Menù di navigazione

Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71

Legge finanziaria per l'anno 2005.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004

Art. 13
- Edilizia abitativa per studenti universitari
1. Il programma pluriennale degli investimenti contenuto nel DPEF per l'anno 2003, relativo agli interventi a favore dell'edilizia abitativa per studenti universitari è integrato della somma di euro 12.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 4.000.000,00 per l'anno 2007.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 1971, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.