Menù di navigazione

Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004

INDICE

chudere cartella Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Principi e criteri guida
Art. 5 - Trattamento di dati personali
Art. 6 - Coordinamento delle politiche e delle attività di settore
Art. 7 - Programmazione
Art. 7 bis- Ambiti di intervento
chudere cartella Capo II - DISCIPLINA DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA
Art. 8 - Soggetti della Rete
Art. 9 - Compiti della Regione nella Rete
Art. 9 bis- Attività di segreteria
Art. 10 - Convenzioni di adesione alla Rete
Art. 11 - Forme organizzative della Rete
Art. 12 - Assemblea
Art. 13 - Comitato strategico
Art. 14 - Coordinatore della Rete
Art. 15 - Direzione tecnico-operativa
Art. 15 bis- Commissione statistica regionale
Art. 16 - Osservatorio degli utenti
Art. 17 - Piano di attività annuale della Rete
Art. 18 - Adempimento di obblighi ed oneri informativi
Art. 19 - Norma finanziaria
chudere cartella Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20 - Norme transitorie
Art. 21 - Entrata in vigore

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 70.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.