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Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004

Titolo III
- DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Capo I
- NORME COMUNI
Art. 19
- Alienabilità dei beni regionali
1. I beni del demanio regionale sono inalienabili; possono essere trasferiti esclusivamente in favore di altro ente pubblico territoriale, a condizione che sia mantenuto al bene trasferito il requisito di demanialità.
2. I beni del demanio culturale sono alienabili nei limiti e secondo le norme che disciplinano le alienazioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della L. 6 luglio 2003, n. 137 ). I beni del patrimonio indisponibile regionale sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali e con le procedure da queste stabilite.
3. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienabili ove non più economicamente convenienti all'uso diretto, secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
4. I beni mobili facenti parte del patrimonio disponibile che non siano più utilizzabili sono alienabili secondo procedure e modalità individuate dal regolamento di cui all' articolo 32.
Capo II
- ALIENAZIONI
Art. 20
- Elenchi delle alienazioni immobiliari
1. La Giunta regionale di norma ogni tre anni effettua una ricognizione del patrimonio e approva con deliberazione:
a) l'elenco degli immobili da mantenere in proprietà, in quanto ritenuti necessari alle esigenze organizzative dell'ente ovvero strategici ai fini dell'attività regionale o pubblica;
b) l'elenco degli immobili da riqualificare e valorizzare;
c) l'elenco dei beni per i quali è in corso un procedimento di permuta;
d) l'elenco degli immobili di cui si ritiene opportuna l'alienazione, contenuto in tabelle distinte per beni adibiti ad uso abitativo e beni a diversa destinazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce inoltre:
a) gli obiettivi finanziari di entrata derivante da alienazioni, riferiti a ciascuna annualità;
b) la percentuale degli introiti da vendite e permute da destinarsi al finanziamento degli interventi manutentivi e di valorizzazione del restante patrimonio.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, in una separata sezione, i beni immobili facenti parte del patrimonio agricolo-forestale affidato in gestione ad altri enti ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana). A tale fine l’ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), comunica alla Giunta regionale i beni immobili che possono essere inseriti negli elenchi ai fini della loro alienazione, riqualificazione o permuta, nonché i beni immobili che devono essere mantenuti. La Giunta regionale può disporre la delega delle procedure di vendita all’ente Terre regionali toscane o agli enti cui è affidata la gestione.(10)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 72.

4. La proposta di deliberazione di cui al comma 1 è preventivamente inviata al Consiglio regionale. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, il Consiglio regionale trasmette alla Giunta eventuali osservazioni e proposte.
5. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata per intero sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
5 bis. La Regione, su richiesta ed anche in attuazione dei rispettivi piani di alienazione, promuove la valorizzazione degli immobili:
a) degli enti strumentali e delle società interamente possedute;
b) degli enti del sistema sanitario regionale;
c) degli enti locali, loro associazioni e consorzi;
5 ter. La valorizzazione di cui al comma 5 bis osserva le modalità previste dalla presente legge e dalle normative di settore, compresa, ove occorrano varianti, la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”). (27)

Comma aggiunto con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 6.

Art. 21
- Stima dei beni
1. Il prezzo di stima dei beni in alienazione è determinato sulla base di documentate indagini, secondo il criterio della stima sintetica al più probabile prezzo di mercato, tenendo conto dei valori dei listini immobiliari presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso gli osservatori del mercato dei valori immobiliari. Ai soli fini della prelazione sono decurtate le spese sostenute per eventuali migliorie eseguite dal concessionario o dal conduttore, ove debitamente autorizzate e documentate.
2. La stima dei beni è effettuata dal settore regionale competente in materia di opere pubbliche (37)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 28.

. Nel caso di impossibilità di procedere alla stima da parte del settore competente, la stima può essere effettuata:
a) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, anche mediante la convalida di una perizia effettuata da soggetti abilitati;
b) tramite perizia giurata redatta da professionista iscritto all’albo dei consulenti tecnici presso il tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni, individuato col metodo del sorteggio o dell’avvicendamento per rotazione. (28)

Comma sostituito con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 7.

2 bis. Nei casi previsti dalla legge resta fermo l’obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitate. (13)

Comma inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 3.

