiornamento degli importi dei canoni di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.
Art. 11
- Trasferimento del permesso
1. Il permesso di ricerca può essere trasferito, previo l'assenso del comune competente, esclusivamente per atto negoziale tra vivi, secondo quanto previsto in materia dall'ordinamento civilistico. In tal caso, il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso stesso è stato rilasciato.
Art. 12
- Cause di cessazione del permesso
1. Oltre che in caso di scadenza del termine previsto, la validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano altresì in caso di:
a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la dichiarazione di rinuncia è presentata, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del canone per l'anno di presentazione della dichiarazione di rinuncia, che non costituisce titolo per la restituzione del canone versato.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il comune competente provvede alla pronuncia di decadenza dal permesso di ricerca:
a) qualora non sia stato dato inizio ai lavori nel termine stabilito, ovvero i lavori stessi siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza giustificato motivo;
b) nel caso di violazione delle prescrizioni poste dal comune competente;
c) qualora il soggetto obbligato, per due anni consecutivi, non abbia provveduto al pagamento del relativo canone;
d) qualora sia stato fatto commercio delle acque captate, in violazione di quanto disposto dall' articolo 8 , comma 6.
4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.
5. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), il comune competente provvede alla revoca del permesso di ricerca per motivi di interesse pubblico sopravvenuti.
Art. 13
- Accesso ai fondi
1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro cui il permesso di ricerca si riferisce, fermi restando i divieti di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 9 aprile Sito esterno1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 , non possono opporsi ai lavori di ricerca, fatti salvi l'obbligo del ricercatore relativo al risarcimento dei danni e i mancati redditi sulla conduzione del fondo eventualmente causati dai lavori di ricerca.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il proprietario del terreno soggetto alla ricerca può, in ogni caso, richiedere il rilascio di apposita garanzia fideiussoria o cauzione che il ricercatore interessato deve depositare entro il termine stabilito dal comune competente. Tale termine, in attesa dell'emanazione dei regolamenti comunali di cui all' articolo 9 , è stabilito in trenta giorni dalla relativa richiesta.
3. La misura della garanzia fideiussoria o della cauzione di cui al comma 2 è stabilita dal comune competente in tempi utili e tenendo conto della natura e della prevedibile entità dei rischi di danneggiamento che possono derivare dalle attività di ricerca.
Capo II
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE
Art. 14
1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a venticinque anni e deve, in ogni caso, essere proporzionata all’ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento.
2. La concessione è rilasciata dal comune a seguito di valutazione delle istanze presentate dai vari soggetti con le modalità di cui al presente articolo.
3. Il titolare del permesso di ricerca presenta al comune una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici previsti dal regolamento regionale e la documentazione relativa alle spese sostenute di cui all’articolo 9, comma 2 bis.
4. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, il comune avvia una procedura di evidenza pubblica sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione, individuando l’area interessata che deve coincidere o essere inferiore all’area oggetto del permesso di ricerca; l’avviso di procedura di evidenza pubblica, a cui è allegato lo schema di convenzione prevede, fra l’altro, la durata della concessione e le modalità di determinazione per la valutazione finale degli elementi di cui al comma 5.
5. Entro un termine stabilito dal comune, ogni soggetto interessato, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, compreso il titolare del permesso di ricerca, ha facoltà di presentare istanza di concessione di coltivazione, con allegati:
a) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità a condurre l’impresa;
b) la documentazione comprovante l’idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;
c) il programma di coltivazione del giacimento;
d) un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell’eventuale impatto che l’attività produce sul territorio medesimo;
e) la ulteriore documentazione tecnica prevista.
6. Il regolamento regionale di cui all’articolo 49 specifica i contenuti di cui al comma 5, lettere a), b), c) ed e).
7. La concessione viene assegnata con il criterio dell’offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 5, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il comune ed il concessionario ai sensi dell’articolo 22, comma 5.
8. In caso di valutazione paritaria delle offerte, è fatta salva la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca.
9. Il comune garantisce la pubblicità dei termini per la presentazione delle istanze mediante pubblicazione di appositi avvisi nell’Albo pretorio e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
10. Prima dell’avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 4, il comune stabilisce l’importo da corrispondere ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, al titolare del permesso di ricerca. Il vincitore della procedura è tenuto, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a corrispondere al comune tale somma al momento del rilascio della concessione di coltivazione; in mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.
11. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, nonché in materia di misure di prevenzione, la concessione non può, in nessun caso, essere rilasciata:
a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all’ordinamento civilistico;
b) qualora sia stata iniziata a carico del richiedente alcuna delle procedure di cui alla lettera a);
c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
d) qualora il richiedente risulti non aver ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.
12. I comuni disciplinano con proprio regolamento la procedura per il rilascio della concessione di coltivazione.
Art. 15
- Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento
1. . I comuni provvedono al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto:
a) delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 97 del d.lgs. 152/2006 ;
b) delle determinazioni della competente Autorità di bacino di cui alla l.r. 80/2015 (105)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 5.

