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Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004

Capo II
- DISCIPLINA DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA
Art. 8
- Soggetti della Rete
1. Il presente capo individua e disciplina i soggetti e i procedimenti con i quali si realizza la Rete come definita all' articolo 2 , comma 2.
2. Fanno parte della Rete la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e, mediante le convenzioni di cui all'articolo 10, i comuni singoli o associati, le province, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente, la città metropolitana, le comunità montane.
3. Fanno altresì parte della Rete, mediante le convenzioni di cui all'articolo 10, le università e gli istituti ed enti di ricerca, le amministrazioni periferiche dello Stato, i soggetti del Servizio socio-sanitario regionale, le aziende di servizi pubblici locali, le camere di commercio e le altre autonomie funzionali, nonché le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni.
Art. 9
1. La Regione ha compiti di promozione, cofinanziamento e gestione dell’infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi i servizi di base e per la cooperazione applicativa. La Regione fornisce, anche mediante specifiche convenzioni con altri soggetti pubblicidella Rete, ogni servizio funzionale allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli obiettivi della Rete, comprese le attività di cui all’articolo 9 bis.
2. La Regione cura la progettazione, la realizzazione, la prevenzione, il monitoraggio e l’evoluzione del sistema pubblico di connettività nel proprio ambito territoriale, coordinandosi alle soluzioni progettuali ed applicative adottate a livello nazionale, al fine di consentire uno sviluppo coerente del sistema stesso.
3. La Giunta regionale adotta, su proposta del Comitato strategico, un apposito disciplinare contenente le prescrizioni tecniche necessarie per l’attuazione delle finalità di cui al comma 2.
Art. 9 bis
1. La Rete dispone di una segreteria che svolge compiti di supporto tecnico e organizzativo.
2. La segreteria della Rete è collocata presso la Regione o uno dei soggetti pubblici della Rete; il personale necessario all’attività della segreteria può essere messo a disposizione dalla Regione o dai soggetti pubblici della Rete anche tramite comando di personale.
Art. 10
- Convenzioni di adesione alla Rete
1. Le convenzioni di adesione alla Rete sono predisposte dal Comitato strategico di cui all'articolo 13 e sottoscritte dai soggetti di cui all' articolo 8 e dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
2. Con la convenzione di cui al comma 1 i soggetti di cui all' articolo 8 , comma 2, si impegnano a:
a) adempiere gli obblighi ed oneri informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello Stato o della regione secondo le modalità di cui all' articolo 18 ;
b) fornire l'accesso gratuito ai propri servizi telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale;
c) contribuire con il proprio patrimonio informativo ai processi di e-government nell'interesse e perseguimento degli obiettivi della Rete;
d) realizzare servizi di comunicazione integrati, finalizzati ad aumentare il livello di comunicazione e cooperazione sia tra i soggetti della Rete, sia con altri soggetti esterni;
e) comunicare al Comitato strategico di cui all' articolo 13 le informazioni necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dei servizi centrali di gestione dell'infrastruttura;
f) compartecipare al finanziamento delle attività della Rete nelle forme determinate dalla Rete stessa, salvo il rispetto dell'autonomia di bilancio dei singoli enti;
g) attuare i piani di attività e le decisioni della Rete secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
h) riconoscere al Coordinatore della Rete la funzione di cui all' articolo 14 , comma 1.
Art. 11
- Forme organizzative della Rete
1. La Rete opera attraverso le forme regolate:
a) l'Assemblea;
b) il Comitato strategico;
c) il Coordinatore della Rete;
d) la Direzione tecnico-operativa;
d bis) la Commissione statistica regionale; (21)

Lettera inserita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 36.

e) l'Osservatorio degli utenti.
Art. 12
- Assemblea
1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti e svolge funzioni di indirizzo generale e proposta in relazione alle attività e ai progetti della Rete.
2. L'Assemblea disciplina la propria organizzazione con atto approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.
3. L’Assemblea, nella sua componente di cui all’articolo 8, comma 2, nomina il Comitato strategico e ne disciplina la composizione. (11)

Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 9.

Art. 13
- Comitato strategico
1. Il Comitato strategico svolge funzioni d'indirizzo e di direzione delle attività della Rete. Il Comitato promuove le prassi evolutive della Rete e concorda con i soggetti di cui all' articolo 8 , comma 3, le modalità della loro partecipazione, anche al fine della definizione delle convenzioni di cui all' articolo 10
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è composto da non più di trenta rappresentanti dei soggetti di cui all' articolo 8 , comma 2; fanno altresì parte del Comitato un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli enti locali.
3. Il Comitato resta in carica per l’intera legislatura nel corso della quale è stato nominato e disciplina il proprio funzionamento e le modalità organizzative con atti approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti. (12)

Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 10.

