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Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71

Legge finanziaria per l'anno 2005.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 29 dicembre 2004

Art. 1
- Agevolazione IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 58/2003
1. Per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 3,50 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) Sito esternodel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi lo cali) e successive modifiche, che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione della propria organizzazione secondo il regolamento CEE 19 marzo 2001 n. 761/2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit "EMAS").
2. Per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,85 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) Sito esternodel d.lgs. 446/1997 , che abbiano ottenuto la certificazione del sistema di gestione ambientale della propria organizzazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 entro il periodo tributario precedente; l'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 20.000.000,00.
3. Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001; si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001 il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001; sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
4. L'aliquota ridotta prevista dai commi 1 e 2 non si applica:
a) ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'Sito esternoarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e successive modifiche, sino a quando essa è superiore a quella agevolata prevista dall'Sito esternoarticolo 45, comma 1, del d.lgs. 446/1997 ;
b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 Sito esternodel d.lgs. 446/1997 .
4bis. - Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. (8)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 1.

5. Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare le aliquote ridotte previste dai commi 1 e 2 sono applicabili a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005 e per i successivi due esercizi.
6. Al comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004) le parole: "Per gli anni d'imposta 2004, 2005, e 2006" sono sostituite dalle parole: "Per l'anno d'imposta 2004".

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 1971, n. 2 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 .

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 settembre 2005, n. 55 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.