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Legge regionale 15 novembre 2004, n. 63

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004

Art. 2
- Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale
1. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all' articolo 31 , comma 3, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
2. Il sistema regionale per l'impiego disciplinato dalla l.r. 32/2002 sostiene le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.
3. I transessuali e i "transgender" sono destinatari di specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale di cui all' articolo 21 , comma 2, lettera c), della l.r. 32/2002 .

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 giugno – 4 luglio 2006, n. 253 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.