4. Le stime determinate ai sensi dei commi 1 e 2 hanno validità di tre anni e possono essere prorogate fino ad un massimo di cinque anni, con conseguente aggiornamento in base all'andamento dei prezzi secondo l'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), qualora non siano intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di alienazione o estinzione di diritti reali.
Art. 22
- Diritti di prelazione
1. Fatti salvi i diritti di prelazione eventualmente previsti a favore di terzi da specifiche leggi, i beni in alienazione sono prioritariamente offerti a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di contratti di concessione, comodato, locazione, fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati. Salvo quanto previsto dall' articolo 23 , al momento della presentazione della domanda di acquisto gli esercenti il diritto di prelazione devono essere in regola con il pagamento di canoni e accessori.
2. I beni immobili ad uso abitativo e quelli del patrimonio utilizzati a fini agricoli e forestali sono offerti in prelazione al prezzo di stima, con indicazione della misura percentuale di sconto determinata dal regolamento di cui all' articolo 32.
3. I beni immobili ad uso diverso da quelli previsti al comma 2 sono offerti in prelazione al prezzo di stima.
4. Per i beni ad uso abitativo, l'alienazione può altresì essere disposta, alle medesime condizioni previste per il titolare del contratto, in favore del coniuge e dei familiari conviventi che risiedano nell'immobile alla data di adozione della deliberazione che approva l'elenco delle alienazioni immobiliari, con il consenso del titolare stesso ed a condizione che, tramite espressa previsione contrattuale, sia riservato a quest'ultimo il diritto d'abitazione.
5. Sono in ogni caso esclusi dal diritto di prelazione gli occupanti abusivi e chiunque occupa il bene in difetto assoluto di titolo.
6. L'esercizio della prelazione è tassativamente condizionato, a pena di decadenza, al contestuale versamento di una somma pari al 20 per cento del valore del prezzo di stima, a titolo di caparra.
7. Il regolamento di cui all' articolo 32 disciplina le procedure e le modalità di esercizio dei diritti di prelazione, nonché i parametri di sconto da applicare sul prezzo di stima nelle prelazioni dei beni ad uso abitativo.
Art. 23
- Controversie pendenti
1. Qualora i beni in alienazione siano oggetto di formale controversia pendente in relazione al titolo o al canone, in sede amministrativa o giudiziale, fra l'Amministrazione regionale e lo stesso occupante, il diritto di prelazione da parte di quest'ultimo può essere esercitato previa composizione definitiva della controversia pendente, con desistenza immediata dalle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso, rinunzia ad ogni azione ulteriore e compensazione di tutte le spese sostenute.
Art. 24
- Offerta al pubblico
1. I beni immobili inseriti nell'elenco delle alienazioni immobiliari liberi da occupanti oppure rimasti invenduti dopo l'esperimento delle procedure di prelazione sono alienati con offerta al pubblico.
2. Il regolamento di cui all' articolo 32 disciplina la procedura di gara, le modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte.
3. Dell'offerta di cui al comma 1 è dato avviso pubblico sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ed informazione su almeno due quotidiani, di cui uno a prevalente diffusione locale, nonché sul sito informatico della Regione.
4. L'avviso pubblico e l'informazione contengono la descrizione del bene, il prezzo di stima, le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte scritte, nonché la data della seduta aperta al pubblico di cui al comma 5.
5. L'aggiudicazione è effettuata dal dirigente competente in materia di patrimonio in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta.
6. In caso di immobili occupati sono ammesse offerte in aumento a partire dal prezzo di stima decurtato del 25 per cento. Gli occupanti ed i familiari conviventi possono presentare offerta esclusivamente a partire dal prezzo di stima.
7. L’aggiudicazione è condizionata al versamento, quale caparra, di un importo pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione, e comunque non superiore ad euro 500.000,00, da effettuarsi entro tre giorni lavorativi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dall'Amministrazione; in caso di omesso versamento, la Regione ha facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti. (30)

Comma sostituito con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8.

8. Entro i trenta (31)

Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8.

giorni successivi alla seduta l'aggiudicatario deve procedere al versamento, con le stesse modalità, di un ulteriore importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione a titolo di anticipazione del prezzo pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della caparra versata ai sensi del comma 7.
Art. 25
- Offerte in opzione
1. Gli enti territoriali nel cui territorio si trovano i beni di cui all'articolo 24 hanno facoltà di presentare offerta di acquisto dei beni regionali posti in vendita, al prezzo di stima. L'offerta di acquisto al prezzo di stima deve pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta aperta al pubblico. In tale ipotesi non si procede ad offerta al pubblico e se ne dà tempestiva notizia tramite avviso da pubblicarsi con le modalità di cui all' articolo 24 , comma 3.
2. Nel caso pervengano offerte da parte di più enti territoriali, è data prevalenza al comune.
Art. 25 bis
1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:
a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico;
b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l’offerta al pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza (32)

Parole aggiunte con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 9.