Art. 14
- Coordinatore della Rete
1. Il Coordinatore cura i rapporti della Rete coi soggetti pubblici e privati nei limiti delle decisioni assunte nell'ambito della Rete stessa e coordina l'insieme delle risorse tecniche e organizzative attivate.
2. Il Comitato strategico disciplina le funzioni e le modalità di nomina del Coordinatore della Rete la durata del mandato del Coordinatore non può superare quella del Comitato strategico. (13)

Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 11.

3. Ove richiesto dalle competenti commissioni del Consiglio regionale, il Coordinatore è tenuto a fornire ogni informazione relativa alle attività e al funzionamento della Rete.
Art. 15
- Direzione tecnico-operativa
1. La Direzione tecnico-operativa svolge funzioni istruttorie e quelle assegnate per la definizione di standards nell'ambito della Rete, per la sua interconnessione con altre reti, per l'interoperabilità dei sistemi e la cooperazione applicativa.
2. La Direzione predispone il Piano di attività di cui all'articolo 17 al fine della sua adozione e redige il Documento di monitoraggio annuale delle attività della Rete, in vista della approvazione del Piano stesso.
3. Il Comitato strategico disciplina le funzioni, la composizione, le modalità di nomina e di organizzazione della Direzione tecnico-operativa.
Art. 15 bis
1. La Commissione statistica regionale coordina il sistema statistico regionale e svolge le funzioni di raccordo, di orientamento e sviluppo degli interventi in materia statistica nell’ambito della Rete.
2. La Commissione è composta dai responsabili degli uffici di statistica scelti dal Comitato strategico, il quale ne disciplina le funzioni, la composizione e l’organizzazione.
3. La Commissione predispone l’indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata del Piano di attività annuale della Rete.
Art. 16
- Osservatorio degli utenti
1. Al fine di favorire l'efficacia dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale e promuovere la partecipazione di cittadini (16)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 25.

, è istituito l'Osservatorio degli utenti presso la Direzione tecnico operativa.
2. Il Comitato strategico disciplina la composizione e le modalità di organizzazione dell'Osservatorio, assicurandone il coordinato rapporto con le altre forme organizzative della Rete e garantendo la partecipazione in esso delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, prevedendo modalità di informazione al Consiglio regionale dei risultati delle attività dell'Osservatorio stesso. Il Consiglio regionale nomina due membri dell'Osservatorio.(14)

Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 12.

2 bis. Il Comitato strategico individua a far parte dell'Osservatorio anche un esperto di riconosciuta competenza nell'uso della rete a fini partecipativi.(17)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 25.

Art. 17
- Piano di attività annuale della Rete
1. Il Piano di attività annuale della Rete:
a) definisce le attività di gestione e sviluppo della Rete con riguardo alle infrastrutture, ai servizi e ai contenuti, previa verifica dei risultati conseguiti nell'ambito della Rete stessa;
b) indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per l'attuazione dell'amministrazione elettronica, per la promozione della società dell' informazione e della conoscenza, della statistica e dell'uso della rete a fini partecipativi ; (16)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 25.

(23)

Lettera così sostituita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

c) recepisce e raccorda le linee dei progetti concordati e cofinanziati dai soggetti della Rete.
2. Il Piano è adottato dal Comitato strategico ed è comunicato, insieme al Documento di monitoraggio di cui all’articolo 15, comma 2, alla Giunta regionale.(15)

Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 13.

2 bis . Dopo lo svolgimento del processo generale di programmazione concertata tra la Regione e gli enti locali, la Giunta regionale prende atto dei programmi locali per la società dell’informazione e della conoscenza dei soggetti aderenti ad RTRT, ne cura il monitoraggio e mette a disposizione di tutti i cittadini i relativi risultati. (24)

Comma aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

Art. 18
- Adempimento di obblighi ed oneri informativi
1. Ai fini dello scambio delle informazioni relative alle funzioni di propria competenza, la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche, adempiono in forma elettronica gli obblighi e gli oneri informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello Stato o della regione, avvalendosi della Rete e con le modalità operative adottate nell'ambito della stessa ove non diversamente disposto.
Art. 19
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con imputazione alle Unità previsionali (25)

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 70.

di base (UPB) "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche regionali" n. 146 e n. 141 del bilancio di previsione 2004. Per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 10.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 19.

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Note soppresse.

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Lettera inserita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 36.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 70.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.