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Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71

Legge finanziaria per l'anno 2005.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004

Art. 21
- Istituzione fondo destinato ad interventi per favorire lo sviluppo dell'economia e l'occupazione in Toscana
1. La Regione destina nel triennio 2005-2007 la somma complessiva di euro 20.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e euro 10.000.000,00 per l'anno 2007, per interventi di investimento destinati a favorire lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Toscana così come previsto dal DPEF per l'anno 2005.
2. In attesa della definizione dei progetti da finanziare con le risorse di cui al comma 1, nel bilancio di previsione per l'anno 2005 e pluriennale 2005-2007 è istituito un apposito fondo, allocato nella UPB 742 "Fondi - spese di investimento", dal quale possono essere disposti prelievi con deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 23 , comma 3, della l.r. 36/2001 , per i progetti rientranti nell'ambito di atti di programmazione regionale.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 1971, n. 2 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 .

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.