, e relative al bilancio idrico dell’area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente comune;
c) delle possibili interferenze tra lo sfruttamento richiesto e altre concessioni riferite alla l.r. 80/2015 (105)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 5.

;
d) della sostenibilità del giacimento in relazione alle quantità di utilizzo proposto, anche con riguardo alle concessioni in essere nei territori dei comuni limitrofi;
e) delle specifiche prescrizioni individuate dall' AIT (105)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 5.

e dalle province nell’ambito del parere di competenza di cui al comma 4. (18)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio;
b) la previsione relativa alla durata della concessione;
c) la individuazione e la delimitazione dell'area della concessione quale specifico ambito territoriale;
c bis) l’indicazione della portata di concessione, che non può superare l’80 per cento della somma della portata di esercizio delle singole opere di presa; tale percentuale può essere elevata fino alla percentuale massima del 90 per cento in presenza di documentate verifiche di sostenibilità; (19)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.

d) la delimitazione delle aree di salvaguardia e di valorizzazione di cui agli articoli 18 e 19 ;
e) l'indicazione dei canoni che il concessionario è tenuto a corrispondere;
f) gli ulteriori obblighi e condizioni alle quali il comune competente intenda subordinare il rilascio della concessione medesima; (20)

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.

f bis) l’obbligo del concessionario a garantire al comune, su richiesta degli organi competenti, in caso di emergenza di approvvigionamento idrico, la disponibilità di derivazioni d’acqua ad uso della collettività; (19)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.

g) l'indicazione della denominazione concessa al giacimento, su richiesta del richiedente, previo apposito accertamento al fine di garantire l'unicità della denominazione indicata.
4. I comuni, per l’esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono della struttura regionale competente. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dell’AIT, titolare delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze, in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della l.r. 80/2015 . Gli organi competenti all’istruttoria accertano, tra l’altro, che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione ed indicandone la delimitazione specifica. (106)

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 5.

5. La concessione di coltivazione è accordata per un'area in ogni caso non superiore ai 200 ettari. Tale limite può essere ridotto dal comune competente per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato che fissi altresì l'indennità eventualmente spettante al concessionario. Può altresì essere aumentato o ridotto, su richiesta di quest'ultimo, per documentate esigenze riconosciute dal comune; eventuali richieste di ampliamento, per le aree eccedenti il perimetro originario della concessione, devono essere successive all’acquisizione del permesso di ricerca al fine di dimostrare la sussistenza nel sottosuolo, di tali aree, della stessa falda acquifera, qualora tale dimostrazione non sia già acquisita agli atti della Regione, attraverso idonea documentazione. (22)

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 11.

Art. 16
- Esercizio della concessione
1. La coltivazione del giacimento oggetto di concessione deve essere mantenuta in attività. Qualora ricorrano fondati motivi il comune può consentirne la sospensione fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire, anche durante la sospensione dell'attività, la regolare manutenzione degli impianti e delle opere.
2. La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione delle acque di cui alla presente legge è disciplinata dal Sito esternod.p.r. 128/1959 e dal Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto).
2 bis. Il concessionario è tenuto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell’ambito della concessione e un programma di lavori da realizzare nell’anno successivo. Le nuove opere di presa eventualmente previste sono approvate dal comune previa istruttoria.(23)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 12.

2 ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell’attività, il titolare della concessione è tenuto a provvedere a proprie spese al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi, limitatamente alle opere di captazione e di adduzione, nonché al rispetto di quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell’attività. (23)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 12.

