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Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004

Art. 28
- Stipulazione del contratto
1. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente competente in materia di patrimonio di norma entro cinque (33)

Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10.

mesi dal versamento dell'importo di cui all' articolo 24 , comma 8.
2. Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine di cui al comma 1, l'atto con cui si dispone la alienazione è revocato e l'anticipazione versata viene restituita, con esclusione della caparra cui all' articolo 24 , comma 7.
3. Nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino alla erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre un anno (34)

Parole soppresse con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10.

. Trascorso tale ultimo termine senza che si sia stipulato il contratto si procede ai sensi del comma 2.
4. Qualora l'interessato si avvalga della facoltà di proroga, sul corrispettivo della alienazione ancora da versare è dovuto il pagamento degli interessi nella misura legale per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine di cui al comma 1 e la data di stipulazione del contratto.
5. In ogni caso, sino alla stipulazione del contratto di vendita, l'occupante è tenuto alla corresponsione del canone.
6. Su richiesta dell’aggiudicatario lo stesso può essere autorizzato, nelle more della stipula del contratto, a presentare alle autorità competenti le istanze, segnalazioni o comunicazioni necessarie per la realizzazione dei lavori. (35)

Comma sostituito con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10.

7. La Giunta regionale promuove accordi e protocolli d'intesa con gli ordini e le associazioni di professionisti, in particolare con l'Ordine dei notai, al fine di agevolare, sotto il profilo procedurale ed economico, le operazioni di alienazione e ridurre i costi connessi, nell'interesse dell'acquirente e della stessa Amministrazione.
8. La Giunta regionale promuove inoltre accordi e protocolli d'intesa con le banche al fine di favorire l'accesso al credito degli acquirenti di immobili regionali.
9. Possono essere accordate dilazioni di pagamento del prezzo nei limiti delle modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 32.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2006, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 148.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 72.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 28 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.