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Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71

Legge finanziaria per l'anno 2005.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004

Art. 14
- Interventi per il potenziamento delle infrastrutture telematiche
1. Il programma pluriennale degli investimenti contenuto nel DPEF per l'anno 2003, relativo agli interventi per il potenziamento delle strutture telematiche è integrato della somma di euro 5.500.000,00 per ciascuno degli anni 2006 e 2007; tali risorse sono destinate al "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale", previsto dall' articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 146 "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse per l'attuazione delle politiche regionali - spese di investimento" del bilancio pluriennale 2005-2007.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 1971, n. 2 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 .

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.