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Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5)

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 1.

(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004

Sezione IV
- Ammissione e ricorsi delle liste circoscrizionali (27)

Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 3.

e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
Art. 5
- Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale(13)

Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 7.

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero previsto di elettori;
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati:
1) a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni (28)

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 4.

, ovvero del capo III del d.lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 3, comma 3, lettera b);
2) che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;
3) per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
4) compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
c) verifica altresì se le liste presentate rispettino le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della l.r. 51/2014; in caso negativo le esclude dalla consultazione elettorale;
d) verifica se le liste comprendano il numero di candidati (29)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 4.

minimo previsto dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 51/2014 ed esclude le liste non conformi;
e) verifica se le liste comprendano un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato; quindi verifica se le liste così modificate rispettino le condizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'articolo 8, commi 5 e 6, della l.r. 51/2014; se tali condizioni risultano rispettate la lista viene ammessa, altrimenti viene esclusa dalla consultazione elettorale;
f) verifica se i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale siano stati presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 51/2014; in caso affermativo, fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali o circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste circoscrizionali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui all'articolo 8, commi 5, 6, 8 e 9, della l.r. 51/2014.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore 12 del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
4. Avverso le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito del ricorso all'ufficio centrale circoscrizionale.
5. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.
6 L'ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'ufficio centrale regionale non appena:
a) sia scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ai sensi del comma 2 se non ne sono stati presentati;
b) abbia deciso ai sensi del comma 3 quando non sia presentato reclamo di cui al comma 4;
c) abbia ricevuto la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale nel caso di reclamo ai sensi del comma 4.
Art. 6
- Operazioni dell'Ufficio centrale regionale
1. L’ufficio centrale regionale, in ogni caso non oltre le dodici ore successive all’invio di cui al comma 6 dell’articolo 5, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:
a) l'ammissibilità dei simboli ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
b) la sussistenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni della l.r. 51/2014:
1) articolo 8, comma 8;
2) articolo 8, comma 9;
3) articolo 10, commi 1 e 2;
2. Nel caso in cui le verifiche relative al comma 1, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 2) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale esclude il candidato Presidente o i relativi gruppi di liste dalla consultazione elettorale.
3. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale, rispettivamente:
a) procede all'esclusione delle candidature inammissibili sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, a partire dall'ultima, fatto salvo il rispetto delle norme sulla rappresentanza di genere;
b) fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali e circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste circoscrizionali (30)

Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 5.

così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) e 2).
4. I delegati e i rappresentanti di ciascun candidato e di ciascun gruppo di liste possono presentare opposizione, entro ventiquattro ore dalla comunicazione delle decisioni di cui ai commi 1, 2 e 3 all'ufficio centrale regionale che delibera, in via definitiva, entro le successive ventiquattro ore.
5. L’ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali gli esiti delle verifiche non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero, in caso di ricorsi di cui al comma 4, ai ricorrenti e ai medesimi uffici circoscrizionali le relative decisioni. (15)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 8.

Art. 7
- Manifesto e schede elettorali
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale di cui al comma 5 dell’articolo 6:
a) effettua i sorteggi previsti dall'articolo 13, comma 5, della l.r. 51/2014 al fine di determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali collegate sulla scheda elettorale; a tale scopo assegna in primo luogo un numero progressivo a ciascun candidato Presidente e, mediante sorteggio, ne determina la posizione sulla scheda. Nel caso di una coalizione, un successivo sorteggio determina la posizione dei rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale all'interno del rettangolo più ampio che delimita la coalizione stessa. Tutti i sorteggi si effettuano alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, appositamente convocati;
b) procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della circoscrizione che ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo (31)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 6.

giorno antecedente quello della votazione;
c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede; i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera a). (16)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 9.

2. Le schede, rispettivamente per il primo o per il secondo turno di votazione, sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B o B bis e B ter della presente legge. (40)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 1.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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v. B.U. 1 aprile 2005, n. 22, Avviso di Rettifica.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 3.

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Sezione così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 15.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 7.

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Lettera soppressa con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 1.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 15 giugno 2021, n. 19, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.