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Legge regionale 15 novembre 2004, n. 63

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004

Capo III
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E ASSISTENZA
Art. 7
1. Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai minori di anni diciotto.
3. Nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o private è fatto obbligo agli operatori sanitari di verificare l'avvenuta manifestazione della dichiarazione, di cui al comma 1, e di darvi attuazione.
4. La manifestazione di volontà, di cui al comma 1, garantisce altresì alla persona designata di prestare assistenza al malato in ogni fase della degenza, nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.
5. La richiesta di un trattamento sanitario, che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto, deve provenire personalmente dall'interessato, il quale deve preventivamente ricevere un'adeguata informazione in ordine allo scopo e natura dell'intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi rischi.
Art. 8
1. La Regione, con proprio regolamento, disciplina le modalità per rendere la dichiarazione di volontà di cui all' articolo 7 , comma 1.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
a) la forma della dichiarazione;
b) le procedure per l'acquisizione della dichiarazione da parte delle strutture sanitarie competenti;
c) le modalità attraverso le quali la persona che deve essere sottoposta a un determinato trattamento terapeutico, qualora non abbia reso la dichiarazione di cui al comma 1 nella forma e secondo le procedure di cui alle lettere a) e b), può rendere una dichiarazione di volontà di contenuto ed effetti equivalenti, da registrare nella cartella clinica;
d) l'informazione agli utenti;
e) la costituzione e la gestione di una banca dati;
f) le garanzie a tutela della "privacy" degli utenti.
Art. 9
- Patologie invalidanti
1. La Regione garantisce il diritto di condurre un'esistenza libera e dignitosa a tutte le persone affette da patologie che comportino, anche in via temporanea, significative riduzioni dell'autosufficienza e necessità continuativa di prestazioni ospedaliere.
2. La Regione inserisce tra gli obiettivi della programmazione sanitaria:
a) la promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a categorie di cittadini sovraesposti all'insorgenza delle patologie, di cui al comma 1;
b) l'attuazione di interventi per il mantenimento dell'autonomia e dell'autosufficienza residua e per l'eventuale recupero degli esiti invalidanti;
c) la realizzazione di un sistema di servizi di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione domiciliare.
Art. 10
- Compiti delle aziende unità sanitarie locali in materia di scelta dell'orientamento sessuale o della identità di genere
1. Le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.
2. Le aziende USL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono altresì il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli nel rispetto dei diritti dei minori.
Art. 11
- Finanziamento degli interventi e convenzionamento con associazioni private
1. La Regione promuove l'attivazione degli interventi, di cui all' articolo 10 , destinando appositi fondi del piano sanitario regionale.
2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le aziende USL possono stipulare convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 giugno – 4 luglio 2006, n. 253 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.