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Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5)

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 1.

(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004

Capo II
- Spese e criteri di scelta degli scrutatori degli uffici elettorali (39)

Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 11.

Art. 13
1. Le spese inerenti alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale sono a carico della Regione.
2. Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni dei comuni con più di quindicimila abitanti.
3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine di sei mesi dallo svolgimento delle consultazioni. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione del rendiconto da parte dei comuni, la Giunta regionale verifica l’ammissibilità delle spese ai sensi del presente articolo e procede ad assumere i conseguenti atti di impegno e di liquidazione. Con deliberazione della Giunta regionale il termine di cui al secondo periodo può essere rideterminato fino a un massimo di nove mesi, quando il rimborso della Regione, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, è connesso ad analogo procedimento statale. (44)

Comma così sostituito con l.r. 15 giugno 2021, n. 19, art. 1.

3 bis. Le spese per le funzioni, i servizi e le attività svolti, a seguito delle intese di cui all’articolo 15, dal personale delle amministrazioni dello Stato sono effettuate sulla base della documentazione prevista nelle intese medesime. I conseguenti atti di impegno e di liquidazione sono assunti entro la data stabilita a norma del comma 3 per i rimborsi ai comuni. Entro i medesimi termini si provvede, a norma della legislazione statale e sulla base dei dati comunicati dagli uffici competenti, alla spesa per i compensi dei componenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale. (45)

Comma inserito con l.r. 15 giugno 2021, n. 19, art. 1.

4. Per i rimborsi di cui al comma 3, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio:
a) l'importo massimo da destinare complessivamente ai rimborsi dei comuni, ripartendolo nella misura del 40 per cento in base al numero delle sezioni elettorali e del 60 per cento per il numero degli elettori;
b) l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico di cui al comma 2, applicando i parametri di cui alla lettera a); per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento;
c) la tipologia di spese rimborsabili in coerenza con i rimborsi previsti dallo Stato per le consultazioni elettorali;
d) modalità e condizioni per i rimborsi.
5. Nell’ambito delle spese ammissibili di cui al comma 4, la prestazione di lavoro straordinario:
a) soggiace al limite medio di spesa di quaranta ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di sessanta ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti;
b) è rimborsabile solo se autorizzata preventivamente e per il personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; in mancanza è inibito il rimborso dei compensi per il lavoro straordinario.
5 bis. Ai soli fini dell’individuazione del limite massimo di ammissibilità del lavoro straordinario, si applica il comma 5 anche per il personale dipendente della Regione impegnato nelle elezioni regionali. (46)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 1.

6. Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione può avvenire mediante intesa con gli organi statali.
Art. 14
- Spese per la campagna elettorale
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato circoscrizionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 30.000,00, incrementata di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione, secondo quanto risulta dall’ultimo censimento ISTAT disponibile. Per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.000,00. (35)

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 9.

2. Per i candidati circoscrizionali che si candidano in più circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura. (35)

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 9.

3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite a singoli candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota; tali spese sono quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3), Sito esternodella legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità del la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).
4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste, come definito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 51/2014, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1 euro (36)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 9.

moltiplicato per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni nelle quali si sono presentati.(21)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 15.

5. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro centodiecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della Regione.
5 bis. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il ballottaggio non possono superare un ulteriore importo pari a quello previsto dal comma 5.(37)

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 9.

6. Alla dichiarazione delle spese e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale di cui al comma 5, si applicano:
a) gli articoli 1, 10 e 11 della legge regionale.6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell’anagrafe pubblica dei Consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008); (4)

Lettera così sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61, art. 16.

b) le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515(Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) da ultimo modificata dalla legge 8 aprile 2004, n. 90e come attuata dall' articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65(Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43):
1) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro duemilacinquecento avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al presidente della Camera di appartenenza il presidente del Consiglio regionale; comma 7;
2) articolo 11;
3) articolo 12 intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive camere con il Presidente del Consiglio regionale;
4) articolo 13;
5) articolo 14;
6) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9 intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; comma 11; comma 19, primo periodo.
Art. 14 bis
1. Nei comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori in applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), scegliendo, preferibilmente, fra i seguenti soggetti:
a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 'Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), iscritte nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo d.p.g.r. 7/R/2004;
b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai sensi della dell'articolo 7, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
2. I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al comune, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), un’autocertificazione delle condizioni personali di cui al comma 1, lettere a) e b).

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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v. B.U. 1 aprile 2005, n. 22, Avviso di Rettifica.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 3.

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Sezione così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 15.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 7.

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Lettera soppressa con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 1.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 15 giugno 2021, n. 19, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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