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Legge regionale 15 novembre 2004, n. 63

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004

Capo II
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE
Sezione I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO
Art. 2
- Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale
1. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all' articolo 31 , comma 3, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
2. Il sistema regionale per l'impiego disciplinato dalla l.r. 32/2002 sostiene le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.
3. I transessuali e i "transgender" sono destinatari di specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale di cui all' articolo 21 , comma 2, lettera c), della l.r. 32/2002 .
Art. 3
- Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi
1. La Regione e le province garantiscono opportune misure di accompagnamento anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.
Art. 4
- Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità
1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.
2. La Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.
Art. 5
- Responsabilità sociale delle imprese
1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".
2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".
3. La Commissione regionale permanente tripartita di cui all' articolo 23 della l.r. 32/2002 , anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.
Sezione II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE
Art. 6
- Formazione del personale
1. La Regione promuove l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere e individua altresì l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.
2. La Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella programmazione delle attività di cui al comma 1.
3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all' articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 giugno – 4 luglio 2006, n. 253 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.