Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71
Legge finanziaria per l'anno 2005.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004
Art. 18
- Interventi per il rilancio dell'offerta termale
1. La Regione destina, nel triennio 2005/2007, la somma di euro 9.000.000,00, di cui euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per interventi che favoriscano il rilancio dell'offerta termale.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.