Legge regionale 15 novembre 2004, n. 63
Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004
Art. 15
- Promozione di eventi culturali
1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte ai diversi stili di vita, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dalle condizioni personali, opinioni religiose e identità etniche degli utenti.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 21 giugno – 4 luglio 2006, n. 253 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.