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Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71

Legge finanziaria per l'anno 2005.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004

Art. 16
- Interventi a favore della mobilità
1. La Regione destina, nel triennio 2005-2007, la somma di euro 33.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 32.000.000,00 per l'anno 2007, per interventi a favore della mobilità, di cui:
a) euro 45.000.000,00 per l'acquisto di treni e materiale rotabile;
b) euro 39.000.000,00 per i piani urbani di mobilità;
c) euro 14.000.000,00 per i porti regionali.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si provvede:
a) per gli oneri di cui alle lettere a) e b), mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 321 "Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007;
b) per gli oneri di cui alla lettera c), mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 1971, n. 2 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 .

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.