Menù di navigazione

Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004

Art. 3
- Attività della Regione
1. La Giunta regionale esercita la propria attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche:
a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;
b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse.
2. Il programma d’intervento, nel quale sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare e incentivare, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione, è definito nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).(12)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 49.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 70, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 71, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 72, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 72, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.