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Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5)

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 1.

(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2004

Sezione I
- Indizione
Art. 1
- Decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale
1. Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), con decreto del Presidente della Giunta regionale (6)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 2.

per una data non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio come previsto dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione). (23)

Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 1.

2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero minimo e (24)

Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 1.

massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale sulla base dell'articolo 8, comma 4, della l.r. 51/2014. (7)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 2.

3. Il decreto di indizione stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.
4. Il decreto è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
5. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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v. B.U. 1 aprile 2005, n. 22, Avviso di Rettifica.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 3.

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Sezione così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 15.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 7.

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Lettera soppressa con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 1.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 15 giugno 2021, n. 19, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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