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Legge regionale 15 novembre 2004, n. 63

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004

Sezione I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO
Art. 2
- Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale
1. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all' articolo 31 , comma 3, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
2. Il sistema regionale per l'impiego disciplinato dalla l.r. 32/2002 sostiene le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.
3. I transessuali e i "transgender" sono destinatari di specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale di cui all' articolo 21 , comma 2, lettera c), della l.r. 32/2002 .
Art. 3
- Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi
1. La Regione e le province garantiscono opportune misure di accompagnamento anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.
Art. 4
- Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità
1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.
2. La Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.
Art. 5
- Responsabilità sociale delle imprese
1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".
2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".
3. La Commissione regionale permanente tripartita di cui all' articolo 23 della l.r. 32/2002 , anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 giugno – 4 luglio 2006, n. 253 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.