Art. 17
- Deposito cauzionale
1. A fronte degli obblighi inerenti la concessione ed in relazione alla natura e all'entità di essi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità disposte dal comune competente a partire da un minimo di euro 75.000,00. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall' articolo 14 , comma 12(24)

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 13.

il termine per la prestazione della garanzia è stabilito in trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.
2. In caso di decadenza dalla concessione di coltivazione, ai sensi dell' articolo 28 , comma 1, l'importo della fideiussione è finalizzato dal competente comune ad interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeologico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle attività dismesse.
Art. 18
- Aree di salvaguardia
1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sono stabilite aree di salvaguardia da individuarsi mediante specifica indagine idrogeologica distinte in:
a) zone di rispetto, costituite da una superficie territoriale minima indispensabile a garantire la certezza di difesa da agenti inquinanti;
b) zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale, costituite dagli ambiti dei bacini imbriferi relativi alle aree di ricarica delle falde.
2. Le zone di cui al comma 1, lett. a) sono individuate dal comune competente, tenendo conto di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006 (25)

Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 14 .

in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere. A tal fine il comune valuta l'apposita proposta di delimitazione presentata dal soggetto concessionario a carico del quale restano, in ogni caso, gli oneri relativi all'acquisto o alle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati da tali aree. Le zone di rispetto sono quindi indicate nel provvedimento di concessione o di rinnovo della concessione.
3. Le zone di cui al comma 1, lett. b), sono individuate dalle province, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento (PTC), ovvero con apposita variante ad esso, ed in conformità con le prescrizioni del piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione. A tal fine, il PTC stabilisce obiettivi e parametri riferiti alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale; il PTC stabilisce, altresì, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, lettera e), della l.r. 65/2014 (107)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 6.

, i criteri relativi all'uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree individuate, formulando specifiche prescrizioni.(26)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 14.

4. Le province, nell'ambito delle funzioni di tutela ambientale ad esse attribuite ai sensi delle leggi vigenti, provvedono al costante aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle risorse essenziali oggetto della presente legge, ed al loro grado di vulnerabilità, con particolare riguardo alle zone di protezione ambientale.
Art. 19
1. I comuni aggiornano il quadro conoscitivo di cui all'articolo 92, comma 2, della l.r. 65/2014 (108)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 7.

, con la puntuale previsione delle zone di rispetto disciplinate dall'articolo 18 della presente legge.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i comuni, in attuazione delle prescrizioni provinciali di cui all'articolo 18, comma 3, possono individuare, nei piani strutturali di cui all'articolo 92 della l.r. 65/2014 (108)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 7.

e con riferimento al settore delle acque termali, apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali. Le aree in tal modo individuate possono ricomprendere, oltre che gli edifici e le attrezzature necessarie all'erogazione delle prestazioni termali, ambiti territoriali più ampi che includano altresì le attrezzature di tipo turistico, ricreativo e sportivo, costituendo elemento di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed architettoniche del territorio interessato.
Art. 20
- Accesso ai fondi
1. I proprietari e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni dei termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, ivi comprese nuove opere di captazione. E' fatto salvo il diritto al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti. E' fatta salva inoltre la facoltà prevista dall' articolo 13 , comma 2 ed il relativo obbligo da determinarsi secondo quanto previsto dallo stesso articolo 13 , comma 3.
Art. 21
- Pubblica utilità
1. Entro il perimetro della concessione le specifiche opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque, come individuate dal comune, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente Sito esternodella Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
Art. 22
- Pagamento del canone per la concessione. Convenzione per gli oneri sostenuti dai comuni
1. La concessione di coltivazione è soggetta al pagamento di un canone annuo posticipato nelle seguenti misure:
a) per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento viene corrisposto un canone posticipato proporzionale alla quantità di acqua utilizzata per l'imbottigliamento, nell'anno di riferimento, corrispondente ad un importo compreso fra un minimo di euro 0,50 ed un massimo di euro 2,00 per metro cubo di acqua imbottigliata;
b) l'acqua destinata ad usi termali è soggetta ad un canone annuale posticipato di euro 0,10 per metro cubo, fino ai tetti massimi previsti in relazione alle tre fasce di portata di seguito definite:
1) per l'utilizzo di acqua termale fino ad una portata di 15 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 3.500,00;
2) per l'utilizzo di acqua termale compresa tra una portata superiore a 15 e fino a 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 7.500,00;
3) per l'utilizzo di acqua termale superiore ad una portata di 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 12.500,00.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla prima scadenza di annualità del canone successiva all’entrata in vigore della presente legge. (28)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16.

2. Il comune determina gli specifici importi dei canoni indicati al comma 1 tenendo conto delle quantità, dei valori di mercato, delle qualità e delle tipologie d'uso delle acque minerali, di sorgente e termali imbottigliate e utilizzate su base annua prevedendo, per l'imbottigliamento in vetro, una riduzione del canone fino al 50 per cento. Per le acque termali utilizzate per cure convenzionate con il servizio sanitario nazionale è prevista una riduzione sul canone pari al 50 per cento. In caso di sospensione della produzione ai sensi dell' articolo 16 , comma 1 il comune può disporre la riduzione dei canoni dovuti dai concessionari.
3. Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT. (29)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16.

