Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004

Art. 11
- Piano di intervento sul patrimonio immobiliare
1. La Giunta regionale predispone con deliberazione il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, nel quale sono indicate le iniziative di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e riqualificazione da porre in essere nel corso del periodo di riferimento.
2. Il Piano è elaborato in coerenza con il programma (20)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 8.

triennale delle opere pubbliche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (18)

Parole così sostituite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36, art. 3.

, ed è aggiornabile annualmente. I contenuti del piano sono definiti dal regolamento di cui all' articolo 32 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2006, n. 23 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 148.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 28 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.