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Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71

Legge finanziaria per l'anno 2005.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004

Capo III
- DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE
Art. 23
- Interventi a favore della Fondazione Toscana Spettacolo
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fondazione Toscana Spettacolo, costituita ai sensi della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Istituzione della Fondazione Toscana Spettacolo) la somma di euro 250.000,00 a titolo di incremento del fondo di dotazione della predetta fondazione.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti" del bilancio di previsione per l'esercizio 2005.
Art. 23 bis
- Interventi a favore della Fondazione Mediateca regionale toscana (5)

Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana, costituita ai sensi della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 (Costituzione della Fondazione Mediateca Regionale Toscana) la somma di euro 300.000,00 a titolo di incremento del fondo di dotazione della predetta fondazione, da destinare ad interventi di ristrutturazione ed implementazione del proprio apparato informatico e tecnologico.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005/2007 - annualità 2005.
Art. 23 ter
- Contributo in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - ONLUS (6)

Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 2.

1. Per l'anno 2005 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della "Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - ONLUS" con sede presso l'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione; al termine dell'esercizio finanziario la Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - ONLUS presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull'attività svolta, dando atto dell'utilizzazione del contributo.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2005/2007 - annualità 2005.
Art. 24
- Fondo (11)

Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77, art. 20.

per anticipazione alle Aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni
1. Allo scopo di accelerare la realizzazione e il completamento del patrimonio strutturale e strumentale nel settore sanitario, la Regione Toscana istituisce per gli anni 2005, 2006 e 2007 un fondo (11)

Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77, art. 20.

per la erogazione di anticipazioni, fino alla concorrenza di euro 30.000.000,00 annui.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 le Aziende sanitarie che hanno attivato procedure di alienazione di parti del proprio patrimonio disponibile finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi.
3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme concesse in anticipazione, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione si riserva il diritto di trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, relative anche a contributi concessi a qualunque titolo dallo Stato, dalla Unione europea o da altri enti.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare:
a) i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;
b) i casi, i termini e le modalità per la revoca ed il recupero delle anticipazioni concesse.
6. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata, mediante lo stanziamento iscritto, per la spesa, nella UPB 245 "Strutture tecnologiche sanitarie - spese di investimento" e, per la parte entrata, nella UPB 426 "Trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
Art. 25
- Incremento una tantum del contributo ordinario annuale all' ARPAT
1. Il contributo ordinario annuale in favore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), determinato ai sensi dell' articolo 21 della l.r. 58/2003 ed a valere sulle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, è incrementato per l'annualità 2005 di euro 470.000,00 allo scopo di consentire il recupero del differenziale fra il tasso di inflazione programmato e l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) riscontrato nell'anno 2003.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 264 "Servizi di prevenzione - spese correnti" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
Art. 26
- Aumento di capitale della società Fidi-Toscana S.p.A.
Art. 27
- Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere nel triennio 2005-2007 garanzie fideiussorie subordinate, fino all'importo massimo di euro 250.000.000,00, in relazione alla rilevanza socio-economica e territoriale degli interventi, a fronte di finanziamenti assunti da società di progetto costituite a seguito di bandi regionali da emanare per la realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche ai sensi dell'articolo 37 bis e seguenti Sito esternodella legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche.
2. La Giunta regionale determina con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i termini di concessione delle garanzie fideiussorie, nonché le modalità di rivalsa sulle società di progetto nei casi di escussione delle garanzie stesse.
3. Ai fini del presente articolo è istituito nello stato previsionale della spesa un apposito fondo di garanzia, determinato in euro 14.000.000,00, con contestuale pari previsione di entrata mediante gli stanziamenti iscritti, per l'entrata, nella UPB 323 "Recuperi e rimborsi", e per la spesa, nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
4. Per gli anni successivi al 2007 la copertura della spesa è assicurata con legge di bilancio.
Art. 27 bis
- Interventi per il completamento dei processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa della struttura operativa e della dirigenza regionale (7)

Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 3.

1. Al fine di sostenere il completamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura operativa e della dirigenza regionale, avviati ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale"), nonché per valorizzare le professionalità del personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, sono stanziati per le annualità 2005 e 2006 i seguenti importi:
a) euro 4.188.000,00, comprensivi degli oneri riflessi, per l'anno 2005;
b) euro 5.540.000,00, comprensivi degli oneri riflessi, per l'anno 2006.
2. Gli importi di cui al comma 1, aumentati di ulteriori euro 161.000,00, sia per l'anno 2005 che per l'anno 2006, già disponibili nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti", vanno ad incrementare:
a) le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003), nel modo seguente:
1) euro 2.000.000,00 per l'anno 2005;
2) euro 2.000.000,00 per l'anno 2006;
b) le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 3 del CCNL di cui alla lettera a), nel modo seguente:
1) euro 1.258.000,00 per l'anno 2005;
2) euro 2.258.000,00 per l'anno 2006.
3. L'ulteriore importo di euro 264.000,00, già disponibile nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti" va ad incrementare sia per l'anno 2005 che per l'anno 2006 le risorse previste dall'articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999 (CCNL relativo all'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali) ed è destinato a finanziare gli istituti previsti dagli articoli 27 e 29 del CCNL 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).
4. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti" del bilancio di previsione 2005/2007 - annualità 2005 e 2006, approvato con legge regionale 20 dicembre 2004, n. 72 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007).
Art. 28
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 1971, n. 2 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 .

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.