4. Il pagamento dell'importo dei canoni di cui al presente articolo è corrisposto dal concessionario al comune competente che provvede all'eventuale riparto di cui all' articolo 5 , entro trenta giorni dall’apposito rilevamento da quest’ultimo effettuato sulla misura dell’acqua utilizzata e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. (30)

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16 .

5. La concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario. La convenzione contiene, tra l’altro:
a) relativamente alle concessioni in atto all’entrata in vigore del regolamento regionale e suscettibili di conferma ai sensi dell’articolo 48, comma 1, l’individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati dalle opere correlate alle attività di estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali;
b) relativamente alle concessioni da rilasciare con la procedura di cui all’articolo 14, o con la procedura del rinnovo di cui all’articolo 26, comma 1, l’individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati in relazione agli elementi del piano industriale di cui all’articolo 14, comma 5, lettera d);
c) in ogni caso la determinazione degli importi dei canoni, nei limiti indicati al comma 1, la cui quantificazione è definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell’istruttoria tecnica;
d) in ogni caso la durata temporale della concessione e le modalità di applicazione dei canoni di cui al comma 1. (29)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16.

Art. 23
- Pertinenze
1. Costituiscono pertinenze dei giacimenti, le opere di captazione, e gli impianti di adduzione delle acque minerali, di sorgente e termali.
2. Non costituiscono in nessun caso pertinenze:
a) le attrezzature separabili dal giacimento senza alcun pregiudizio, neanche di carattere esclusivamente economico;
b) gli impianti e gli edifici di natura esclusivamente alberghiera, sanitaria e produttiva.
Art. 24
- Trasferimento della concessione
1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione del comune competente, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima.
2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione del comune competente, all'erede che ne faccia domanda entro dodici mesi dal decesso del concessionario stesso, salvo l'obbligo del possesso, nell'erede subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della concessione, previsti dall' articolo 14
3. In caso di più soggetti aventi causa, fatto salvo l'obbligo relativo al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario defunto, previa l'apposita richiesta degli interessati entro il termine di cui al comma 2, qualora provvedano a nominare un rappresentante unico, ovvero alla costituzione di una società commerciale, in conformità con le vigenti norme poste dall'ordinamento civilistico.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2, senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata.
5. Il nuovo titolare della concessione di coltivazione subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione stessa è stata rilasciata al titolare originario.
6. I contratti di somministrazione devono essere autorizzati dal comune competente.
Art. 25
1. Qualora il concessionario sia una società commerciale, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 11, sono soggetti a verifica da parte del comune competente:
a) il mutamento dei soci nelle società di persone;
b) la cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali;
c) il mutamento degli amministratori nelle società di capitali.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, il concessionario è tenuto a comunicare al comune, entro il termine massimo di trenta giorni, le variazioni intervenute.
3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, in carenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 14, comma 11, il comune applica la decadenza ai sensi dell’articolo 28.
Art. 26
1. Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il diverso termine individuato dal comune competente con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 12. La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all’articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1; il rinnovo della concessione è subordinato alla stipula della convenzione di cui all’articolo 22, comma 5, lettera b).
2. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura del comune competente. E’ fatto salvo il diritto di ritenzione, nelle forme e con le modalità stabilite dal comune, sui beni e sugli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati dal giacimento, senza che si verifichi un pregiudizio all’utilizzo ed alla valorizzazione del bene oggetto della concessione.
3. Nel caso di cui al comma 2, il comune competente provvede all’individuazione del nuovo concessionario mediante procedura di evidenza pubblica, con le modalità di cui all’articolo 14.
Art. 27
- Cessazione della concessione. Rinuncia
1. Oltre che per scadenza del termine, la concessione di coltivazione cessa per:
a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il concessionario deve presentare, al comune competente, espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, a decorrere dalla quale è costituito custode del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi.
3. Nei casi di cui al comma 2, il comune adotta i provvedimenti di conservazione necessari e, in caso di inosservanza degli stessi, ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario. La presentazione della rinuncia non esonera il concessionario dall'obbligo del pagamento del canone, relativamente all'anno nel quale è stata presentata, e non costituisce titolo per la restituzione del canone pagato.
Art. 28
- Decadenza e revoca
1. La decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), è pronunciata qualora il concessionario:
a) non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza;
b) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall' articolo 14 per il rilascio della concessione di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis (109)

Parole aggiunte con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 8.

