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Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004

Titolo IV
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 31
- Relazione sulla gestione del patrimonio
1. Unitamente al rendiconto, la Giunta regionale predispone una relazione illustrativa sulla gestione del patrimonio. La relazione assume come riferimento le risultanze del conto del patrimonio ed evidenzia in particolare:
a) i movimenti attivi e passivi;
b) gli acquisti di beni immobili;
c) le acquisizioni per espropriazione;
d) le permute;
e) le alienazioni;
f) i beni del patrimonio indisponibile di cui all' articolo 15 , con l'indicazione degli enti a cui sono stati messi a disposizione e delle specifiche attività di interesse pubblico connesse;
g) i più significativi interventi di valorizzazione e riqualificazione realizzati nel corso dell'esercizio finanziario.
Art. 32
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato apposito regolamento di attuazione, che disciplina in particolare:
a) la classificazione e la destinazione dei beni;
b) la redazione, la tenuta e le forme di pubblicità degli inventari;
c) i criteri di raccordo tra i valori inventariali e i valori esposti nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale;
d) l'incarico, le attribuzioni e le responsabilità del consegnatario dei beni mobili e del suo sostituto;
e) la dichiarazione di fuori uso e scarico dei beni mobili;
f) le procedure di cessione dei beni mobili;
g) le attività di ricognizione periodica dei beni regionali e l'aggiornamento dei valori iscritti nell'inventario;
h) le modalità procedurali per l'acquisto di beni immobili;
i) il contenuto del piano di intervento sul patrimonio immobiliare di cui all' articolo 11 ;
j) le modalità di partecipazione di soggetti terzi alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui all' articolo 12 ;
k) il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'uso di beni regionali, e le relative condizioni, ai sensi dell 'articolo 13 e 15 ;
l) la procedura per la tutela dei beni di cui agli articoli 14 e 16 ;
m) le procedure per la scelta del contraente nei rapporti di locazione e i criteri per la determinazione del canone;
n) le modalità per l'effettuazione delle stime dei beni immobili, nonché le modalità di calcolo dei compensi e dei rimborso spese ai periti, nelle diverse fattispecie di cui agli articoli 4 , 8 , 21 e 27 ;
o) le procedure di alienazione di cui al capo II del titolo III;
p) le modalità di applicazione delle dilazioni di pagamento relativamente a durata, misura dell'interesse annuo, garanzie.
Art. 33
- Trattamento dei dati
1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di amministrazione del patrimonio regionale è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 34
- Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 32 sono abrogate:
a) la legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana);
b) la legge regionale 6 aprile 1995, n. 41 (Competenze dei dirigenti regionali in materia di demanio e patrimonio in applicazione della L.R. 7 novembre 1994, n. 81 );
c) la legge regionale 13 novembre 1995, n. 99 (Abrogazione dell'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41 "Competenze dei dirigenti regionali in materia di demanio e patrimonio in applicazione della L.R. 7 novembre 1994, n. 81 ");
d) la legge regionale 24 aprile 1997, n. 29 (Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale e modificazioni alla L.R. 16 maggio 1991, n. 20 "Demanio e Patrimonio della regione Toscana");
e) la legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale).
Art. 35
1. Le procedure di alienazione in corso alla data di entrata in vigore del presente comma si concludono secondo la procedura vigente al momento in cui è stato pubblicata l’offerta al pubblico, salva l’applicazione della decurtazione del prezzo fino al 20 per cento, qualora la seconda asta vada deserta.
Art. 36
- Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di contabilità regionale e statale.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi di settore che prevedano speciali forme di amministrazione di determinate categorie di beni del patrimonio regionale.
Art. 37
- Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 39/2000
Art 37 bis
1. L’avvenuto pagamento da parte dell’acquirente dei beni del disciolto Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (ETSAF), alienati con patto di riservato dominio e con iscrizione di ipoteca legale, costituisce titolo idoneo per la cancellazione dai registri immobiliari dell’ipoteca e del patto di riservato dominio.
2. La competente struttura regionale in materia di contabilità rilascia l’attestazione comprovante l’avvenuto completo pagamento a seguito di richiesta da parte degli interessati.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2006, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 148.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 72.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 28 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.