;
c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;
d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a se stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d’uso derivanti dall’interclusione;
e) diritti reali su immobili di proprietà della Regione Toscana.
2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.
3. Nei casi previsti al comma 1, lettere b), c) ed e), ove si rilevi il potenziale interesse all’acquisto di più soggetti, si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione Toscana.
4. Il prezzo è stimato secondo i criteri individuati all'articolo 21. Nell’ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera b), il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito per l’offerta al pubblico andata deserta.
Art. 26
- Garanzie per gli inquilini
1. Gli immobili destinati ad abitazione per i quali gli inquilini non abbiano esercitato il diritto di prelazione e siano titolari di un reddito lordo familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare, possono essere alienati esclusivamente in favore del comune nel cui territorio il bene si trova.
2. Il limite di reddito, per famiglie di conduttori composte esclusivamente da ultra sessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, è aumentato del 20 per cento.
3. L'applicazione della garanzia è motivatamente richiesta e documentata dagli interessati nello stesso termine assegnato per l'accettazione dell'offerta di vendita.
Art. 27
- Porzioni immobiliari occupate in buona fede
1. E' autorizzata la alienazione delle porzioni di beni di proprietà regionale nelle fattispecie di cui all'articolo 938 del codice civile, a favore dei soggetti che li hanno occupati in buona fede in periodo antecedente di almeno tre anni l'adozione del relativo elenco delle alienazioni immobiliari.
2. Il corrispettivo della alienazione è stabilito nel doppio del valore di stima, maggiorato delle spese di perizia sostenute dall'Amministrazione regionale.
3. L'offerta e l'accettazione sono disciplinate dall' articolo 22 In caso di mancata accettazione l'Amministrazione regionale procede a tutela della sua proprietà, nelle forme previste dall'ordinamento vigente.
Art. 28
- Stipulazione del contratto
1. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente competente in materia di patrimonio di norma entro cinque (33)

Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10.

mesi dal versamento dell'importo di cui all' articolo 24 , comma 8.
2. Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine di cui al comma 1, l'atto con cui si dispone la alienazione è revocato e l'anticipazione versata viene restituita, con esclusione della caparra cui all' articolo 24 , comma 7.
3. Nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino alla erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre un anno (34)

Parole soppresse con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10.

. Trascorso tale ultimo termine senza che si sia stipulato il contratto si procede ai sensi del comma 2.
4. Qualora l'interessato si avvalga della facoltà di proroga, sul corrispettivo della alienazione ancora da versare è dovuto il pagamento degli interessi nella misura legale per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine di cui al comma 1 e la data di stipulazione del contratto.
5. In ogni caso, sino alla stipulazione del contratto di vendita, l'occupante è tenuto alla corresponsione del canone.
6. Su richiesta dell’aggiudicatario lo stesso può essere autorizzato, nelle more della stipula del contratto, a presentare alle autorità competenti le istanze, segnalazioni o comunicazioni necessarie per la realizzazione dei lavori. (35)

Comma sostituito con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10.

7. La Giunta regionale promuove accordi e protocolli d'intesa con gli ordini e le associazioni di professionisti, in particolare con l'Ordine dei notai, al fine di agevolare, sotto il profilo procedurale ed economico, le operazioni di alienazione e ridurre i costi connessi, nell'interesse dell'acquirente e della stessa Amministrazione.
8. La Giunta regionale promuove inoltre accordi e protocolli d'intesa con le banche al fine di favorire l'accesso al credito degli acquirenti di immobili regionali.
9. Possono essere accordate dilazioni di pagamento del prezzo nei limiti delle modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 32.
Capo III
- DISMISSIONI BENI MOBILI
Art. 29
- Fuori uso
1. I beni mobili regionali divenuti inutili e inservibili sono dichiarati fuori uso con i criteri e le modalità di cui al regolamento previsto dall' articolo 32 della presente legge quando sia venuta meno la loro efficienza funzionale ed il ripristino non sia possibile o conveniente.
Art. 30
- Cessione dei beni
1. I beni dichiarati fuori uso ancora suscettibili di utilizzazione possono essere ceduti a terzi secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 32.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2006, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 148.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 72.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 28 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.