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Legge regionale 29 novembre 2004, n. 67

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 3 dicembre 2004

Capo II
- NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 10
- Norme transitorie
1. La presente legge si applica anche ai procedimenti per i quali all'atto della sua entrata in vigore è intervenuta l'adozione del progetto di piano di classificazione acustica ai sensi dell' articolo 5 , comma 1 della l.r. 89/1998 come vigente precedentemente alla modifica operata dall' articolo 5.
2. In sede di prima applicazione dell' articolo 10 della l.r. 89/1998 come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, la provincia esercita i poteri sostitutivi garantendo l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica entro il 31 dicembre 2005.
3. Nell'ambito delle risorse stanziate per il 2005 ai sensi dell' articolo 11 della l.r. 89/1998 la Giunta regionale può disporre la concessione di contributi per l'approvazione del piano di classificazione acustica ai comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), individuando il grado di disagio rilevante ai sensi della medesima r. 39/2004 ed a condizione che:
a) all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora adottato il piano;
b) l'approvazione intervenga entro il 30 aprile 2005.
Art. 11
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 89 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.