Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004
Capo III
-NORME FINALI
Art. 15
- Intese
1. Fermo restando l' articolo 13 , comma 1, gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante intese con gli organi statali.
Art. 16
- Modifica all'articolo 13 della l.r. 51/2014 (1)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 51/2014 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Il modello di scheda è allegato alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”).”.
Art. 17
- Rinvio
1. Per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale si osservano, per ciò che non è previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme statali e regionali vigenti per le elezioni regionali ed in particolare:
a) legge 108/1968 ;
b) legge 43/1995 ;
b bis) decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 22; (22)
c) l.r. 65/1995.
2. Cessa di avere applicazione il secondo comma dell'articolo 3 della legge 108/1968 .
Art. 18
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.