;
c) non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto;
d) non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all' articolo 22 , comma 5;
e) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi consecutivi, o comunque per oltre quattro mesi nell'anno solare, i giacimenti oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo;
f) abbia trasferito la concessione senza la previa autorizzazione del comune prevista dall' articolo 24 , comma 1;
g) non consegua l'autorizzazione sanitaria disciplinata, per le acque termali, dalle disposizioni di legge vigenti per esse; (33)

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 19.

i) La mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 29; (33)

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 19.

l) abbia stipulato un contratto di somministrazione per le acque termali, in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all' articolo 24 , comma 6;
m) non abbia ottemperato a fornire ai comuni ed alle competenti strutture della Regione i dati e gli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 49 .
1 bis. Il comune effettua una valutazione caso per caso con riferimento alla pronuncia di decadenza nell’ipotesi in cui il concessionario sia costituito in forma di impresa commerciale e faccia ricorso alle procedure di composizione della crisi d’impresa, qualora garantisca la continuazione dell’attività aziendale. (110)

Comma inserito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 8.

1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il provvedimento con il quale il comune decide di pronunciare la decadenza è adeguatamente motivato in relazione all’esistenza di elementi d’interesse pubblico alla decadenza dalla concessione, anche in ragione della tutela delle fonti. (110)

Comma inserito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 8.

2. La decadenza dalla concessione è inoltre pronunciata qualora, a causa della perdita dei requisiti originari, il riconoscimento di acqua minerale, di sorgente e termale sia stato revocato.
3. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.
4. A seguito della pronuncia di decadenza, il comune, allo scopo di tutelare la risorsa e di salvaguardare l'occupazione, assume i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della prosecuzione delle attività, per un periodo comunque non superiore a trenta mesi, a condizione che la decadenza sia stata pronunciata per motivi diversi da quelli indicati alle lettere g) e h) del comma 1, ed in ogni caso non riconducibili alla tutela della salute pubblica.
5. Ai sensi dell' articolo 27 , comma 1, lettera c), il comune competente può procedere, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, alla revoca della concessione di coltivazione. In tal caso, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
Art. 29
- Installazione di apparecchi di misura
1. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente, hanno l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso in luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché all'imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua. Sono inoltre tenuti ad installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima.
2. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio aventi ad oggetto sorgenti e pozzi di acque termali, sono tenuti ad installare il misuratore automatico della portata. Essi devono inoltre eseguire:
a) misure del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri;
b) misure di temperatura, di conducibilità elettrica e del PH dell'acqua;
c) analisi chimiche ed isotopiche periodiche.
3. Tutti i dati ricavati mediante le strumentazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportati negli appositi registri previsti dall' articolo 39 , e trasmessi ogni tre mesi al comune ed alla struttura regionale competente (111)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 9.

. (35)

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 20.

3 bis. Sono fatte salve le apparecchiature già installate in ottemperanza all’articolo 56 della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), se adeguate a fornire i dati richiesti dalla presente legge.(36)

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 20.

Capo III
- FUNZIONI DI CONTROLLO
Art. 30
- Vigilanza e controlli
1. I comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente, e termali, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo. Sono fatte salve le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, attribuite alle aziende USL competenti per territorio ai sensi del Sito esternod.p.r. 128/1959 , dal Sito esternod.lgs. 624/1996 e dal Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (112)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 10.

.
2. Ferme restando le funzioni spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, i comuni, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del comma 1, provvedono altresì all'accertamento degli adempimenti posti dalla presente legge, e delle relative infrazioni alle stesse, con i poteri e per gli effetti previsti dall'Sito esternoarticolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla Sito esternolegge 12 giugno 2003, n. 134 .
Art. 31
- Sanzioni amministrative
1. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in mancanza del permesso previsto dall' articolo 8 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12.000,00 ad euro 18.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.
2. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca di cui all' articolo 8 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 4.000,00.
3. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in assenza della concessione di cui all' articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.
4. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 20.000,00.
5. Il mancato pagamento del canone relativo al permesso di ricerca o alla concessione disciplinati dalla presente legge, entro i termini stabiliti dal comune, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso, in misura pari:
a) al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;
b) al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.
6. La non corretta installazione degli apparecchi di misura di cui all’articolo 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. (37)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 21.


Note del Redattore:

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Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

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Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 91.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Lettera soppressa con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 25.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Lettera così sostituita con con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011 , n. 10 , art. 34.

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Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 77.

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Lettera abrogata con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 95.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 96.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 60.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 61.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 .

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Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.