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Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5)

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 1.

(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004

Sezione V
- Spoglio dei voti e operazioni elettorali
Art. 8
1. La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, secondo il principio del più ampio riconoscimento, fatto salvo quanto disposto al comma 4.
2. Sono in ogni caso validi, e dunque attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali:
a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonché i nomi dei relativi candidati circoscrizionali;
b) i voti espressi tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo;
c) i voti delle schede con casi di nullità di voti di preferenza per una medesima lista ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dell’articolo 14 della l.r. 51/2014.
3. Sono altresì validi, e dunque attribuiti al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:
a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome (32)

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 7.

del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
c) i voti desunti dalla compresenza nella scheda di espressioni di voto in favore di più liste diverse appartenenti alla medesima coalizione, anche quando non sia specificato il candidato Presidente prescelto dall’elettore.
4. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
a) sono difformi da quelle di cui agli allegati della presente legge;
b) non portano la firma o il bollo prescritti;
c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Art. 9
- Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale.
1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio centrale circoscrizionale si applica il comma 1.
Art. 10
- Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le proteste e i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione interessata.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza della Giunta regionale nonché la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale ed invia immediatamente all'ufficio centrale regionale estratto del verbale. (18)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 11.

4. Un esemplare del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti allegati, sono inviati dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale all'ufficio centrale regionale, il quale rilascia ricevuta.
5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
Art. 11
- Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi(19)

Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 12.

1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:
a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, proclamando eletto Presidente il candidato che, all’esito del procedimento di cui all’articolo 15 della l.r. 51/2014, abbia riportato il maggior numero di voti validi; nel caso di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 51/2014, comunica i risultati al Presidente della Giunta regionale affinché con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) sia reso noto lo svolgimento della votazione di ballottaggio;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e delle coalizioni (34)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 8.

, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 51/2014;
c) procede all'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di (34)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 8.

di liste ai sensi degli articoli 17 e seguenti della l.r. 51/2014.
Art. 12
- Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione dei consiglieri regionali(20)

Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 13.

1. L'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale le candidate e i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'articolo 21, comma 2, della l.r. 51/2014.
2. L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 17 e seguenti della l.r. 51/2014, proclama eletti gli altri consiglieri regionali.
3. L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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v. B.U. 1 aprile 2005, n. 22, Avviso di Rettifica.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 3.

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Sezione così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 15.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 7.

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Lettera soppressa con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 1.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 15 giugno 2021, n. 19, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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